DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Numero 195 Anno 2005 GU 23.09.2005 Codice 005G0217

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Accesso all'informazione ambientale su richiesta

Comma 2

L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.


Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorita' pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita' della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorita' pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.


Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente generica l'autorita' pubblica puo' chiedere al richiedente, al piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero puo', se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).


Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorita' pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.


Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita' pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.


L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.


Art. 4

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Comma 1

Cataloghi e punti d'informazione

Comma 2

Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico gia' esistenti.


L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.


L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Casi di esclusione del diritto di accesso

Comma 2

L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.


Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non puo' essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.


Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.


Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 5, comma 10) che "L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, non puo' essere comunque opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche"


Art. 6

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Comma 1

T a r i f f e

Comma 2

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica puo', in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente informato sulla entita' della tariffa e sulle circostanze nelle quali puo' essere applicata.
3. Nei casi in cui l'autorita' pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, puo' essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e pubblica.


Art. 7

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Comma 1

Tutela del diritto di accesso

Comma 2

Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente puo' presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero puo' chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.


Art. 8

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Comma 1

Diffusione dell'informazione ambientale

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorita' pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attivita' istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.


Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.


Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale puo' essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorita' pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.


In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.


Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.


Art. 9

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Comma 1

Qualita' dell'informazione ambientale

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.


Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.


Art. 10

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Comma 1

Relazioni

Comma 2

A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonche' una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.


Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.


Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione e', altresi', presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.


La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.


Art. 12

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Comma 1

Norme finanziarie e abrogazioni

Comma 2

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita' pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto.


Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.


E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.