DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di

Numero 44 Anno 2024 GU 06.04.2024 Codice 24G00062

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-28;44

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Testo vigente

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Art. 7

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento

Comma 2

All'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole: «di cui all'articolo 7-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, comma 1».


All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili».


All'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibili».


All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
».


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Il Consiglio superiore della magistratura adotta le delibere necessarie a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal presente decreto entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.


Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dal presente decreto, si applicano ai concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025.


Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dal presente decreto, si applicano ai magistrati che hanno assunto le cariche da esso previste dopo la data della sua entrata in vigore.


Le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies del decreto legislativo n. 160 del 2006 si applicano ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.