La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e' formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal presente articolo e in conformita' ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalita' degli uffici giudiziari.
Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4.
Il presidente del tribunale determina altresi' le posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione.
In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali e' stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.
L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la proposta e' trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.
L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9, comma 4.
Il giudice onorario di pace non puo' essere inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attivita' presso l'ufficio per il processo al quale e' assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine e' ridotto ad un anno.
L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per il processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le modalita' di cui al comma 6.
Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa e' assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario puo' assistere alla camera di consiglio.
Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attivita', anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non di particolare complessita', ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche' i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.
Il giudice onorario di pace svolge le attivita' delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalita' con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio.
Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificita' del caso concreto, di non poter provvedere in conformita' alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attivita' gia' oggetto di delega.
Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attivita' svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne da' comunicazione al presidente del tribunale.