DECRETO LEGISLATIVO

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0176)

Numero 156 Anno 2012 GU 12.09.2012 Codice 012G0176

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;156

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Riduzione degli uffici del giudice di pace

Comma 2

Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.


Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Comma 2

((1-bis. Il giudice di pace di Aversa e' rinominato giudice di pace di Napoli nord.))


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che la modifica al presente articolo acquista efficacia "decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 3

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Comma 1

Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati

Comma 2

Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.


Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi.((3))


Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.


Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del relativo personale amministrativo.


Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal comma 3.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 1-bis) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' differito al 30 luglio 2015.
Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonche' le comunita' montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi".


Art. 4

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Comma 1

Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo

Comma 2

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.


Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.


Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.


Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, e' fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.


((


Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.


))


Art. 6

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.