REGIO DECRETO

Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218. (025U1860)

Numero 1860 Anno 1925 GU 07.11.1925 Codice 025U1860

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 15:04:56

Art. 1

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398))


Art. 2

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398))


Art. 3

#

Comma 1

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora. Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato, e' dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere b), d) del precedente articolo.

E' nulla la domanda presentata fuori termine.

Non puo' essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui avranno principio le prove scritte.


Art. 4

#

Comma 1

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398)).

Il procuratore del Re deve inoltre rimettere al procuratore generale il certificato generale del casellario giudiziale, a norma dell'art. 621 del Codice di procedura penale.

Il procuratore generale ed il primo presidente della Corte d'appello, completate, se occorra, le informazioni ricevute, le rimettono con unico rapporto al Ministro per la giustizia, esprimendo in forma distinta le rispettive osservazioni, quando vi sia fra loro qualche divergenza.

Il Ministro delibera, con provvedimento insindacabile, sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso, e ne da' partecipazione individuale, tanto agli ammessi, quanto agli esclusi, almeno dieci giorni prima degli esami.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facolta' del Ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralita' e di condotta assolutamente incensurate, ne' coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a, norma dell'ultimo comma dell'art. 10.

Agli aspiranti ammessi e' inviata una tessera personale di riconoscimento.


Art. 5

#

Comma 1

La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, e' nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.

Il Ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla; nomina i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento; e delega il necessario numero di funzionari addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.

Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.


Art. 6

#

Comma 1

La Commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova e' priva di valore.

Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presi dente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Per le materie contemplate alla lettera a) dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema dovra' riferirsi ad un argomento che abbia relazione con entrambe.

Non piu' tardi delle ore 10 antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza rompere i suggelli, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non e' presente nel momento in cui comincia la dettatura del tema, e' escluso di diritto dal concorso.

La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori e' fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno ((un membro)) della Commissione, un segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza.


Art. 7

#

Comma 1

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente coi compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami.

((E' loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e' loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalita' operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente)).

Nessuna spiegazione in ordine al tema potra' essere richiesta dai candidati, ne' data dai commissari.


Art. 8

#

Comma 1

((Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il segretario.

Detto piego non puo' essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come e' stabilito dal precedente comma n. 2.

Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.

Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta piu' grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternita' nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.

Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la sua firma trasversalmente sulle buste In modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero, e, dopo aver staccato i tagliandi le chiude in un'unica busta piu' grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando e' ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.

Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalita' indicate nel secondo comma.

Di tutto quanto sopra e' disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario))
.


Art. 9

#

Comma 1

Con apposito decreto Ministeriale possono essere stabilite piu' particolareggiate norme per la disciplina e il metodo degli esami.


Art. 10

#

Comma 1

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami e' immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte l'esclusione e' deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo fra essi, la decisione e' rimessa al presidente.

Nei casi piu' gravi il Ministro per la giustizia puo', su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.


Art. 11

#

Comma 1

Le disposizioni degli articoli 7 e 10 sono stampate sulla tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 4 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.


Art. 12

#

Comma 1

Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la Commissione e' convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398)).

Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero gia' segnato sulla busta, grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena, aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa, al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.

La Commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.

Nel caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni Sottocommissione assegna ai lavori da; essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma.

Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla, l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.

Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.

Se la Commissione e' divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla Commissione plenaria. Questa, inoltre delibera definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria.


Art. 13

#

Comma 1

Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente della Commissione o della Sottocommissione e dal segretario.

Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la Commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte e' nulla.

Il risultato completo delle prove scritte fara' reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.


Art. 14

#

Comma 1

Le prove orali hanno principio non piu' tardi di 8 giorni dal compimento delle operazioni contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

L'esame e' pubblico: formano oggetto di esso le seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.


Art. 15

#

Comma 1

Ogni membro della Commissione puo' interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o piu' materie.

Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, puo' formare due Sottocommissioni, una per esaminare sulle materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle materie di diritto pubblico. Le Sottocommissioni composte, rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un segretario, saranno presiedute dal presidente o dal commissario magistrato piu' anziano.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nel seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso, mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Quando la Commissione sia divisa in Sottocommissioni queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti li ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo delle prove orali.

La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa al giudizio definitivo rimesso alla Commissione plenaria sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di dissenso i membri della Sottocommissione, non e' applicabile alle Sottocommissioni per gli esami orali.


Art. 16

#

Comma 1

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.

Comma 2

Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione o Sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.

Le frazioni di voto non sono calcolate.


Art. 17

#

Comma 1

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di 77 punti sopra 110 e non meno di 6 decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

La Commissione procede quindi alla classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti riportati.

Il presidente della Commissione trasmette al Ministro il prospetto della classificazione, firmato da tutti i commissari e da un segretario, unendovi i verbali delle adunanze, gli originali dei temi formulati e i lavori dei candidati con le rispettive buste, e puo' aggiungere anche le osservazioni che creda opportune, sullo svolgimento e sui risultati del concorso.

Il prospetto della classificazione sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.


Art. 18

#

Comma 1

Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell'art. 6, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una Sottocommissione.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, e' immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione o delle Sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazione a margine o in fine.


Art. 19

#

Comma 1

Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.

Comma 2

Egli puo' intervenire in seno alla Commissione o alle Sottocommissioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed ha facolta' di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarita'.


Art. 20

#

Comma 1

Sono nominati uditori con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti stabilito a norma dell'art.


La graduatoria degli uditori e' formata in base alla classificazione del concorso; in caso di parita' di voti, e' preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, sia mutilato, insignito di una decorazione al valore, ed in via sussidiaria della croce di guerra. Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza e' data al piu' anziano di eta'.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, sono attribuiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.


Art. 21

#

Comma 1

Le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 e 19 sono applicabili agli esami per la nomina a giudice aggiunto, restando cosi' modificato l'art. 4 del R. decreto 24 gennaio 1924, n. 47.


Art. 22

#

Comma 1

Sono abrogate le disposizioni tuttora vigenti relative agli esami di ammissione in magistratura.


Art. 23

#

Comma 1

Il presente decreto andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1915.

Atti del Governo, registro 242, foglio 15.- Granata.