All'articolo 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.
In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Comma 2
All'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardante la rettifica del valore degli immobili e delle aziende, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni in materia di fiscalita' locale
Comma 2
All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
Art. 8
#Comma 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi
Comma 2
Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 12, comma 3, e 25, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo e' previsto un termine di decadenza.".
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1o luglio 2001.
Art. 9
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento
Comma 2
Nell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente la revisione dell'accertamento, le attribuzioni e i poteri degli uffici, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.".