DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)

Numero 105 Anno 2015 GU 14.07.2015 Codice 15G00121

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-26;105

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Principi generali e campo di applicazione

Art. 1

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Comma 1

Finalita'


Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.


Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti secondo il rispettivo ordinamento.


Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le competenze amministrative relative alle attivita' a rischio di incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso articolo 72 sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all'articolo 3.


In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonche' gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto. Negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M.


Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.


Art. 4

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Comma 1

Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 6, se e' impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.


Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare laddove disciplinati da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea.


La proposta di valutazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, entro 120 giorni dalla presentazione, dandone comunicazione al proponente.


Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione europea unitamente ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma 4, per i fini di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE.


Comma 3

Capo II - Competenze

Art. 5

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Comma 1

Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorita' competenti.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina ed indirizza la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dell'ISPRA, dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. L'inventario e' utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti.


Le autorita' competenti rendono disponibili, per via telematica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2.


Art. 6

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Comma 1

Funzioni del Ministero dell'interno

Comma 2

Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).


Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.


Il CTR, su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilita' territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorita' competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'articolo 22.


Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto all'articolo 19.


Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.


Art. 7

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Comma 1

Funzioni della Regione

Comma 2

La Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, puo' stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio.


Art. 8

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Comma 1

Funzioni degli altri enti territoriali

Comma 2

L'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalita' specificate all'articolo 22.


Art. 9

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Comma 1

Organi tecnici nazionali e regionali

Comma 2

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.


Art. 10

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Comma 1

Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento

Comma 2

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.


Per ogni componente e' designato un membro supplente. Al fine di garantire la funzionalita' del CTR, ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti.


Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR.


Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno.


Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.


Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonche' delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie e' pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a 3.


Il CTR puo' avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti.


Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.


Art. 11

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Comma 1

Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale

Comma 2

E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle Regioni e Province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione Province Italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di sanita' nonche', in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' convocare, a soli fini consultivi, rappresentanti dei portatori di interesse, quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni ambientali riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.


Il Coordinamento di cui al comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.


Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma 1 e' svolto dall'ISPRA.


Il Coordinamento di cui al comma 1, in particolare, puo' formulare proposte ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende note, a mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale, le determinazioni del Coordinamento nonche' gli indirizzi e gli orientamenti dell'Unione europea.


Per le attivita' a qualunque titolo svolte nell'ambito del Coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.


Le autorita' competenti in materia di rischio di incidente rilevante cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti.


Comma 3

Capo III - Adempimenti

Art. 12

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Comma 1

Obblighi generali del gestore

Comma 2

Il gestore e' tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.


Il gestore e' tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorita' competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.


Art. 13

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Comma 1

Notifica

Comma 2

Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.


Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5;


La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4, e' trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3. Nelle more della predisposizione dei suddetti servizi e strumenti di invio telematico, il gestore e' tenuto a trasmettere la notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le informazioni contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite il suddetto inventario nazionale, agli organi tecnici e alle amministrazioni incaricati dei controlli negli stabilimenti.


Il gestore degli stabilimenti puo' allegare alla notifica di cui al comma 1 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.


Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.


Le attivita' per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e in conformita' alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA, con oneri a carico dei gestori.


Art. 14

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Comma 1

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

Comma 2

Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica e' proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilita' degli organi direttivi, nonche' l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' predisposto il documento di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute nel documento soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate.


Il documento di cui al comma 1 e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con aggravio del rischio ai sensi dell'articolo 18, sulla base delle linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione delle autorita' competenti per le istruttorie e i controlli di cui agli articoli 17 e 27.


Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonche' tramite un sistema di gestione della sicurezza, in conformita' all'allegato 3 e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonche' alla complessita' dell'organizzazione o delle attivita' dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza e' predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalita' indicate all'allegato B.


Art. 15

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Comma 1

Rapporto di sicurezza

Comma 2

Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore redige un rapporto di sicurezza.


Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.


I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte dell'autorita' competente sono definiti all'allegato C.


Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, la documentazione predisposta in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, puo' essere utilizzata per costituire il rapporto di sicurezza.


Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso all'autorita' competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate.
Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.


Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorita' il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.


Art. 16

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Comma 1

Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza

Comma 2

Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine, presenta al CTR di cui all'articolo 10, un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all'allegato C. Il permesso di costruire non puo' essere rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilita'.


Prima di dare inizio all'attivita', il gestore deve ottenere il parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine il gestore presenta al CTR il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15, nella versione definitiva.


Art. 17

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Comma 1

Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza

Comma 2

Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresi' il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali.


Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto di inizio di attivita'.


In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e ((assegna un termine)) non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti ((siano nettamente)) insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza rilevata.


Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente.


Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.


L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.


Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.


Art. 18

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Comma 1

Modifiche di uno stabilimento

Comma 2

Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini di cui al comma 1, sono definiti all'allegato D.


Art. 19

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Comma 1

Effetto domino

Comma 2

Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, in base alle informazioni fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27, sulla base dei criteri definiti all'allegato E, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati.


Qualora il CTR o la regione o il soggetto da essa designato dispongano di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, relativamente a quanto indicato all'articolo 13, comma 2, lettera g), le mettono tempestivamente a disposizione dei gestori ai fini dell'applicazione del comma 4.


I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 trasmettono al Prefetto, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 21.


Art. 20

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Comma 1

Piano di emergenza interna

Comma 2

Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.


Il gestore trasmette alla autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 21.


La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, e' effettuata con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5 e all'allegato 3.


Art. 21

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Comma 1

Piano di emergenza esterna

Comma 2

Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.


Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.


Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonche' al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).


Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.


Il piano di cui al comma 1 e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano e' comunicato ai sensi del comma 3.


Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.


Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.


Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in conformita' al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello gia' emanato in precedenza.


La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, e' effettuata con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonche' trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose puo' decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorita' competenti di cui all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.


Art. 22

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Comma 1

Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione

Comma 2

Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001.


Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonche' con gli altri soggetti interessati.


Gli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili, le informazioni contenute nell'elaborato tecnico di cui al comma 7.


Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico e' predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed e' aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonche' nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l'area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni.
Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse alla regione e agli enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza.


Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo le autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c), gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR. A tal fine il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle autorita' competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.


Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A tal fine, le autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto.


Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere e' formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalita' contenuti nel decreto di cui al comma 3.


Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area soggetta ad effetto domino di cui all'articolo 19, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto, ove disponibili, delle risultanze della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area.


Art. 23

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Comma 1

Informazioni al pubblico e accesso all'informazione

Comma 2

Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorita' pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.


Le informazioni detenute dalle autorita' competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.


La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto puo' essere rifiutata o limitata dall'autorita' competente nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.


Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede affinche' l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta, al pubblico. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore, o l'autorita' competente di cui all'articolo citato, puo' chiedere al CTR di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e dell'inventario. In tali casi, previa approvazione del CTR o dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore presenta al CTR una versione modificata del rapporto di sicurezza, o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione. A tal fine la versione del rapporto puo' essere predisposta sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente almeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante.


E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.


Il comune ove e' localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18.


Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma piu' idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonche' a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino.
Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18, nonche' sulla base delle ispezioni di cui all'articolo 27 e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.


Contro le determinazioni dell'autorita' competente concernenti il diritto di accesso in caso di richiesta di informazioni a norma dei commi 2 e 4, il richiedente puo' presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero puo' chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.


Art. 24

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Comma 1

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

Comma 2

In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 e' espresso nell'ambito di tale procedimento, con le modalita' stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive competenze.


Il pubblico interessato puo' esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente.


Il pubblico deve avere l'opportunita' di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici.
Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.


Art. 26

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Comma 1

Informazione sull'incidente rilevante

Comma 2

Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.


Per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 viene utilizzata la banca dati sugli incidenti rilevanti resa disponibile a tal fine dalla Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione europea appena possibile e al piu' tardi entro un anno dalla data dell'incidente. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, sia possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al comma 1, lettera d), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.


La comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), puo' essere rinviata per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorita' competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.


Art. 27

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Comma 1

Ispezioni

Comma 2

Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalita' di cui allegato H.


Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco e' stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non e' comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.


La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto. La suddetta valutazione puo' tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformita' ad altre normative applicabili allo stabilimento.


Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla Regione o dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori.


Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorita' competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestivita', in caso di denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonche' in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.


Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'autorita' che ha disposto l'ispezione comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. Tale autorita' si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.


Se nel corso di un'ispezione e' stato individuato un caso grave di non conformita' al presente decreto, entro sei mesi e' effettuata un'ispezione supplementare.


Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformita' alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11, promuove iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative alle attivita' di controllo tra le autorita' competenti, con particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul territorio nazionale e alla conduzione delle ispezioni.


Le autorita' competenti trasmettono le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6. Le autorita' competenti comunicano, in particolare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.


Comma 3

Capo IV - Sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni

Art. 28

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.


Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.


Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.


Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.


Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.


Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 20, commi 1, 3 e 4, e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. Secondo quanto previsto all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso di violazione dell'obbligo di cui agli articoli 19, comma 3 e 20, comma 4, il Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20, commi 1 e 3, il CTR territorialmente competente, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c). Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si applica la pena prevista all'articolo 623 del Codice penale.


Fatta salva la responsabilita' penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate il CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.


Art. 29

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 30

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Comma 1

Disposizioni tariffarie

Comma 2

Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonche' alla attivita' di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalita' stabilite all'allegato I.


Ciascuna regione puo' rideterminare le tariffe relative alle attivita' di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I.


Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.


Art. 31

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Comma 1

Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

Comma 2

Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalita' di cui all'allegato L.


Art. 32

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Comma 1

Norme finali e transitorie

Comma 2

Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorita' competenti, ai sensi del citato decreto legislativo, sono concluse dalle medesime autorita' previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni di cui al presente decreto. Le predette istruttorie sono concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.


All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati da 1 a 6 al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche agli allegati della direttiva 2012/18/UE, introdotti a livello europeo si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentita la Conferenza Unificata.


Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono aggiornati gli allegati B e D.


Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa la Conferenza Stato-Regioni sono aggiornati gli allegati E ed H.


Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M.


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' aggiornato l'allegato I.


Con decreto del Ministro dell'interno e' aggiornato l'allegato L.


Fino alla rideterminazione delle tariffe di cui al comma 2 dell'articolo 30, le regioni applicano le tariffe di cui all'allegato I.