Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato «Protocollo».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni di coordinamento
Comma 2
Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte persone imbarcate su mezzi delle autorita' italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso, nonche' quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo e' equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, ne' produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero e' sottoposto ((. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)).
Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identita' assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, puo' essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero e' sottoposto.
Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonche' in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
((Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera)).
Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non puo' essere proseguita e che il processo e' estinto.
Art. 4
#Comma 1
Giurisdizione e legge applicabile
Comma 2
Ai migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, ((la corte d'appello,)) la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana. ((3))
Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura speciale e' trasmessa con strumenti di comunicazione elettronica, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione, rilasciata da un operatore della Polizia di Stato, dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello straniero. La procura speciale cosi' rilasciata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.
Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa e' utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore e' esercitato, con modalita' audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.
Il ricorso contro la decisione della Commissione territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge e' proposto nel termine stabilito dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con collegamento in modalita' audiovisive da remoto con il luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non e' possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e all'interprete e' liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che commette un delitto all'interno delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e' punito secondo la legge italiana, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, fermo restando il regime di procedibilita' previsto per il delitto. La richiesta del Ministro non e' necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
Nei confronti dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, quando e' acquisita la prova dell'esecuzione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio e' eseguito quando la misura e' revocata o dichiarata estinta. Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio all'autorita' giudiziaria procedente. L'autorita' giudiziaria procedente comunica al questore il provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si e' proceduto nei suoi confronti in conformita' al presente comma, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
Quando e' esercitata la giurisdizione penale ai sensi del comma 6, l'autorita' giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi da 9 a 18 del presente articolo.
Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del citato codice di procedura penale.
L'arrestato o il fermato si collegano dal luogo in cui si trovano.
Se il reato per il quale si e' proceduto all'arresto in flagranza non e' compreso tra quelli di cui al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero, immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida, si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di procedura penale.
Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, il giudice applica la misura cautelare della custodia in carcere, l'indagato e' immediatamente posto a disposizione dell'autorita' giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento, laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della commissione del reato.
Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'imputato partecipa all'udienza con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale e' fissato in quindici giorni.
Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il procedimento penale e' sospeso, fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente articolo. Durante la sospensione del procedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione della persona sottoposta alle indagini al compimento degli atti urgenti e' assicurata con le modalita' di cui all'articolo 133-ter del codice di procedura penale mediante collegamento dal luogo in cui si trova.
L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6 del presente articolo.
I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di procedura penale sono assicurati mediante collegamento audiovisivo.
Le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge con le modalita' previste dall'articolo 156, commi 1 e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.
I depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria possono essere sempre eseguiti con modalita' telematiche.
Per i reati di cui al comma 6 e' competente l'autorita' giudiziaria con sede in Roma.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale svolge i compiti previsti dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che " Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni organizzative
Comma 2
((Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonche' all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.))
Il Ministero dell'interno individua, tra il personale gia' in servizio, i dipendenti che svolgono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e conformemente alle disposizioni del Protocollo, le funzioni di «responsabile italiano» di ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, nonche' i rispettivi vicari. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale e informano il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficolta' o violazioni, anche ai fini di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di funzionalita' delle diverse attivita' connesse alle funzioni di polizia in relazione all'attuazione del Protocollo, e' istituito un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma, la cui organizzazione e i cui compiti sono disciplinati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Per le maggiori esigenze delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli anni 2024 e 2025, il Ministero dell'interno e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, quarantacinque unita' di personale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.347.376 per l'anno 2024 e di euro 2.021.063 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 68.490 per l'anno 2024 e di euro 102.734 annui a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario nonche' di euro 50.400 per l'anno 2024 e di euro 75.600 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 67.369 per l'anno 2024 e di euro 20.211 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, e' autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie vigenti, un contingente di 10 unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del comparto Funzioni centrali. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 308.942 per l'anno 2024 e di euro 463.412 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 23.171 per l'anno 2024 e di euro 4.635 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
Per le maggiori esigenze connesse all'attuazione del Protocollo, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e' autorizzato, per gli anni 2024 e 2025, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad assumere 18 unita' di personale dell'area dei funzionari e 30 unita' di personale dell'area degli assistenti del comparto Funzioni centrali, da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese anche alle unita' gia' titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 1.324.529 per l'anno 2024 e di euro 1.986.793 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 66.227 per l'anno 2024 e di euro 19.868 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
Per le maggiori esigenze della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' incrementato di 10 unita', con corrispondente incremento del contingente fissato dalla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, si provvede alla corrispondente rideterminazione della pianta organica del tribunale di Roma.
Conseguentemente, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere un contingente di 10 magistrati ordinari. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 504.484 per l'anno 2024, di euro 849.877 per l'anno 2025, di euro 991.244 per l'anno 2026, di euro 999.601 per l'anno 2027, di euro 1.201.435 per l'anno 2028, di euro 1.289.683 per l'anno 2029, di euro 1.297.416 per l'anno 2030, di euro 1.339.946 per l'anno 2031, di euro 1.347.679 per l'anno 2032 e di euro 1.390.210 annui a decorrere dall'anno 2033.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il Consiglio superiore della magistratura delibera con urgenza l'individuazione, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ulteriori posti di giudice onorario di pace da pubblicare, in aggiunta a quelli gia' individuati, per l'ufficio del giudice di pace di Roma.
Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della presente legge, in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute e' autorizzato al reclutamento di cinque dirigenti sanitari con il profilo di medico e di sei unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui quattro con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonche', per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilita'. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i), puo' avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 694.366 per l'anno 2024 e di euro 1.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. E' altresi' autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonche' di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
Nelle aree di cui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' svolge le proprie funzioni di assistenza, anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2013, n. 56, nonche' quelle di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. Per le finalita' di cui al presente comma, il medesimo Istituto, per il biennio 2024-2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, nei limiti della dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento dei posti da bandire in favore del personale gia' titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, 28 unita' di personale, di cui 8 dirigenti medici, 1 unita' appartenente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 10 unita' appartenenti all'area dei professionisti della salute e funzionari, 1 unita' appartenente all'area degli assistenti e 8 unita' dell'area degli operatori. Agli oneri assunzionali, pari a euro 1.248.725 per l'anno 2024 e a euro 1.873.087 annui a decorrere dall'anno 2025, agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 100.000 per l'anno 2024, e a quelli per i maggiori oneri di funzionamento, pari a euro 62.437 per l'anno 2024 e a euro 18.731 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e al personale dipendente da amministrazioni pubbliche inviato in missione in Albania per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo si applica, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a carattere fisso o continuativo, il trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nonche' quanto previsto dall'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5, valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro 6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 30,27 milioni di euro per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonche' agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno 2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.
Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute. Per le finalita' di cui al primo periodo e', altresi', istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.
In caso di rinnovo del Protocollo alla scadenza quinquennale di cui al primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 13 del medesimo Protocollo, conformemente al secondo periodo del suddetto paragrafo, ai relativi oneri si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Protocollo-art. 1
#Comma 1
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, di seguito indicate come «Parti»
Visto il Trattato di Amicizia e di Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Roma il 13 ottobre 1995;
Visto il Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani, firmato a Tirana il 3 novembre 2017;
Considerato l'interesse delle Parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione della Repubblica di Albania all'Unione Europea;
Ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le Parti;
Consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita;
In osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione;
Certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Nell'ambito del presente Protocollo, con i termini seguenti si intende:
a) «Parte albanese»: il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania;
b) «Parte italiana»: il Governo della Repubblica Italiana;
c) «Aree»: beni immobili di proprieta' demaniale, individuati nell'Allegato 1 del presente Protocollo;
d) «migranti»: cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o e' stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
e) «personale italiano»: il personale, anche non in possesso della cittadinanza italiana, inviato dalla Parte italiana in Albania per assicurare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.
Protocollo-art. 2
#Art. 2
Comma 1
Articolo 2
Il presente Protocollo e' finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformita' al diritto internazionale e a quella europeo.
Protocollo-art. 3
#Art. 3
Comma 1
Articolo 3
1. La Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree, secondo i criteri stabiliti dal presente Protocollo.
2. Le Aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del presente Protocollo conformemente all'articolo 13.
Protocollo-art. 4
#Art. 4
Comma 1
Articolo 4
1. La Parte italiana puo' realizzare nelle Aree le strutture indicate nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potra' essere superiore a 3.000 (tremila).
2. Le strutture di cui al paragrafo 1 sono gestite dalle competenti autorita' della Parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorita' e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana.
3. Le competenti autorita' albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorita' italiane.
4. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorita' italiane. All'arrivo nel territorio albanese, le autorita' competenti di ciascuna delle Parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo.
5. Le spese per l'allestimento di una o piu' strutture d'ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono totalmente a carico della Parte italiana.
6. Nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1 la Parte italiana istituisce le strutture sanitarie al fine di garantire i servizi sanitari necessari.
7. Quando e' constatato che i migranti sono portatori di malattie infettive, le autorita' competenti della Parte italiana osservano le norme della quarantena e del trattamento secondo i rispettivi protocolli sanitari.
8. In caso di esigenze sanitarie alle quali le autorita' italiane non possono fare fronte nell'ambito delle strutture di cui al paragrafo 1, le autorita' albanesi collaborano con le autorita' italiane responsabili delle medesime strutture per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti.
9. I costi dei servizi sanitari offerti dalla Parte albanese sono a carico della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.
Protocollo-art. 5
#Art. 5
Comma 1
Articolo 5
1. Le strutture di cui all'Allegato 1 sono realizzate e gestite nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessita' di permessi di costruire o altre formalita' analoghe previste dalla normativa albanese. La Parte italiana ha solo l'obbligo di trasmettere alle autorita' albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilita' e alla funzionalita' delle strutture.
2. La Parte italiana realizza altresi' le strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree, in funzione dell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente Protocollo.
3. La Parte albanese facilita l'erogazione dei servizi necessari all'esercizio delle strutture di cui all'Allegato 1, alle quali sono applicate condizioni non meno favorevoli di quelle praticate a strutture simili. I costi necessari all'erogazione di tali servizi sono interamente sostenuti dalla Parte italiana.
4. Le spese sostenute dalla Parte italiana per la realizzazione delle strutture di cui all'Allegato 1 sono esenti da imposte indirette e da dazi doganali. La Parte Italiana non chiede esenzioni da tasse o altri pagamenti comunque denominati che rappresentano corrispettivi per la fruizione di servizi pubblici.
5. Per le esigenze della realizzazione e della gestione delle strutture di cui all'articolo 4 le competenti autorita' della Parte italiana sono esenti da restrizioni o controlli valutari e possono liberamente trasferire valute in deroga alle disposizioni vigenti nella Repubblica di Albania.
6. La Parte albanese facilita il sollecito disbrigo delle operazioni doganali relative a materiali e attrezzature richieste dalla Parte italiana per la realizzazione delle attivita' previste dal presente Protocollo.
Protocollo-art. 6
#Art. 6
Comma 1
Articolo 6
1. Le competenti autorita' delle Parti collaborano ai fini del mantenimento della sicurezza delle Aree.
2. Le competenti autorita' della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese.
3. Le competenti autorita' della Parte Italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle Aree. Le competenti autorita' della Parte albanese possono accedere nelle Aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorita' della Parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento.
4. Con riferimento ai rispettivi obblighi relativi alla sicurezza, ognuna delle Parti istituisce un'unita' responsabile del buon andamento, del coordinamento e della supervisione delle questioni di sicurezza.
5. Le competenti autorita' italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d'Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale.
6. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle Aree, le autorita' albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che derivano dall'attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti della Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.
7. Le competenti autorita' italiane sostengono ogni costo necessario all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture di cui all'Allegato 1, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l'assistenza delle autorita' albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana, impegnandosi affinche' tale trattamento rispetti i diritti e le liberta' fondamentali dell'uomo, conformemente al diritto internazionale.
8. I documenti ufficiali detenuti a qualsiasi titolo dalle autorita' italiane e dal personale italiano sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorita' albanesi.
Protocollo-art. 7
#Art. 7
Comma 1
Articolo 7
1. La Parte Italiana comunica previamente, per le vie diplomatiche, i nominativi del personale italiano.
2. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalita' previste dal presente Protocollo e' esente da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalita' previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione. Al personale italiano che permane nel territorio albanese per piu' di 90 giorni e' rilasciato, gratuitamente e a semplice richiesta, un documento di riconoscimento («permesso unico»).
3. Le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d'Albania.
4. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non e' soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell'esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorita' italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorita' albanesi.
5. Salvo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente articolo, il personale italiano e' sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del presente Protocollo, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese.
6. Senza pregiudizio per il paragrafo 4, il personale italiano gode di immunita' da qualsiasi forma di detenzione in Albania, salvo i casi previsti dal paragrafo 5, soggetti alla legislazione procedurale penale albanese e ai vigenti accordi bilaterali. Nei casi di cui al paragrafo 5, quando sono applicate al personale italiano misure restrittive della liberta' personale, le autorita' albanesi le comunicano immediatamente alle autorita' italiane.
7. Per cure urgenti, il personale italiano puo' accedere alle strutture sanitarie albanesi. I relativi costi sono a carico della persona interessata o della Parte italiana, ai sensi di quanto previsto dal presente Protocollo.
8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il personale italiano ha l'obbligo di rispettare le leggi della Repubblica di Albania e di non interferire negli affari interni della medesima.
9. La Parte italiana mette a disposizione delle autorita' albanesi la lista nominativa del personale munito di porto d'armi nell'esercizio delle proprie funzioni nonche' le relative disposizioni di ricezione e di consegna dell'arma da e a detto personale.
10. Al personale di cui al paragrafo 9 e' vietato portare l'arma in territorio albanese al di fuori del servizio. Ai sensi del presente paragrafo il servizio include l'accompagnamento dei migranti da e verso le Aree. La Parte italiana adotta le misure necessarie atte a garantire la sicurezza degli armamenti e delle munizioni impiegate ai sensi del presente Protocollo.
Protocollo-art. 8
#Art. 8
Comma 1
Articolo 8
1. L'accesso in territorio albanese di mezzi della Parte italiana e' regolato da successive intese tra le competenti autorita' italiane ed albanesi che entrano in vigore alla data della firma.
2. La procedura di trasferimento dei migranti in territorio albanese da e verso le Aree e' eseguita conformemente alle intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unita' della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, sono sostenuti dalla Parte italiana conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del presente Protocollo.
Protocollo-art. 9
#Art. 9
Comma 1
Articolo 9
1. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica d'Albania in attuazione del presente Protocollo, non puo' essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorita' italiane, al termine delle procedure eseguite in conformita' alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla Parte italiana conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
2. Per assicurare il diritto di difesa, le Parti consentono l'accesso alle strutture previste dal presente Protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonche' alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile.
3. In caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana. In caso di morte, la Parte albanese mette a disposizione della Parte italiana la struttura dell'obitorio e la Parte italiana trasferisce la salma dal territorio albanese entro 15 (quindici) giorni dal decesso.
Protocollo-art. 10
#Art. 10
Comma 1
Articolo 10
1. Le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti dal presente Protocollo sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalita' determinate dall'Allegato 2.
2. L'Allegato 2 regola altresi' le condizioni e le modalita' con le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure amministrative innanzi alle competenti Autorita' albanesi.
Protocollo-art. 11
#Art. 11
Comma 1
Articolo 11
1. Al termine del presente Protocollo, la Parte italiana restituisce le Aree alla Parte albanese, la quale non e' tenuta a corrispondere alcun indennizzo per le migliorie apportate.
2. La Parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente Protocollo.
Protocollo-art. 12
#Art. 12
Comma 1
Articolo 12
1. Ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale e le perdite derivanti dall'eventuale obbligo di risarcire terzi dei danni ad essi causati da dolo o colpa grave del personale dell'altra Parte. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa grave.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 10, la Parte italiana sostiene i costi di rappresentanza legale nonche' quelli processuali e di risarcimento dei danni in caso di azioni intentate contro la Repubblica d'Albania da terzi relativamente all'attuazione del presente Protocollo, ivi comprese azioni od omissioni della Parte italiana nei confronti dei migranti, ovvero a seguito dell'attivita' delle autorita' italiane.
3. Nei casi di cui al presente articolo le Parti promuovono discussioni in buona fede volte a conseguire una soluzione mutuamente accettabile.
Protocollo-art. 13
#Art. 13
Comma 1
Articolo 13
1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note.
2. Il Protocollo resta in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente Protocollo, questo e' rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni.
3. Ciascuna delle Parti puo', in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia da' notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo puo' essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore.
Protocollo-art. 14
#Art. 14
Comma 1
Articolo 14
1. Qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo e delle intese derivanti dallo stesso e' risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.
Fatto a Roma, il 6 novembre 2023 in due originali, in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
#Comma 1
A) Area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso
Parte di provvedimento in formato grafico
B) Area destinata alla realizzazione delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
#Comma 1
Disciplina dei rimborsi della Parte italiana
alla Parte albanese
A. Ambito di applicazione
1. Il presente Allegato regola:
a) la misura e la modalita' dei rimborsi dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese in applicazione dell'articolo 10 del Protocollo;
b) la misura e la modalita' dei rimborsi degli eventuali oneri imprevisti dovuti dalla Parte italiana alla Parte albanese indicati nel presente Allegato.
B. Costituzione del fondo per il rimborso delle spese
1. La Parte albanese istituisce presso la tesoreria statale un conto speciale infruttifero denominato «Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria». Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo la Parte albanese comunica alla Parte italiana tramite i canali diplomatici i dati completi di identificazione del conto di cui al presente paragrafo, nonche' le modalita' mediante le quali e' data evidenza delle entrate e delle uscite del conto nell'ambito della contabilita' pubblica della Repubblica d'Albania.
2. Il conto di cui al paragrafo 1 della presente sezione e' suddiviso in sotto-conti per ciascuna delle categorie di oneri indicate nelle sezioni C e D del presente Allegato. La ripartizione delle disponibilita' del conto speciale di tesoreria tra i diversi sotto-conti e' determinata e modificata dalla Parte albanese conformemente alle effettive necessita' ed e' comunicata alla Parte italiana tramite i canali diplomatici.
3. Eventuali minori spese relative a uno o piu' sotto-conti sono prioritariamente utilizzate per compensare maggiori spese relative ad altri sotto-conti.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accredita la somma di euro 16,5 milioni nel conto speciale di tesoreria indicato al paragrafo 1 della presente sezione, quale anticipo forfettario dei rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo per il primo anno di applicazione del Protocollo.
5. La Parte italiana puo' effettuare il versamento in euro e sono convertite in lek al tasso di cambio del giorno del versamento stesso.
6. Il conto speciale di tesoreria di cui al paragrafo 1 della presente sezione puo' essere utilizzato esclusivamente per le finalita' indicate dal presente Allegato. Le disponibilita' di tale conto sono impignorabili.
C. Oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo
1. Gli oneri rimborsabili ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sono computati secondo le modalita' previste dalla presente sezione.
2. La Parte italiana rimborsa alla Parte albanese gli oneri previsti dall'articolo 4, paragrafo 9, del Protocollo nella misura di seguito indicata:
a) il 100% degli oneri sostenuti per la fornitura dei servizi di assistenza ospedaliera effettivamente prestati conformemente al prontuario ufficiale dei costi sanitari previsto dalla legislazione albanese applicabile. La Parte albanese documenta l'effettiva somministrazione dei trattamenti ospedalieri di cui chiede il rimborso;
b) il 100% del costo previsto nei relativi contratti di acquisto di dispositivi medici e farmaci, inclusi, a richiesta della Parte italiana, i vaccini, di cui la Parte albanese documenta l'effettivo utilizzo per le finalita' previste dal Protocollo. I contratti di acquisto sono messi a disposizione della Parte italiana, a richiesta della medesima;
c) il 100% del costo di acquisto, previamente assentito dalle competenti autorita' italiane, dei beni e servizi diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) del presente paragrafo, occorrenti per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.
3. Nei casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese:
a) il 100% degli oneri documentati derivanti dall'impiego di personale delle forze di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli e mezzi di servizio utilizzati dalle forze di polizia stesse e da altre spese direttamente connesse all'accompagnamento dei migranti;
b) il 100% dell'onere per l'acquisto, previamente assentito dalla Parte italiana, dei veicoli o altri mezzi necessari allo svolgimento delle attivita' previste dal presente Protocollo.
4. Nei casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% delle spese documentate di personale delle forze armate e di polizia, dall'acquisto di carburanti per i veicoli di servizio utilizzati e da altre spese direttamente connesse all'impiego di mezzi e unita' della Parte albanese.
5. In alternativa al rimborso dei costi effettivi conformemente ai paragrafi 3 e 4, la Parte italiana puo' optare per il rimborso dei costi determinati in ottemperanza alla decisione n. 591, del 7 settembre 2022, «Per l'approvazione della tipologia di servizi aggiuntivi offerti dalla polizia di Stato e delle tariffe di pagamento per persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private». Le competenti autorita' delle Parti possono, di comune accordo, concordare diverse modalita' di forfettizzazione degli oneri di cui ai paragrafi 3 e 4, anche tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento italiano e albanese.
6. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, del Protocollo, la Parte italiana rimborsa alla Parte albanese il 100% degli oneri effettivamente sostenuti da quest'ultima e derivanti da:
a) spese processuali documentate;
b) oneri documentati corrispondenti all'impiego di personale dipendente da organi o enti statali della Repubblica dell'Albania impiegato per la difesa in giudizio della medesima;
c) oneri documentati per il pagamento di avvocati del libero foro contrattati, previo assenso scritto della Parte italiana, dalla Parte albanese, limitatamente alla difesa innanzi a tribunali internazionali;
d) qualsiasi altra spesa stabilita come spesa di giudizio nella decisione del tribunale;
e) risarcimento dei danni secondo la decisione del tribunale nazionale o internazionale.
7. Quando, nei casi di cui al paragrafo 6, lettera c), della presente sezione, la Parte italiana assume direttamente l'onere della difesa in giudizio senza ritardi, non sono dovuti rimborsi per eventuali spese addizionali sostenute dalla Parte albanese per il pagamento di avvocati del libero foro dalla stessa contrattati.
8. La Parte che assume la difesa in giudizio nelle controversie indicate ai paragrafi 6 e 7 della presente sezione assicura lo svolgimento dell'attivita' processuale con la massima diligenza e pone in essere tutte le attivita' necessarie a minimizzare il rischio di soccombenza in giudizio. L'altra Parte presta la massima collaborazione per la migliore difesa in giudizio. I difensori mantengono costanti contatti con entrambe le Parti e si attengono alle loro indicazioni per la migliore difesa in giudizio.
D. Imprevisti e altri oneri
1. La Parte italiana rimborsa altresi' alla Parte albanese:
a) le spese documentate derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione e dalla fornitura di servizi pubblici necessari per il funzionamento delle strutture di cui all' Allegato 1 al Protocollo, salvo che siano direttamente sostenute dalla Parte italiana o da soggetti da questa incaricati;
b) i risarcimenti derivanti da procedimenti giudiziari in cui la Repubblica di Albania o una delle sue istituzioni diventa incolpevolmente parte a causa o in conseguenza dell'attuazione del Protocollo;
c) le spese derivanti da altri danni imprevisti, derivanti alla Parte albanese dall'esecuzione del Protocollo, non derivanti da comportamenti dolosi o colposi della Parte albanese e nella misura in cui la Parte albanese non abbia potuto evitare le conseguenze dannose con l'impiego della normale diligenza. Le carenze di servizio derivanti da limitate capacita' oggettive delle Parti non sono considerate dolo o colpa;
d) eventuali perdite di valore dei versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, derivanti dal deprezzamento del tasso di cambio.
2. Con le modalita' previste dalla sezione E, la Parte italiana rimborsa gli oneri di cui al paragrafo 1 della presente sezione.
E. Rifinanziamenti del fondo per il rimborso delle spese
1. Entro il 15 marzo e il 15 settembre di ciascuno degli anni di vigenza del Protocollo, la Parte albanese comunica alla Parte italiana per i canali diplomatici l'importo delle spese di cui alle sezioni C e D del presente Allegato, sostenute nel semestre precedente.
2. La richiesta di rimborso e' corredata da copia autenticata delle fatture per i servizi resi e della documentazione prevista dalle sezioni C e D del presente Allegato, comprovante il servizio effettuato o l'onere sostenuto. La Parte italiana puo' chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione.
3. Entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione, la Parte italiana versa, con le modalita' previste dalla sezione B del presente Allegato, l'importo richiesto e giustificato dalla Parte albanese, anche a titolo di anticipazione forfettaria delle spese che la medesima sosterra' nel semestre successivo. A seguito di tale versamento, l'importo del conto speciale di tesoreria non puo' essere inferiore a 16,5 milioni di euro. In caso di contestazione su parte dell'importo richiesto dalla Parte albanese, la Parte italiana versa comunque entro il termine indicato nel presente paragrafo la quota non contestata.
4. La Parte italiana detrae dai versamenti dovuti ai sensi del presente Allegato le somme corrispondenti ai danni dalla stessa subiti e imputabili alla Parte albanese ai sensi dall'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo.
F. Fondo di garanzia
1. Per assicurare il rimborso delle spese previste dal presente Allegato eccedenti i versamenti effettuati dalla Parte italiana ai sensi delle sezioni B ed E del presente Allegato, la Parte italiana costituisce a favore della Parte albanese un fondo di garanzia.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, la Parte italiana accende, presso una banca di secondo livello operante nella Repubblica di Albania, un conto corrente bancario dedicato esclusivamente al deposito delle risorse afferenti al fondo di garanzia. Dell'avvenuto deposito e di eventuali variazioni delle coordinate del conto corrente, la Parte italiana fornisce conferma alla Parte albanese, mediante comunicazione per i canali diplomatici.
Le somme depositate nel conto di garanzia non possono essere ritirate dalla Parte italiana senza il consenso scritto della Parte albanese.
3. Gli interessi maturati sul conto corrente accrescono le disponibilita' del fondo di garanzia. Alle spese per la tenuta del conto si provvede con le medesime disponibilita'.
4. In caso di mancata effettuazione dei versamenti dovuti dalla Parte italiana in base al presente Allegato, la Parte albanese notifica alla Parte italiana, per i canali diplomatici, un invito ad adempiere, precisando la somma dovuta e le relative motivazioni. Se si tratta di somme oggetto di precedente contestazione della Parte italiana, la Parte albanese fornisce i chiarimenti occorrenti.
5. Se le Parti non raggiungono un accordo nel termine di 45 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 della presente sezione, la Parte albanese puo' attingere al fondo di garanzia di cui al presente articolo.
6. Le risorse prelevate dal fondo di garanzia possono essere accreditate esclusivamente al conto speciale di tesoreria previamente notificato dalla Parte albanese conformemente alla sezione B. A seguito dell'avvenuto prelievo, la Parte albanese trasmette alla Parte italiana, per i canali diplomatici, la ricevuta dell'avvenuto pagamento, che costituisce quietanza liberatoria delle somme dovute per tutti gli effetti previsti dal Protocollo.
7. La Parte italiana notifica alla banca presso cui e' depositato il fondo di garanzia le disposizioni della presente sezione, le quali prevalgono su ogni diversa previsione del contratto o dei termini di servizio comunque stabiliti che regolano il conto corrente bancario in cui e' depositato il fondo di garanzia.
8. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o dalla data della denuncia dello stesso da parte di una delle Parti, il paragrafo 5 della presente sezione cessa di applicarsi.
9. Agli effetti dell'articolo 12, comma 1, del Protocollo, in caso di prelievo di somme dal fondo di garanzia in difformita' della presente sezione, e' presunta la colpa grave della Parte cui la violazione e' imputabile, salvo che ne sia dimostrato il dolo.
G. Regolazione finale dei rimborsi
1. A decorrere dalla data di scadenza del Protocollo o di denuncia del medesimo, la sezione E cessa di trovare applicazione.
Entro 60 giorni dalle date di cui al primo periodo, la Parte albanese comunica per i canali diplomatici il rendiconto finale delle spese rimborsabili ai sensi del presente Allegato. Al rendiconto sono allegate le fatture per i servizi resi e la documentazione comprovante i servizi effettuati e gli oneri sostenuti conformemente alle sezioni C e D del presente Allegato, limitatamente alle spese non precedentemente rendicontate.
2. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato e' superiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F del presente Allegato, la Parte italiana versa alla Parte albanese il restante rimborso dovuto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 1 della presente sezione.
3. Se la somma delle spese debitamente rendicontate dalla Parte albanese conformemente al presente Allegato e' inferiore alla somma dei versamenti effettuati dalla Parte italiana alla tesoreria albanese e dei prelievi dal fondo di garanzia effettuati dalla Parte albanese ai sensi della sezione F, la Parte albanese versa ad un conto bancario indicato dalla Parte italiana l'importo ricevuto in eccedenza rispetto alle spese rendicontate entro 60 giorni dalla richiesta della Parte italiana. La restituzione e' effettuata in euro. Per il computo della somma dovuta e' utilizzato il tasso di cambio del giorno della richiesta della Parte italiana.
4. La mancata documentata richiesta di rimborso nei termini e con le modalita' previsti dalla presente sezione comporta la definitiva rinuncia al rimborso e l'obbligo di restituire le somme non rendicontate.
H. Disposizioni finali
1. Le autorita' competenti delle Parti possono adottare, di comune accordo, uno o piu' manuali operativi per la migliore applicazione della presente sezione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del Protocollo, il presente Allegato puo' essere modificato mediante intesa scritta delle Parti.