DECRETO LEGISLATIVO

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 l

Numero 26 Anno 2006 GU 03.02.2006 Codice 006G0037

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - Istituzione della scuola superiore della magistratura Capo I Finalita' e funzioni

Art. 1

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Comma 1

(Scuola superiore della magistratura)

Comma 2

E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: 'Scuola'.


La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.


La Scuola e' un ente autonomo, con personalita' giuridica di diritto pubblico, piena capacita' di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.


Per il raggiungimento delle proprie finalita' la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unita'.


Il personale dell'Amministrazione della giustizia e' scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali.
Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che e' tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, puo' richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia e' subordinata al parere favorevole della Scuola.


Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.


Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato ((e' a carico della Scuola e,)) in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito da un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente ((,)) e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonche' le modalita' di erogazione della predetta indennita', nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unita' di personale ((assegnate alla Scuola)). Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo. (7)


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 51, comma 6) che "L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura puo' comprendere piu' uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie della Scuola".


Art. 2

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Comma 1

(Finalita')

Comma 3

Capo II - Organizzazione Sezione I Statuto e organi

Art. 3

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Comma 1

Statuto

Comma 2

La Scuola e' retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno ((otto)) componenti.


La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformita' alle disposizioni dello statuto.


Art. 4

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Comma 1

(( (Organi) ))

Comma 2

((


))


Comma 3

Sezione II - IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 5

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Comma 1

(Composizione e funzioni)

Comma 2

Il comitato direttivo e' composto da dodici membri.


Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attivita' didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attivita'; nomina il segretario generale ((e il vice segretario generale)); vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.


Art. 6

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Comma 1

Nomina

Comma 2

Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.


I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura.


((2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa e' concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382))


I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.


I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.


Art. 7

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Comma 1

Funzionamento

Comma 2

((


Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione e' necessario il voto favorevole di sette componenti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto e' sempre palese.


))


Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunita', dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.


Art. 8

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Comma 1

Indipendenza dei componenti

Comma 2

I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.


Art. 9

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Comma 1

Incompatibilita'

Comma 2

Salva l'attivita' di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo e' incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attivita' di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.


Art. 10

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Comma 1

(( (Trattamento economico). ))

Comma 2

((


Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, e' corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, e' corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.


2. La misura dell'indennita' di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell'amministrazione))


Comma 3

Sezione III - IL PRESIDENTE

Art. 11

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Comma 1

(( (Funzioni) ))

Comma 2

((


Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed e' eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.


Le modalita' di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.


))


Comma 3

Sezione IV - ((I RESPONSABILI DI SETTORE))

Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

((Sezione IV-bis - IL SEGRETARIO GENERALE))

Art. 17-bis

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Comma 1

(( (Segrettario generale) ))

Comma 2

((


))


Art. 17-ter

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Comma 1

((Funzioni, durata e trattamento economico))

Comma 2

Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalita'. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.


Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell' amministrazione di provenienza.


L'incarico ((...)) puo' essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e puo' essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.


((3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, e' corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n. 89))


Comma 3

((Sezione IV-ter - IL VICE SEGRETARIO GENERALE))

Art. 17-quater

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Comma 1

(( (Vice segretario generale). ))

Comma 2

((


))


Art. 17-quinquies

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Comma 1

(( (Funzioni, durata e trattamento economico). ))

Comma 2

((


Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalita', ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.


Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.


L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e puo' essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.


4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, e' corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui))


Comma 3

((Titolo I-bis)) - ((Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario))

Art. 17-sexies

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Comma 1

((Oggetto))

Comma 2

((


La Scuola organizza corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attivita' presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, o presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151.


La Scuola, nell'esercizio della propria autonomia, tenuto conto delle proprie risorse, stabilisce, per ogni corso, il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.


))


Art. 17-septies

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Comma 1

((Programma e modalita'))

Comma 2

((


I corsi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata.


I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalita', individuati nell'albo esistente presso la Scuola.


I corsi sono organizzati secondo le modalita' previste nello statuto della Scuola.


))


Art. 17-octies

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Comma 1

((Costi ))

Comma 2

((


I costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.


))


Comma 3

TITOLO II - ((Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio)) Capo I Disposizioni generali

Art. 18

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Comma 1

(Durata)

Comma 2

Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalita' di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari".


Art. 19

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Comma 1

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari".


Comma 2

Capo II - Sessione presso la Scuola

Art. 20

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Comma 1

(Contenuto e modalita' di svolgimento)

Comma 2

Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonche' su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacita' operative e professionali, nonche' della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.


I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalita', nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.


Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.


Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari".


Comma 3

Capo III - Sessione presso gli uffici giudiziari

Art. 21

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Comma 1

Contenuto e modalita' di svolgimento

Comma 2

La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, e' svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all' magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, e' svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, e' svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell' magistrato ordinario in tirocinio. ((4))


Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell' magistrato ordinario in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato direttivo per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce all' magistrato ordinario in tirocinio un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sara' chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.


I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.


Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari.
Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
a) tre mesi, per il primo periodo;
b) due mesi, per il secondo periodo;
c) sei mesi, per il terzo periodo".


Comma 3

Capo IV - Valutazione finale

Art. 22

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Comma 1

Procedimento

Comma 2

Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.


Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneita' al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneita', se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.


In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo.


Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalita' previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, e' svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, e' svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, e' svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.


Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari".


Comma 3

TITOLO III - disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati Capo I Disposizioni generali

Art. 23

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Comma 1

(( (Tipologia dei corsi) ))

Comma 2

((


Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonche' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversita' delle funzioni svolte dai magistrati.


))


Comma 3

Capo II - Corsi di formazione e di aggiornamento professionale

Art. 24

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalita' ((,individuati nell'albo esistente presso la Scuola.
Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessita' e onerosita'.
L'albo e' aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilita' fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso))
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I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalita' previste dal piano approvato dal comitato ((direttivo)).


((


Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attivita' di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.


))


Art. 25

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Comma 1

(( (Obbligo di frequenza) ))

Comma 2

((


Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.


La partecipazione ai corsi e' disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.


Il periodo di partecipazione all'attivita' di formazione indicata nel comma 2 e' considerato attivita' di servizio a tutti gli effetti.


Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale.


))


Art. 26

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

Capo II-bis - ((Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado))

Art. 26-bis

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Comma 1

(Oggetto)

Comma 2

I magistrati giudicanti e requirenti ((ai quali sono conferiti)) o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' al miglioramento delle competenze riguardanti la capacita' di analisi ed elaborazione dei ((dati statistici e)) la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.


I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.


Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico.


Comma 3

Capo III - Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive.

Art. 27

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 28

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

Capo IV - Valutazioni periodiche dei magistrati Sezione I PRIMA VALUTAZIONE

Art. 29

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 30

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 31

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

Sezione II - VALUTAZIONI SUCCESSIVE

Art. 32

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 33

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 34

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 35

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 36

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 37

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 1, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.


All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, ((i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione,)) all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo gia' destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 39

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Comma 1

Efficacia

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.