Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Relazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alle Camere una relazione, integrata da verifica d'impatto della regolazione, sull'applicazione di propria competenza delle disposizioni che vi sono contenute, con particolare riferimento ai criteri e alle modalita' di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti «i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti nel settore del video on demand,».
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand.
Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorita', con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.