DECRETO LEGISLATIVO

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Numero 160 Anno 2006 GU 29.04.2006 Codice 006G0178

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e ((tirocinio))

Art. 1

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Comma 1

(Concorso per magistrato ordinario)

Comma 2

La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione dello stanziamento deliberato, puo' essere attivata la procedura di reclutamento.


Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne da' comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.


Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.


((3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.))


((18))


((5-bis. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento del colloquio psico-attitudinale di cui al comma 4, lettera m-bis), sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura, per le medesime finalita', nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo nominato ai sensi del comma 6, si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui e' rimessa la valutazione anche dell'idoneita' psico-attitudinale.))


((18))


Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice ((, su proposta del Consiglio universitario nazionale,)) docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale ((e docenti universitari titolari di insegnamenti nelle materie psicologiche)). I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative ((, rispettivamente,)) alla lingua straniera della quale sono docenti ((e al colloquio psico-attitudinale)). ((18))


Nulla e' innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dal presente decreto, si applicano ai concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025".


Art. 2

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Comma 1

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami

Comma 2

COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.


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AGGIORNAMENTO (5)


La Corte Costituzionale con sentenza 06 - 15 ottobre 2010 n. 296 (in G.U. 1a s.s. 20/10/2010 n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, [...] nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati."


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 73, comma 11-bis) che "L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio".


Art. 3

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Comma 1

Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

Comma 2

Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge ((...)) in una o piu' sedi stabilite nel decreto con il quale e' bandito il concorso.


((Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, e' bandito entro il mese di settembre di ogni anno)) con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti ((tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis)). Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta.


In considerazione del numero delle domande, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.


Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.


Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.(7)


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 605) che il contributo introdotto e' dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.


Art. 4

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Comma 1

(( (Presentazione della domanda). ))

Comma 2

((


La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, e' inviata telematicamente, secondo modalita' da determinare nel bando di concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato e' residente.


Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1.


3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalita' telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma))


Art. 5

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Comma 1

Commissione di concorso

Comma 2

l. La commissione del concorso per esami e' nominata, ((almeno)) quindici giorni ((prima dell')) inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.
I-bis. La commissione del concorso e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito ((almeno)) la sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
((1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di duemila, la commissione e' integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre' magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.))

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione ((o di supplenti)), il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; ((nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacita' di sintesi e alla capacita' di inquadramento teorico-sistematico.))
((I criteri per la valutazione delle prove orali)) sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1.
4. Il presidente della commissione e gli altri componenti ((, effettivi o supplenti,)) possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta.
6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
((6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.))
7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.
La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
10. Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso.


Art. 6

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Comma 1

Disciplina dei lavori della commissione

Comma 2

La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di otto mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta.


L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dieci mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.


I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.


Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.


Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della procedura concorsuale.


COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.


Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.


Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva ((nella quale sono riportati il numero)) delle sedute settimanali tenute, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonche' il numero dei candidati esaminati, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.


Qualora dalla relazione di cui al comma 8 ((risulti che non sono state rispettate)) le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 ((,)) oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione puo' essere integrata, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter ((,)) che non siano gia' stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennita' spettanti ai professori universitari componenti della commissione.


Art. 7

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Comma 1

Limiti di ammissibilita' ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura

Comma 2

Coloro che sono stati dichiarati non idonei per ((quattro volte)) in concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.


Agli effetti dell'ammissibilita' ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.


L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'.


Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, e' stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.


Art. 8

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Comma 1

Nomina a magistrato ordinario

Comma 2

I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso ((e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis)). ((10))
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
((3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.))
((10))


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che le presenti modifiche si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.


Art. 9

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Comma 1

Tirocinio ((dei magistrati ordinari)) e ammissibilita' all'esame
per l'esercizio della professione di avvocato

((


I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.


((Il completamento del periodo di tirocinio)) e' valido, come pratica forense, agli effetti dell' ((ammissione)) all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.


Art. 9-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2011, N. 187))


Comma 2

Capo II - Funzioni dei magistrati

Art. 10

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Comma 1

(Funzioni)

Comma 2

I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.


Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali.
Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali.


Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso l'ufficio di sorveglianza nonche' di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (15) (20) ((23))


Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.


Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.


Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.


Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari, di presidente di sezione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale. (15)(20) ((23))


Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.


Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.


Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.


Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario. (15)(20) ((23))


Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime citta' e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (15)(20) ((23))


Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.


Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.


Le funzioni direttive giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimita' sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.


Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.


Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".


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AGGIORNAMENTO (20)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".


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AGGIORNAMENTO (23)


Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".


Art. 10-bis

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Comma 1

((Fascicolo personale del magistrato))

Comma 2

((


Ferma la disciplina del fascicolo personale di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, presso il Consiglio superiore della magistratura e' istituito il fascicolo per la valutazione del magistrato, tenuto in modalita' informatica secondo le disposizioni dettate dal Consiglio medesimo.


Al fascicolo per la valutazione hanno accesso i componenti del Consiglio superiore, i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attivita' di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza, il magistrato e i componenti dei consigli giudiziari in tutti i casi in cui viene in considerazione la redazione di pareri che riguardano il magistrato.


Gli atti con i quali e' promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilita' contabile o di rivalsa e le relative sentenze sono eliminati, a richiesta dell'interessato, quando interviene un proscioglimento o un rigetto della domanda oppure, in caso di affermazione di responsabilita' disciplinare, la riabilitazione ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.


))


Art. 11

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Comma 1

((Valutazione della professionalita'))

Comma 2

((1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalita'. Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 e' computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianita' di servizio. Il medesimo periodo non e' utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalita' e del trattamento economico a queste collegato.))


((


))


((


))


((


La valutazione di professionalita' consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita', del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.


))


((


I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalita' concernente i magistrati fuori ruolo o in aspettativa diversi da quelli indicati nel comma 1, secondo periodo. Il giudizio e' espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, o in aspettativa senza assegni. Il parere e' espresso sulla base della relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purche' attinente alla professionalita', che dimostri l'attivita' in concreto svolta.


))


((


I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalita' successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i fatti siano gia' stati considerati ai fini della valutazione di professionalita' relativa a quel quadriennio.


))


((


Il Consiglio superiore della magistratura individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalita', e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario comunica i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.


))


((8. Allo svolgimento delle attivita' previste dal presente capo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dal presente decreto, si applicano ai magistrati che hanno assunto le cariche da esso previste dopo la data della sua entrata in vigore".


Art. 11-bis

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Comma 1

((Procedimento di valutazione))

Comma 2

((


Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.


Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 1 e 2, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla ulteriore documentazione acquisita e ai verbali delle audizioni. Se il consiglio giudiziario ritiene di confermare il giudizio positivo reso dal dirigente dell'ufficio nel rapporto, la motivazione del parere e' redatta in modalita' semplificata, anche con rinvio alle parti del rapporto integralmente condivise.


Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.


Prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione puo' essere differita per una sola volta.


Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalita' sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, nonche' sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.


Se ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.


))


Art. 11-ter

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Comma 1

((Esito della valutazione di professionalita'))

Comma 2

((


Il giudizio di professionalita' e' "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui all'articolo 11, comma 2; e' "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu' dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu' dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu' dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".


Il giudizio positivo e' articolato, sulla base dei criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" in relazione alla capacita' del magistrato di organizzare il proprio lavoro.


Se il giudizio e' "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. Se il nuovo giudizio e' "positivo", il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.


Nel caso di cui al comma 3, se permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "non positivo" puo' seguire un ulteriore giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non puo' accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ne' a funzioni di legittimita'. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.


Se il giudizio e' "negativo", il magistrato e' sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.


La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e' dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.


Nel caso di cui al comma 5, se risultano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "negativo" puo' seguire un giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti gia' previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di quattro anni dalla valutazione positiva, il magistrato non puo' accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimita'. Il Consiglio superiore della magistratura puo' disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalita' riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.


Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, dopo un giudizio "negativo" o un giudizio "non positivo" espresso ai sensi del comma 7 esprime un nuovo giudizio "negativo", il magistrato stesso e' dispensato dal servizio.


Le audizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 si svolgono secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis, comma 5.


))


Comma 3

Capo III - Della progressione nelle funzioni

Art. 12

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Comma 1

(Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)

Comma 2

Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalita' richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneita' dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, e' richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13.


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita'.


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'.


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita', salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. ((Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, e' inoltre richiesto l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)).


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'.


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, e' richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalita'.


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, e' richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalita'.


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, e' richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalita'.


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonche' ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.


Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimita' per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonche' ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.


Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva e' riferita alla capacita' di organizzare, di programmare e di gestire l'attivita' e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; e' riferita altresi' alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonche' alla capacita' di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualita' e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestivita', gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)).


In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimita', limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, e' prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalita' in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. ((Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-bis ma il conferimento delle funzioni di legittimita', per effetto del presente comma, e' possibile a condizione che il candidato abbia ottenuto dalla commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, il giudizio di "ottimo".)) Il conferimento delle funzioni di legittimita' per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, ne' sulla collocazione nel ruolo di anzianita' o ai fini del conferimento di funzioni di merito.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)).


Art. 12-bis

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Comma 1

((Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita'))

Comma 2

((


Al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita' di cui all'articolo 10, comma 6, si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato.


Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimita', fermi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 5, e' oggetto di valutazione, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 2, anche la capacita' scientifica e di analisi delle norme.
Questa e' valutata da una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita' e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimita' per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.


La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime un parere motivato in ordine alla capacita' scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarita' delle funzioni esercitate dal candidato. La valutazione e' fondata sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalita' e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni in valutazione estratti a campione e quelli liberamente prodotti dall'aspirante.
Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacita' di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonche' per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacita' di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante; in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, assumono rilevo anche le attivita' di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonche' gli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione.


Il parere della commissione tecnica si articola nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono" o "ottimo". Il giudizio di "ottimo" puo' essere espresso solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo. Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni.


In relazione al conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita', in caso di equivalenza della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianita', e' preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 4, per almeno quattro anni.


Le spese per la commissione di cui al comma 2 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.


))


Comma 3

Capo IV - Passaggio di funzioni

Art. 13

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Comma 1

(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa)

Comma 2

L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.


In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta. (8)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.


Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto, ne' all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell' articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo' essere richiesto dall'interessato, per non piu' di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo e' consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonche' il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non puo' in alcun modo essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio puo' essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneita' allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti.
Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita'. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 44)).


Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo' essere destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo' realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.


Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianita' di servizio e' valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita' periodiche.


Per il conferimento delle funzioni di legittimita' di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonche' per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che con "provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puo' essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160."


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


Art. 14

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 15

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 16

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

Capo V - Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado

Art. 17

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 18

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 19

#

Comma 1

Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio

Comma 2

Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, (( nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro )) nell'ambito delle stesse funzioni, per (( per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni ))
(( ; il Consiglio superiore puo' disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari gia' iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni. ))


Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1 ((...)) ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.


((


Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all' interno dell'ufficio o ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, puo' rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.


))


Comma 3

Capo VI - Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado

Art. 20

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 21

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 22

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

Capo VII - Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimita'

Art. 23

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 24

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 25

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

Capo VIII - Concorsi e commissioni

Art. 26

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 27

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 28

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

Capo IX - Incarichi semidirettivi e direttivi

Art. 29

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 30

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 31

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 32

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 33

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 34

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 34-bis

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Comma 1

(Limite di eta' per il conferimento di funzioni Semidirettive)

Comma 2

Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facolta'.


Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1.
((8))


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo.


Art. 35

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Comma 1

(Limiti di eta' per il conferimento di funzioni Direttive)

Comma 2

Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, ((commi da 10 a 13)), possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, ((commi da 14 a 16)), possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.


Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto, di cui all'articolo 45.
(8)


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno tre anni di servizio dalla vacanza prima della data di collocamento a riposo.


Art. 36

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181))


Art. 37

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 38

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 Luglio 2007, N. 111))


Art. 39

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 40

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 41

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 42

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 43

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 44

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 45

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Comma 1

(Temporaneita' delle funzioni direttive)

Comma 2

Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato puo' essere confermato ((, previo concerto con il Ministro della giustizia)), per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non puo' partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.


Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.


All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne' direttive ne' semidirettive.


Art. 46

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Comma 1

(( (Temporaneita' delle funzioni semidirettive) ))

Comma 2

((


Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato puo' essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attivita' svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non puo' partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.


Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.


))


Art. 46-bis

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Comma 1

((Forme e limiti della domanda))

Comma 2

((


La domanda di partecipazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, va presentata, a pena di inammissibilita', esclusivamente tramite il sito intranet del Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalita' stabilite dal medesimo Consiglio, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.


Contestualmente alla domanda sono depositati i documenti indicati dal Consiglio superiore della magistratura.


Ogni magistrato non puo' avere contemporaneamente pendenti piu' di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario.


Il Consiglio superiore della magistratura non puo' valutare le domande successive che eccedono il limite di cui al comma 3, salva la facolta' dell'interessato di revocare, prima o contestualmente alla presentazione della nuova domanda, quelle precedentemente depositate.


))


Art. 46-ter

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Comma 1

((Pubblicita' e trasparenza))

Comma 2

((


Il deposito della domanda e quello della eventuale revoca sono immediatamente resi pubblici dal Consiglio superiore della magistratura tramite inserimento nel sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell'ufficio di appartenenza.


Nel medesimo sito sono resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, la relazione del magistrato, il rapporto del capo dell'ufficio di appartenenza, il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense. Dalla documentazione pubblicata sono eliminati, mediante oscuramento, a cura del gestore del sito e su indicazione dell'interessato, i riferimenti a dati personali di cui dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.


Il Consiglio superiore della magistratura disciplina i criteri e i moduli di redazione degli atti di cui al comma 2, in modo tale che siano garantiti criteri uniformi e stabilendo che essi siano formati secondo principi di sinteticita' e chiarezza, anche indicandone il numero massimo di pagine.


))


Art. 46-quater

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Comma 1

((Ordine di trattazione e durata del procedimento))

Comma 2

((


Le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, distinte in relazione alla copertura di posti direttivi e di posti semidirettivi, sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione.


La trattazione in commissione non puo' avere una durata superiore a quattro mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.


La commissione puo' derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, se la decisione definitiva sulla procedura precedente e' preclusa da motivi oggettivi. In questo caso possono essere trattate solo le procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale.


La commissione puo' altresi' derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, quando la definizione anticipata di una procedura piu' recente e' imposta da una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scopertura dell'organico in misura superiore al 20 per cento oppure dalla contestuale scopertura dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio.


Nel sito intranet del Consiglio superiore della magistratura e' pubblicato l'ordine di trattazione, nonche' ogni eventuale provvedimento reso ai sensi dei commi 3 e 4.


La commissione trasmette la proposta per la decisione dell'assemblea plenaria entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione della trattazione.


Quando l'assemblea plenaria delibera di investire la commissione di un'ulteriore valutazione, la commissione procede alla trattazione in via assolutamente prioritaria e, in ogni caso, nel termine di trenta giorni.


))


Art. 46-quinquies

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Comma 1

((Audizioni))

Comma 2

((


Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione procede all'audizione di tutti i candidati. Se il loro numero supera le cinque unita', l'audizione puo' essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione in modo tale che ciascun componente possa indicare almeno un candidato.


))


Art. 46-sexies

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Comma 1

((Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi))

Comma 2

((


Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto, oltre a quanto contenuto nel fascicolo di cui all'articolo 10-bis, dei pareri eventualmente espressi dal consiglio dell'ordine degli avvocati istituito presso l'ufficio giudiziario di provenienza del candidato nonche' dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio. Il Consiglio definisce le modalita' per l'acquisizione dei pareri, garantendo che quelli dei magistrati e dei dirigenti amministrativi siano acquisiti in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato.


I pareri del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei magistrati dell'ufficio contengono esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato. Rimane riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della nomina.


I pareri dei dirigenti amministrativi vertono esclusivamente su fatti specifici relativi all'organizzazione dell'ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo.


))


Art. 46-septies

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Comma 1

((Modalita' di acquisizione dei pareri))

Comma 2

((


Il capo dell'ufficio di provenienza del candidato, ricevuta dal Consiglio superiore della magistratura notizia della domanda di partecipazione al concorso, ne da' immediata comunicazione al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al consiglio dell'ordine degli avvocati, invitandoli a trasmettere al consiglio giudiziario i loro eventuali pareri entro dieci giorni dalla comunicazione.


I pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato sono trasmessi al consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.


Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute nei pareri di cui all'articolo 46-sexies sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, ne da' immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, puo' formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario, ovvero chiedere di essere audito. Ove il Consiglio superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione informazioni in precedenza non ritenute rilevanti dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con l'interessato.


))


Art. 46-octies

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Comma 1

Modalita' di acquisizione dei pareri

Comma 2

Il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, opera secondo i principi di economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e prende specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianita' in forza dei criteri di seguito indicati e di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12.


La valutazione dei candidati viene operata con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, distinguendo tra:
uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado;
uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado; uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni;
uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni;
uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati;
uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;
uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimita';
uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimita';
uffici di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di procuratore aggiunto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.


Spetta al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni.


Il merito investe la verifica dell'attivita' svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacita', laboriosita', diligenza e impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalita'. Il Consiglio superiore della magistratura valuta anche la capacita' del magistrato che abbia gia' svolto incarichi direttivi o semidirettivi di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.


Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacita' direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attivita' giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attivita' giudiziaria stessa.


Le attitudini devono essere positivamente accertate anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione e' indetto il concorso, alla capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacita' di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare, le eventuali successive variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari.


Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini della comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, valuta specificamente gli esiti delle audizioni, il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati nonche' i pareri espressi dai magistrati e dai dirigenti amministrativi.


Art. 46-novies

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Comma 1

((Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo))

Comma 2

((1. Nella valutazione delle attitudini organizzative non si tiene conto delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il periodo di aspettativa. Si tiene conto delle esperienze maturate durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, soltanto se, congiuntamente:
a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, comunque denominati, previsti da accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
b) sono ritenute idonee, in base a criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura, a fondare l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificita' dell'attivita' giudiziaria.
2. Ai fini delle verifiche e delle valutazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), l'interessato trasmette al Consiglio superiore della magistratura la propria relazione, la relazione dell'autorita' presso cui e' stato svolto l'incarico e ogni altra documentazione attinente alla professionalita' che dimostri l'attivita' in concreto espletata.
3. Sono in ogni caso escluse dalla valutazione le esperienze acquisite nello svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.))


Art. 46-decies

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Comma 1

((Valutazione ai fini della conferma))

Comma 2

((


Ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto anche degli eventuali pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalita' definite dallo stesso Consiglio, delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale.


I pareri e le osservazioni devono contenere l'esclusiva rappresentazione di fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell'attivita' direttiva o semidirettiva svolta dal magistrato, rimanendo riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della conferma. Si applica l'articolo 46-septies, comma 3.


Ai fini della conferma il Consiglio superiore della magistratura valuta, oltre alla relazione del magistrato sull'attivita' svolta, il parere del consiglio giudiziario e l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo di cui all'articolo 10-bis, anche i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, i rapporti, raccolti a campione, da lui redatti ai fini delle valutazioni di professionalita' dei magistrati dell'ufficio, gli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni, il programma delle attivita' annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, nonche' le risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la raccolta a campione dei rapporti da parte del consiglio giudiziario.


Ai fini di cui al comma 3, il Consiglio superiore della magistratura valuta la capacita' del magistrato di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.


Ai fini della conferma nelle funzioni semidirettive, il rapporto del capo dell'ufficio valuta l'apporto del magistrato all'adozione dei provvedimenti organizzativi e la sua capacita' di darvi attuazione.


Il procedimento per la valutazione dell'attivita' svolta deve concludersi entro un anno dalla scadenza del quadriennio.


))


Art. 46-undecies

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Comma 1

((Mancata richiesta di conferma))

Comma 2

((


Il procedimento per la valutazione dell'attivita' svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo e' previsto anche nel caso in cui il magistrato non chieda la conferma di cui agli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1. L'esito della valutazione e' in ogni caso considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.


))


Art. 46-duodecies

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Comma 1

((Cause ostative alla conferma))

Comma 2

((


La reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive puo' costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45.


Tale rilevanza puo' essere attribuita ai provvedimenti di non approvazione che evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimita' e non il merito delle scelte adottate.


))


Art. 46-terdecies

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Comma 1

Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi

Comma 2

Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non puo' in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione ((, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione)), prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.

(18)


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies del decreto legislativo n. 160 del 2006 si applicano ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 47

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 48

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 49

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Comma 2

Capo X - Magistrati fuori ruolo

Art. 50

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Comma 1

Ricollocamento in ruolo

Comma 2

Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte e' ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2024, N. 45)).


In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.


Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.


Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonche', in via transitoria, dal comma 5, non e' consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso non e' consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.


Comma 3

Capo XI - Progressione economica dei magistrati

Art. 51

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Comma 1

(Trattamento economico)

Comma 2

Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006.
Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianita' prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina e' corrisposto solo se la terza valutazione di professionalita' e' stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e ((dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7)).


Comma 3

Capo XII - Disposizioni finali e ambito di applicazione

Art. 52

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Comma 1

(Ambito di applicazione)

Comma 2

Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonche', fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile.


((


Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, le funzioni che il presente decreto attribuisce al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.


))


Art. 53

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 55

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111))


Art. 56

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Comma 1

Decorrenza di efficacia

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.