DECRETO LEGISLATIVO

Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. (22G00160)

Numero 151 Anno 2022 GU 17.10.2022 Codice 22G00160

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;151

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione

Comma 2

Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.


Presso la Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione".


Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione".


Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 2

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Comma 1

Finalita'


Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


Art. 3

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Comma 1

Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici

Comma 2

Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticita', definisce le priorita' di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.


Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attivita' degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.


Art. 4

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Comma 1

Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

Comma 2

Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.


Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui e' necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresi' essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.


I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale.


I componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attivita' prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e di astenersi dalla deposizione testimoniale.


Comma 3

Capo II - Compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

Art. 6

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Comma 1

Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello

Comma 2

L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.


Art. 9

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Comma 1

Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione

Comma 2

L'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.


Art. 10

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Comma 1

Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

Comma 2

L'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.


Art. 11

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Comma 1

Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

Comma 2

Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione svolgono anche le ulteriori attivita' di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari.


Comma 3

Capo III - Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Art. 12

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Comma 1

Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali

Comma 2

Gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili.


Gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.


Art. 13

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Comma 1

Costituzione dell'ufficio per il processo

Comma 2

Nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali.


I componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attivita' connesse all'esercizio dell'attivita' giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi del tribunale. L'autorizzazione e' concessa dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.


Art. 14

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Comma 1

Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

Art. 15

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Comma 1

Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti

Comma 2

Oltre a svolgere le funzioni di componente del collegio della sezione distrettuale nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, ai giudici onorari esperti possono essere delegate funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonche' di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento.


Nell'ambito delle sezioni circondariali, su delega del magistrato assegnatario del procedimento, i giudici onorari esperti interloquiscono con le parti processuali, con gli ausiliari del giudice e con i servizi territoriali e coadiuvano i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestivita' dell'intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonche' la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti; svolgono le attivita' di supporto dei servizi territoriali nell'esecuzione dei provvedimenti. Possono inoltre essere delegati dal presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione.


Nell'ambito delle sezioni distrettuali, nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione, i giudici onorari esperti collaborano alla verifica dell'accoglienza e della progettualita' relativa ai minori, raccordandosi con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunita', e curano l'ascolto dei minori, assistiti dal mediatore culturale; verificano l'andamento delle tutele, con riferimento all'equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell'elenco di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, al tempestivo invio delle relazioni trimestrali; svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli. Nei procedimenti amministrativi possono essere loro delegate funzioni di raccordo con i servizi territoriali e di coordinamento con il servizio ministeriale nell'ambito del connesso procedimento penale. Con riferimento al settore delle adozioni, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attivita' di ascolto e di informazione delle coppie istanti, in raccordo con i servizi sociali territoriali deputati alle indagini psico-sociali; possono altresi' essere loro delegate attivita' di formazione delle coppie aspiranti all'adozione, in coordinamento con i servizi territoriali.


Nella materia penale, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attivita' di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e attivita' di raccordo con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia nonche', nel settore dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi socio sanitari territoriali, attivita' di verifica degli interventi rieducativi in corso.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

Art. 16

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), e' autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Salvo quanto previsto dal comma 1, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 17

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

I giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.


Art. 18

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Comma 1

Modifiche e abrogazioni

Comma 2

All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole «a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221
» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134
».


L'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.


Art. 19

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al capo III si applicano dal 1° gennaio 2025.