DECRETO LEGISLATIVO

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

Numero 46 Anno 1999 GU 05.03.1999 Codice 099G0098

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 602

Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.".


Art. 3

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Comma 1

Oggetto e specie dei ruoli

Art. 4

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Comma 1

Formazione e contenuto dei ruoli e importo minimo iscrivibile

Comma 2

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente; in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".


Art. 5

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Comma 1

Iscrizioni nei ruoli straordinari

Art. 6

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Comma 1

Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo

Comma 2

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo). - 1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.".


Art. 7

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Comma 1

Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione

Comma 2

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
Art. 19-bis (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali). - 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".


Art. 8

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Comma 1

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

Comma 2

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo".


Art. 10

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Comma 1

Consegna del ruolo al concessionario

Comma 2

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Consegna del ruolo al concessionario). - 1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita' telematiche.".


Art. 11

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Comma 1

Cartella di pagamento

Comma 2

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.".


Art. 12

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Comma 1

Notificazione della cartella di pagamento

Comma 2

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.".


Art. 13

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Comma 1

Modalita' di pagamento

Comma 2

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Modalita' di pagamento). - 1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo' essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.".


Art. 14

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Comma 1

Interessi di mora

Comma 2

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.".


Art. 15

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Comma 1

Sospensione amministrativa della riscossione

Comma 2

L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Sospensione amministrativa della riscossione). - 1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.".


Art. 16

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Comma 1

Riscossione coattiva

Comma 2

1. Il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
"Titolo II
RISCOSSIONE COATTIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 45 (Riscossione coattiva). - 1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.
Art. 46 (Delega ad altro concessionario). - 1. Il concessionario cui e' stato consegnato il ruolo, se l'attivita' di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo' riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo e' eseguito al delegato.
Art. 47 (Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche). - 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tassa e diritto.
2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Art. 48 (Tasse e diritti per atti giudiziari). - 1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo' abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
Capo II
Epropriazione forzata
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 49 (Espropriazione forzata). - 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
Art. 51 (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia' iniziati). - 1. Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata. La dichiarazione e' notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Art. 52 (Procedimento di vendita). - 1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione). - 1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Art. 54 (Intervento dei creditori). - 1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
Art. 55 (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati). - 1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
Art. 56 (Deposito degli atti e del prezzo). - 1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi). - 1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Art. 58 (Opposizione di terzi). - 1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a lui appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non e' prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non e' comunque stata presentata;
c) al momento in cui si e' verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Art. 59 (Risarcimento dei danni). - 1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio
anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
Art. 60 (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Il giudice
dell'esecuzione non puo' sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito). - 1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la quietanza rilasciata dal concessionario.
Sezione II
Disposizioni particolari
in materia di espropriazione mobiliare
Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili). - 1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.
Art. 63 (Astensione dal pignoramento). - 1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando e' dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
Art. 64 (Custodia dei beni pignorati). - 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo' essere nominato custode.
2. Il concessionario puo' in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Art. 65 (Notifica del verbale di pignoramento). - 1. Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Art. 67 (Incanto anticipato). - 1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.
Art. 68 (Prezzo base del primo incanto). - 1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Art. 69 (Secondo incanto). - 1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.
Art. 70 (Beni invenduti). - 1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.
Art. 71 (Intervento degli istituti vendite giudiziarie). - 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo' avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.
Sezione III
Disposizioni particolari
in materia di espropriazione presso terzi
Art. 72 (Pignoramento di fitti o pigioni). - 1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi). - 1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
Art. 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati). - 1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per l'assegnazione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
Art. 75 (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni). - 1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e' proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
Sezione IV
Disposizioni particolari
in materia di espropriazione immobiliare
Art. 76 (Espropriazione immobiliare). - 1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di lire. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.
2. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
Art. 78 (Avviso di vendita). - 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'ammontare delle somme complessivamente iscritte a ruolo, distinte per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.
Art. 79 (Prezzo base e cauzione). - 1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita). - 1.
Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice puo' disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Art. 81 (Secondo e terzo incanto). - 1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Art. 82 (Versamento del prezzo). - 1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.
Art. 83 (Progetto di distribuzione). - 1. Se vi e' intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Art. 84 (Distribuzione della somma ricavata). - 1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.
Art. 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato). - 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile.
Il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio non puo' essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento dell'eventuale conguaglio nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Capo III
Disposizioni particolari in materia
di espropriazione di beni mobili registrati
Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati). - 1. Qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Capo IV
Procedure concorsuali
Sezione I
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Art. 87 (Domanda di ammissione al passivo). - 1. Se il debitore e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura.
Art. 88 (Ammissione al passivo con riserva). - 1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.
Art. 89 (Esenzione dell'azione revocatoria). - 1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".
Sezione II
Concordato preventivo
e amministrazione controllata
Art. 90 (Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata). - 1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".


Comma 3

Capo II - ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 17

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Comma 1

Entrate riscosse mediante ruolo

Comma 2

Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.


Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni (( a partecipazione pubblica)), previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.


In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata (( procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 )).


Art. 18

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Comma 1

Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Comma 2

Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.


Art. 18-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza) ))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente modifica si applica ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1 luglio 2001.


Art. 19

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Comma 1

Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi

Art. 20

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Comma 1

Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato

Art. 20-bis

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Comma 1

(Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
).

1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate ((nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.)). Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.((14))
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e' regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.((14))


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ha disposto (con l'art. 16, comma 2, lettere b) e c)) che "All'articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
b) il comma 1, secondo periodo, e' soppresso;
c) il comma 2 e' abrogato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo".


Art. 21

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Comma 1

Presupposti dell'iscrizione a ruolo

Comma 2

Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.


Art. 22

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Comma 1

Decreti di attuazione

Comma 2

I decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.


I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.


Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.


Art. 23

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Art. 24

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Comma 1

Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali

Comma 2

I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.


L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.


Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.


In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.


Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ((presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati)).


Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.


Il ricorrente deve notificare il provedimento di sospensione al concessionario.


Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.


Art. 25

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Comma 1

Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).


Art. 26

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Comma 1

Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi

Comma 2

((1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ))
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione))


Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.


Art. 27

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Comma 1

Accessori dei crediti previdenziali

Comma 2

In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.


All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero "26", e' aggiunto il seguente: "27,".


Art. 28

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Comma 1

Sospensione amministrativa della riscossione

Art. 29

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Comma 1

Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie

Comma 2

Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo puo' sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.


Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. ((Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati)).


Ad esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.


Art. 30

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Comma 1

Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare

Comma 2

La disposizione prevista dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.


Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.


Art. 31

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Comma 1

Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali

Art. 32

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Comma 1

(Riscossione spontanea a mezzo ruolo).


((


))


Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.


Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.


Comma 2

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

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Comma 1

Modifica dell'art. 2771 del codice civile

Comma 2

Il secondo comma dell'art. 2771 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il privilegio previsto nel primo comma e' limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.".


Art. 35

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Comma 1

Denominazioni

Art. 36

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto
nell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.


((


))


Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima di tale data; in deroga all'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.


Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.


Il divieto stabilito nell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario e' una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.


In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.


Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.


I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.


In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.


Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.


Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore.


A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessio-nario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.


Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 37

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Sono abrogati (( l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli articoli )) 9, 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e l'articolo (( 11, commi 4-bis e 5 )), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.


Art. 39

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 luglio 1999.