Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della cultura; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
«3-bis. Entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024.».
L'accettazione della somma di cui al primo periodo, da formalizzare mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo.
L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipulare tra la società concessionaria e gli enti locali territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. La convenzione di concessione relativa all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena definisce i contenuti delle convenzioni di cui al secondo periodo, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 8:
1.1) all' alinea, secondo periodo, le parole: «assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1.2.) alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio 2024» sono sostituite dalle parole: «anche per fasi costruttive»;
2) al comma 8-bis,
3) al comma 8-quater, secondo periodo:
3.1) alla lettera a), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023»;
3.2) alla lettera b), le parole: «i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021»;
4) dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente:
«8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies
"3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non si applicano gli obblighi di menzione e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonchè in materia di conformità catastale oggettiva. La società Stretto di Messina S.p.a. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari nè acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni, di cui al primo periodo, l'autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tale fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.
3-quater. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa.
3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024"))
1) le parole: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società del
2) dopo le parole: «di cui al presente decreto» sono inserite le seguenti: «e per l'attività di direzione
3) le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità».
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di cui al primo periodo in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, individuati ai sensi del comma 2, lett. b), ovvero alla sostituzione dei commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo periodo. Ai commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. I commissari straordinari nominati ai sensi del primo periodo sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del presente comma.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.
4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonchè le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa del personale dipendente di cui al primo periodo, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, mediante contratti a tempo determinato o di apprendistato ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, di durata massima di trentasei mesi e, comunque, non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, al fine di procedere al reclutamento di giovani laureati individuati su base territoriale che siano in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e la gestione dei processi di trasformazione digitale.
I contratti di cui al periodo precedente si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente comma.
Comma 3
Il D.L. 11 marzo 2026, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2029 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono altresì esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in servizio da almeno venticinque anni"))
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.
Art. 8
#Comma 1
Comitato per lo sviluppo della cattura
Comma 2
«Art. 4 (
a) gestione e aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, nonchè delle modifiche e integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11-bis e 12, nonchè ogni attività utile ai fini dell'espressione dei pareri o dell'effettuazione delle segnalazioni per modifiche, riesami, aggiornamenti, revoche o decadenze delle autorizzazioni medesime, nonchè ai fini delle relative verifiche di ottemperanza;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;
h) prescrizioni relative alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;
i) esame del piano relativo alla fase di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33;
o) ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comitato è un organo collegiale composto da cinque membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre,
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. I membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. La comunicazione di cui al secondo periodo comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il soggetto
4. Il Comitato inizia a operare
5. Ai fini del supporto istruttorio, tecnico e operativo al Comitato, è istituita, nell'ambito del Comitato medesimo, una apposita Segreteria tecnica CCS, di seguito
a) quattro, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due
6. La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del
b) all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 1, le parole: «articoli: 4;
2) al comma 2-bis, le parole: «degli articoli 4 e» sono sostituite dalle seguenti: «
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2;
1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2;
Comma 3
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 768) che "I finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell'anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma".
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 giugno 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Nordio, Ministro della giustizia
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Nordio