DECRETO LEGISLATIVO

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Numero 462 Anno 1997 GU 03.01.1998 Codice 097G0495

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali

Comma 2

Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.


In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva.


In materia di poteri conferiti ai funzionari addetti all'attivita' di vigilanza presso gli enti previdenziali resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638.


Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmmazione e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.


Art. 2

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Comma 1

Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici

Comma 2

Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.


L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro ((sessanta giorni)) dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.
In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo (e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. (4) (13) (17) ((21))
(14) (15)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 2) che il termine di cui al comma 2 decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2-bis del citato decreto.


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 17) che "Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata".


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 144, comma 1) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 144, comma 2) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi".


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato".


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 37-quater, comma 1) che "Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonche' delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' fissato in sessanta giorni".


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AGGIORNAMENTO (21)


Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, e' ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo".
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 17) che "Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata".
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le modifiche al comma 2 del presente articolo si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.


Art. 3

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Comma 1

Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali

Comma 2

Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro ((sessanta giorni)) dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
(13) (14) (15) ((21))


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 17) che "Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata".


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 144, comma 1) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 144, comma 2) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi".


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato".


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AGGIORNAMENTO (21)


Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 17) che "Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata".
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le modifiche al comma 1 del presente articolo si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.


Art. 3-bis

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Comma 1

(Rateazione delle somme dovute).

Comma 2

Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.


L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di ((sessanta giorni)) dal ricevimento della comunicazione.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. ((21))


Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.


In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. ((In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.))
((21))
(12) (14) (15)


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 24, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare".


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-undecies) che le modifiche al presente articolo si applicano altresi' alle rateazioni in corso "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013".


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 144, comma 1) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 144, comma 2) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi".


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato".


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AGGIORNAMENTO (21)


Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.


Art. 4

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Comma 1

Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

Comma 2

Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni per le iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, e' sostituito
dal seguente: "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.".


Art. 5

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Comma 1

Decorrenza

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni devono essere presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.