Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
a) a sottoporre al controllo di legittimità della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023;
b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso:
1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro il limite di spesa autorizzato a legislazione vigente;
2) l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n. 35 del 2023;
3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997, di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;
c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativo agli esiti procedimentali delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sui siti in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, che si articola:
1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;
d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;
e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla natura sostitutiva della
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonchè gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) sul piano economico-finanziario.
3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della
4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto forma di allegato, il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Il decreto di assenso al predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, è trasmesso, unitamente all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, alla competente Sezione della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
5. L'Amministratore delegato pro tempore
6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cessa alla data dell'effettiva entrata in esercizio
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034.
9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89
10-bis.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con , al Ministero delle infrastrutture e
13. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040.
14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033.
15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato in termini di indebitamento netto di 8 milioni di
16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.
17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16
a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89
c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con
e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per
17-bis.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
17-ter.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
a) al terzo periodo, le parole «è collocato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato» e le parole «, in ogni caso per tutta la durata del mandato» sono soppresse;
b) al quarto periodo, le parole «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».
2. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «è collocato fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato fuori ruolo»;
b) al quarto periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
a) quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 5,52 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 'Case della Comunità e presa in carico della personà e investimento 1.3 'Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)' nonchè per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 'Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)', l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione nonchè all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell'istanza ovvero della loro permanenza ai fini dell'adozione del provvedimento espresso";))
"1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso"))
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime
Comma 2
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027";
b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027".))
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234))
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
e la salvaguardia della Laguna di Venezia
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Visto, il Guardasigilli: Nordio