Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano - Cortina 2026»
Comma 2
"2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 'Milano-Cortina 2026' non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali";))
1) all'alinea, la parola: "quattordici" è sostituita dalle seguenti: "un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto";
2) alla lettera a), la parola: "sette" è sostituita dalle seguenti: "fino a un massimo di nove";
3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo"))
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di
Comma 2
«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti
3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal
3-quinquies.
Art. 7
#Comma 1
Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «Americàs Cup- Napoli 2027»
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al presente comma, comprensiva dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi.))
Art. 7-ter
#Comma 1
Comma 2
"Art. 30-bis (Navigazione di prototipi a uso sportivo). - 1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.
3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risultino l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo.
4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante l'esclusiva destinazione del prototipo all'attività agonistica ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. L'esclusiva destinazione all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.
6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza"))
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Nello svolgimento delle sue attività, il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-ter
#Comma 1
(Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e in materia di impianti sportivi).
Comma 2
Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario
Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario.
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonchè le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al presente comma è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.
c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c ), alla sezione di cui al comma 5, lettera d ) ;
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di
3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le regioni e le
b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;»
b-bis)
1) al comma 1, le parole: "ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni" sono soppresse;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni"))
b-ter)
1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.
2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione"))
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
0a)
a) all'articolo 13-bis:
01)
1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario
2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque
3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: « Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri
b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto».
b-bis)
"Art. 26-bis (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.
3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari"))
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
«Sono munizioni da guerra le cartucce
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Crosetto, Ministro della difesa
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio