DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. (24G00127)

Numero 108 Anno 2024 GU 05.08.2024 Codice 24G00127

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-08-05;108

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

Comma 2

All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «I soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.».


Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, alla data del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari

Comma 2

All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.».


All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il versamento relativo al mese di dicembre e' effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.».


All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le parole: «16 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre».


All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis e' resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».


All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».


Art. 3

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Comma 1

Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attivita' di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni


All'articolo 15-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole; «entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto».


Agli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».


All'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».


All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito» sono sostituite dalle seguenti: «e' ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito».


All'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «di trenta giorni» sono soppresse.


Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.


Art. 6

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Comma 1

Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024

Comma 2

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dall'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 244, della predetta legge n.  197 del 2022.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.