DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. (24G00128)

Numero 110 Anno 2024 GU 07.08.2024 Codice 24G00128

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni in materia di riscossione

Art. 1

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Comma 1

Pianificazione annuale dell'attivita' di riscossione


L'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attivita' di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione e' adottata sentita la Conferenza unificata.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 2

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Comma 1

Adempimenti dell'Agente della riscossione

Comma 2

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 3

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Comma 1

Discarico automatico o anticipato

Comma 2

Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


((Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.))


A seguito del discarico o dell'esercizio della facolta' prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attivita' di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonche' le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1.


Art. 5

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Comma 1

Riaffidamento dei carichi

Comma 2

Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), e' volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.


Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'adesione a tali condizioni e' comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.


In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, puo', entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire.
In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.


Art. 6

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Comma 1

Verifiche, controlli e responsabilita' dell'agente della riscossione


Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformita' dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


L'attivita' di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione, l'ente creditore puo' altresi' chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.


In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.


L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullita', l'esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6.
L'agente della riscossione puo' produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione.


L'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.


Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione puo' definire la controversia mediante pagamento, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo' ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari a un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.


Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5.


Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione e' pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonche' da un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.


Art. 8

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Comma 1

Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025

Comma 2

Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.


A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformita' dell'attivita' di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.


Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data.


Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura.
Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione.
In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate.


Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.


Art. 9

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Comma 1

Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024

Comma 2

Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.


In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformita' dell'attivita' di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.


Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.


Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica e' effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data.


Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'articolo 5.


Comma 3

Capo II - Disposizioni complementari

Art. 12

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Comma 1

Disposizioni in materia di impugnazione

Comma 2

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni in materia di dilazione

Comma 2

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.


Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potra' essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.


Art. 14

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Comma 1

Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento

Comma 2

All'articolo 29, comma 1, lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: da «delle somme» a «ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate riscuotibili mediante ruolo, ivi comprese le somme dovute a seguito dei seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle entrate:
1) atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
3) atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
4) avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
5) avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 346 del 1990;
6) avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
7) avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonche' per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:
7.1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
7.2) imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
7.3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990;
7.4) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
7.5) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
8) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
8.1) tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
8.2) addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».


Art. 16

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Comma 1

Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo

Comma 2

L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, e' abrogato.


Le disposizioni dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.


Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo.


Art. 17

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Comma 1

Disposizioni in materia di resa del conto

Comma 2

I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l'attivita' svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell'adempimento degli obblighi di riscossione e riversamento. In questi casi, e' l'amministrazione stessa a trasmettere annualmente e telematicamente alla Corte dei conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate della riscossione.


L'Agente nazionale della riscossione e i gestori delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, restano tenuti alla resa del conto prevista dagli articoli 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.


Nel settore del gioco pubblico, se la contabilizzazione dei flussi finanziari e' centralizzata presso un unico soggetto concessionario, solo quest'ultimo e' tenuto alla resa del conto. I concessionari per l'esercizio di giochi pubblici per i quali la base imponibile dell'imposta e' costituita dalla differenza fra raccolta e vincite non sono tenuti alla resa del conto.


Art. 18

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.


In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.


Art. 19

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.