DECRETO LEGISLATIVO

((Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto

Numero 47 Anno 2020 GU 10.06.2020 Codice 20G00065

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

((Oggetto e finalita'))

((


Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.


Art. 2

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle ((attivita' indicate agli allegati I e I-bis)) ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.


Comma 3

Capo II - AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

Art. 4

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Comma 1

Autorita' nazionale competente

((


Il Comitato ETS (di seguito «Comitato») e' l'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


((


Il Comitato e' un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto.


Il Comitato e' suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.


))


((


La Sezione 1 e' competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. E' costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attivita' sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al comma 10.


))


((


La Sezione 2 e' competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed e' costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli.


))


I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.
Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.


I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.


((


Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facolta' di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi.


))


((COMMA ABROGATO DAL DL.GS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)).


((


))


((


Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica e' assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


))


((


Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie societa' in house, del GSE e dell'ISPRA, nonche', per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attivita' istruttoria e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.


))


((


Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni.


))


Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2.


Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attivita' relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA ((, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attivita' inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC)).


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ((...)) sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.


((


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.


))


Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.


Art. 4-bis

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Comma 1

(( (Autorita' nazionale competente ETS 2).))

((


L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, e' il Comitato ETS 2.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


Il Comitato ETS 2 e' un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attivita' sanzionatoria.


I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.
Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.


I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il relativo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.


La preliminare attivita' istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, e' istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (di seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE.


Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 e' assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.


Il Portale ETS 2 e' lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2.


Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.


Comma 2

Capo III - ((TRASPORTO AEREO E MARITTIMO)) ((SEZIONE I - TRASPORTO AEREO))

Art. 5

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

((Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I)) svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.


Le disposizioni ((della presente sezione)) si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)).


((


In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto interno lordo (PIL) pro capite e' pari o superiore alla media dell'Unione.


))


Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Assegnazione di quote agli operatori aerei).))

Comma 2

((


Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall'Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi regolati dall'articolo 7-bis.


A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.


))


Art. 6

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Comma 1

Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta

Comma 2

La messa all'asta della quantita' di quote ((di cui all'articolo 3-quinquies della direttiva 2003/87/CE)), e' disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti ((...)) in conformita' al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.


((


Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 e' ridotto in modo da corrispondere alla quantita' di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).


))


Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147))


Art. 7-bis

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Comma 1

(( (Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia).))

Comma 2

((


Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.


Conformemente all'articolo 3-quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali e' previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).


))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147))


Art. 9

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Comma 1

((Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia))

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)).


((


Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.


))


((


Il Comitato rilascia altresi', ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.


))


Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Modalita' di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato).))

((


Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, terzo e quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione.


L'ENAC, in qualita' di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno, ne da' notizia agli operatori aerei di cui al comma 1.


L'ENAC in qualita' di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformita' a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformita' a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1.


Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma 3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unita' di cui all'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi previste. La cancellazione e' effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.


Art. 10

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Comma 1

Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

Comma 2

Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).


Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio.


L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni:
a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica e' stata accertata;
b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.
((b-bis. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio.))


((


A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformita' alle disposizioni unionali.


))


Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformita' alle disposizioni vigenti. Il termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.


Art. 11

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Comma 1

Divieto operativo

Comma 2

Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.


Art. 12

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Comma 1

Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia

Comma 2

La domanda di chiusura di un conto e' presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformita' agli obblighi del registro dell'Unione.


La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.


La domanda e gli allegati sono resi in conformita' agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Il Comitato, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.


Comma 3

((SEZIONE II - TRASPORTO MARITTIMO))

Art. 12-bis

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Comma 1

(( (Ambito di applicazione).))

Comma 2

((


Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attivita' di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1.


))


Art. 12-ter

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Comma 1

(( (Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo).))

Comma 2

((


))


Art. 12-quater

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Comma 1

(( (Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti).))

Comma 2

((


Entro il 1° aprile 2024 le societa' di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.


In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le societa' di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al Comitato, senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione.


Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, presentati dalle societa' di cui al comma 1, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.


In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.


Le societa' di navigazione modificano il Piano di monitoraggio delle emissioni nei casi previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le proposte di modifica del piano di monitoraggio.


Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla societa' se tali modifiche sono conformi.


La societa' attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.


Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a ) a d) del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento medesimo.


))


Art. 12-quinquies

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Comma 1

(( (Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla societa' di navigazione a un altro soggetto).))

Comma 2

((


La societa' di navigazione e' responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36.


Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla societa' di navigazione assuma la responsabilita' finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, e' tenuto a rimborsare alla societa' di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. E' nullo qualsiasi patto contrario.


))


Art. 12-sexies

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Comma 1

(( (Modalita' di attribuzione delle societa' di navigazione all'Italia e designazione dell'autorita' nazionale competente).))
((


Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorita' del Comitato le societa' di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nonche' quelle individuate ai sensi del comma 2.


L'attribuzione all'Italia di una societa' di navigazione inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, resta ferma fino all'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indipendentemente dalle eventuali modifiche nell'attivita' della societa' di navigazione o nella sua registrazione.


Art. 12-septies

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Comma 1

(( (Comunicazione della cessazione di attivita' o fusione di una societa' di navigazione attribuita all'Italia).))

((


La societa' di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attivita' contemplate nell'allegato I entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita'.


Art. 12-octies

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Comma 1

(( (Assegnazione delle quote di emissioni alle societa' di navigazione mediante vendita all'asta).))

((


All'assegnazione delle quote di emissione alle societa' di navigazione mediante vendita all'asta, nonche' alla ripartizione e alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.


Comma 2

Capo IV - IMPIANTI FISSI

Art. 13

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies, le disposizioni del presente capo)) si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonche' alle procedure relative alle attivita' elencate nell'allegato I diverse dalle attivita' di trasporto aereo ((e marittimo)).


Art. 14

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Comma 1

Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attivita' e gas


Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attivita' ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema unionale e dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purche' l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformita' agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.


Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione ((possano)) essere realizzati con sufficiente accuratezza.


Art. 15

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Comma 1

Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Comma 2

Nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attivita', a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.


La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)).


Art. 16

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Comma 1

((Domanda di autorizzazione))

Comma 2

I gestori degli impianti che esercitano le attivita' elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.


Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti e' gia' in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attivita' elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.


Art. 17

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Comma 1

Domanda di modifica dell'autorizzazione

Comma 2

I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.


Art. 18

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Comma 1

Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra


Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore e' in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.


Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.


L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) ((e f-bis) del comma 3.))


Art. 19

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Comma 1

Revoca dell'autorizzazione

Comma 2

((


Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non e' soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.


Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.


))


Art. 20

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Comma 1

Piano di monitoraggio e relative modifiche

Comma 2

Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.


Il Piano di monitoraggio e' inviato dal gestore al Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.


Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.


In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.


Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.


Art. 21

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Comma 1

Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche

Comma 2

Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.


Il Piano della metodologia di monitoraggio e' inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.


Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.


In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.


Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.


Art. 22

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Comma 1

Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

Comma 2

Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attivita' indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.


Art. 23

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Comma 1

Messa all'asta delle quote

Comma 2

Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta e' determinato con decisione della Commissione europea.


Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformita' con le norme unionali.


I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati.
Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.


Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo e' assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali gia' destinate alle misure di cui al comma 7.


Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).


La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147.


Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.


Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, e' destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022".


Art. 24

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Comma 1

Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato

Comma 2

Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione.


((


Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato, con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20 per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati.
Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' altresi' ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attivita' istruttoria di competenza puo' avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni.


Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralita' climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non e' stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030.


La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter.


Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b), e' verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento.


Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento degli impianti piu' efficienti di un settore o sottosettore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito.


))


Il Comitato modifica la quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attivita', valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, e' aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attivita' storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attivita' che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalita' di modifica della quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali.


Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuati con quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.


Art. 25

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Comma 1

Misure nazionali di attuazione

Comma 2

Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14 ((, nonche' gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter)).


L'elenco aggiornato e' trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni.


L'elenco include informazioni sulle attivita' di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva.


Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il calcolo dei valori dei parametri di riferimento.


Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalita' indicate nei relativi regolamenti unionali.


Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare.


Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3.


L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni e' inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ((ovvero sul Portale ETS dedicato)).


Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo.


Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.


Art. 26

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Comma 1

Cessazione di attivita' di un impianto interruzione e ripresa


((


In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unita' di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga piu' la predetta soglia, il gestore puo' scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalita' e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresi' l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo.


Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale.


))


Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purche' lo stesso sia in grado di dimostrare che non puo' riprendere l'attivita' entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata.


Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attivita' di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.


Il gestore e' tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attivita' di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attivita' dell'impianto.


Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attivita' abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.


Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non e' in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgera' la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attivita' effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attivita' dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attivita' si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.


Art. 27

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Comma 1

Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito e resa delle quote rilasciate in eccesso

Comma 2

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto.


In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale.


Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto e' modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualita', il Comitato provvede ad integrare le quote gia' rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso;


Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 3-bis, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualita', il gestore e' tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il Comitato - fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis - diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.


Art. 28

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Comma 1

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensita' energetica nell'eventualita' di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti


Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.


Art. 29

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Comma 1

Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensita' energetica nell'eventualita' di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti

1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410.
Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ((L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se gia' pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.))
2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unita' di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unita' di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili piu' efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.
3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano piu' del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui e' stata superata la predetta soglia.


Art. 30

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Comma 1

Fondo per l'innovazione

Comma 2

Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale.


((


Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


))


Art. 31

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Comma 1

Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti

Comma 2

L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 e' valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25.


((


Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia.


))


L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ((per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25)) puo' essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I ((purche' il gestore dimostri quanto previsto al comma 4.)). Tale esclusione e' applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1.


Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera puo' essere esclusa dal sistema ((EU)) ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non piu' del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale. ((Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS.))


Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), e' predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.


Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS.


((


Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto e' tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalita' a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attivita' di tali impianti in conformita' a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.


))


Art. 32

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Comma 1

Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno

Comma 2

Allorche' l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta ((dall'Italia)).


((


Il Comitato puo', inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2.


))


Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.


Laproposta di misure nazionali equivalenti e' pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalita' in essa definite.


((


Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attivita' di tali impianti in conformita' a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.


))


Art. 33

#

Comma 1

Analisi del profilo di rischio ed ispezioni

Comma 2

Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), puo' svolgere attivita' ispettive anche per determinare se un impianto fisso e' conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attivita' possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attivita' svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento.


Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalita' con le quali il Comitato stesso svolge le attivita' di cui al comma 1.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)).


Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il Comitato puo' essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca ((, nonche' dal GSE e dalle unita' specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)).


I costi relativi alle attivita' di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.


Comma 3

Capo V - ((Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e società di navigazione))

Art. 34

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Comma 1

Sistema di registri

Comma 2

Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.


L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonche' le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale ((, garantendo la riservatezza, ove necessario)).


((


Qualsiasi persona puo' essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna societa' di navigazione attribuita all'Italia.


))


((


Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.


))


L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.


L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonche' di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.


L'amministratore ((centrale)) del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.


Art. 35

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Comma 1

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

Comma 2

Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.


((


L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformita' alle disposizioni unionali.


La societa' di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilita', conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.


))


Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 ((al Comitato)) ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.


((


L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.


Se un operatore aereo registra una quantita' totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.


A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la societa' di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di societa' di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La societa' di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.


))


Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro.


In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui ((ai commi 2 e 2-quater)), di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo ((o della societa' di navigazione)) ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.


Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia ((o la societa' di navigazione)) adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.


Art. 36

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Comma 1

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

Comma 2

Le quote di emissioni rilasciate ((dall'Autorita' nazionale competente)) di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi ((da parte di un gestore, un operatore aereo o una societa' di navigazione, previsti dal comma 3.)).


A decorrere dal 1° gennaio ((2024)), entro il 30 ((settembre)) di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.


((


Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.


In deroga al comma 3-bis, le societa' di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.


Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.


))


Al fine di tutelare l'integrita' ambientale del sistema, agli operatori aerei ((, alle societa' di navigazione)) e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS e' fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.


Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui e' in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.


((


Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.


))


Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalita' e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacita' di generazione di energia elettrica ((nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari)), il Comitato puo' provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione ((, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione,)) conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.


Art. 37

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238))


Art. 38

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Comma 1

Attivita' di attuazione congiunta (( (JI) )) e attivita' di meccanismo pulito (CDM)


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita' di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.


Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attivita' rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.


Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entita' private o pubbliche a partecipare ad attivita' di attuazione congiunta e ad attivita' di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente ((con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalita' e procedure adottate)).


Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita' di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacita' di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attivita' di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».


Art. 39

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Comma 1

Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

Comma 2

Il Comitato puo' rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.


Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformita' rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.


Art. 40

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Comma 1

Validita' delle quote


Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.


Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.


Art. 41

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Comma 1

Verifica e accreditamento

Comma 2

I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.


((


La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa' di navigazione presentata da una societa' di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.


))


Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.


Il Comitato provvede affinche' il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.


L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.


Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.


Art. 42

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.


Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.


Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.


Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.


((


Resta fermo che la societa' di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.


))


Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ((...)) entro 60 giorni ((dalla contestazione)) della violazione.


((


Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.


))


Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento e' accertato. Per gli operatori aerei gia' compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.


Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia ((...)) che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni ((...)) o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.


((


Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.


))


((Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei rispettivi importi)) nel caso in cui la comunicazione eeffettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.


Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia ((o la societa' di navigazione)) che, entro il 30 ((settembre)) di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. ((Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.))


((


Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo.


))


((


Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis.


))


Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.


Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attivita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la ((resa)) delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.


Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la ((resa)) delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota ((al valore)) medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.


Il gestore ((l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia)) che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ((dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette)) dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.


Nel caso in cui la condotta di cui al ((comma 9-bis)) abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.


Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, ((comma 6-bis,)) le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di ((compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.)).


((


Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui e' sorto l'obbligo di resa.


))


Il Comitato e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. ((Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione.))


Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.


((


I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.


))


Art. 42-bis

#

Comma 1

(( (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni).))

Comma 2

((


Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorita' marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.


L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla societa' di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.


L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla societa' di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.


Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro.


I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficolta'.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorita' marittima, di cui al presente articolo.


))


Comma 3

((Capo v-bis - Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori))

Art. 42-ter

#

Comma 1

(( (Ambito di applicazione).))

Comma 2

((


Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attivita' di cui all'allegato I-bis.
Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.


))


Art. 42-quater

#

Comma 1

(( (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).))

Comma 2

((


A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato puo' svolgere l'attivita' di cui all'allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis.


))


Art. 42-quinquies

#

Comma 1

(( (Domanda di autorizzazione).))

Comma 2

((


I soggetti regolamentati che iniziano le attivita' di cui all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'attivita'.


I soggetti che svolgono le attivita' di cui all'allegato I-bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024.


))


Art. 42-sexies

#

Comma 1

(( (Domanda di modifica dell'autorizzazione).))

Comma 2

((


I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.


))


Art. 42-septies

#

Comma 1

(( (Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).))

((


Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2 .


Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.


Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvedera' a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva.


Art. 42-octies

#

Comma 1

(( (Revoca dell'autorizzazione).))

Comma 2

((1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata:
a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 42-decies;
b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi.))


Art. 42-novies

#

Comma 1

(( (Piano di monitoraggio e relative modifiche).))

Comma 2

((


Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.


Il Piano di monitoraggio e' inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.


Il soggetto regolamentato notifica entro sessanta giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.


In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione.


Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.


))


Art. 42-decies

#

Comma 1

(( (Cessazione dell'attivita').))

((


Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attivita' di cui all'allegato I-bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita' stessa.


Art. 42-undecies

#

Comma 1

(( (Vendita all'asta di quote per l'attivita' di cui all'allegato I-bis).))

((


A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta e' determinato dalla Commissione europea.


Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.


Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformita' con le norme unionali.


I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.


Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione, e' assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in qualita' di responsabile del collocamento, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.


Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 pu richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.


Art. 42-duodecies

#

Comma 1

(( (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni).))

Comma 2

((


A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.


Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove necessario, le modalita' e i termini per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene.


Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorita' nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un soggetto regolamentato.


))


Art. 42-terdecies

#

Comma 1

(( (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni).))

Comma 2

((


Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.


A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.


Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro.


In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.


Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.


I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, comma 1, comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attivita' di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessita' di dimostrare la non fattibilita' tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali.


A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti costi possono essere separati contabilmente dal prezzo del prodotto trasferito al consumatore finale.


Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 puo' consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018.


))


Art. 42-quaterdecies

#

Comma 1

(( (Verifica e accreditamento).))

Comma 2

((


I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42-noviesdecies.


Il soggetto regolamentato non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, parte C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.


Il Comitato ETS 2 provvede affinche' il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del comma 4.


L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato ETS 2.


Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 41, comma 5.


))


Art. 42-quindecies

#

Comma 1

(( (Disposizioni amministrative).))

Comma 2

((


))


Art. 42-sexdecies

#

Comma 1

(( (Estensione unilaterale dell'attivita' di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV).))

((


A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' estendere le attivita' di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali.


Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di societa' in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.


In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo, i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30-septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinche' sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.


Le quote supplementari rilasciate in virtu' di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 42-septiesdecies

#

Comma 1

(( (Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia).))

Comma 2

((


))


Art. 42-octiesdecies

#

Comma 1

(( (Sanzioni).))

Comma 2

((


Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.


Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I-bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione.


Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 42-quinquies entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2.


Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro il termine di centoventi giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.


Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.


La sanzione di cui al comma 6 e' ridotta alla meta' del suo importo nel caso in cui la comunicazione e' effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno.


Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo.


Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8.


Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emessa in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.


Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.


Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e 42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5, contenenti dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.


Il Comitato ETS 2 e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.


I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.


))


Art. 42-noviesdecies

#

Comma 1

(( (Doppio conteggio).))

Comma 2

((


Al fine di limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonche' il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attivita' ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantita' esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformita' a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi.


Ai sensi dell'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del regolamento di esecuzione 2018/2066/UE della Commissione, del 19 dicembre 2018, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma 2, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali.


Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. A tale scopo, il Ministero puo' avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d).


Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3.


))


Comma 3

((Capo V-ter - - Disposizioni relative al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere))

Art. 42-vicies

#

Comma 1

(( (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023).))

Comma 2

((


Le sanzioni previste al comma 1 sono adeguate in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.


Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023.


Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, avvia la procedura di correzione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, assegna al dichiarante un termine non superiore a trenta giorni per presentare la relazione CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la relazione e, se del caso, presentare una relazione corretta.


Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4, il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, o per correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Il Comitato ETS e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.


I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.


))


Comma 3

Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

#

Comma 1

((Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading))

Comma 2

Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantita' e l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalita' telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.


Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.


((


Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attivita' del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei termini ivi indicati.


L'operatore aereo puo' formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato puo' inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione piu' elevato.


Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attivita', emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformita', nelle modalita' stabilite dal Comitato.


Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' sottoscrivere appositi accordi di cooperazione.


))


Art. 43-bis

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Comma 1

(( (Informazione, comunicazione e visibilita' dei finanziamenti).))
((


Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilita' alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies.


Art. 43-ter

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Comma 1

(( (Principio "non arrecare un danno significativo").))

((


A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attivita' economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attivita' economica arrechi un danno significativo a uno o piu' obiettivi ambientali pertinenti.


Art. 44

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Comma 1

Relazione alla Commissione europea

Comma 2

Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate se del caso.


La relazione e' elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.


Art. 45

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Comma 1

Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra

Comma 2

L'ISPRA e' responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualita'.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'approvazione ((...)) dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonche' della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.


L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi.


Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonche' i successivi aggiornamenti.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 46

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


((


I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle societa' di navigazione, di cui agli articoli 4, comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12, commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19, 20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis, 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e 5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis, 2-quater e 4, 39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


))


((


I costi derivanti dalle attivita' svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli articoli 4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3, 42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al medesimo comma 2 relative alle societa' di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari a euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e piu' navi. A copertura dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa e' versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.


Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa e' versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.


))


Le entrate derivanti dalle tariffe ((di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater)), ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)) .


Le tariffe ((di cui ai commi 2 e 2-bis)), devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della copertura del costo effettivo del servizio.


((


Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalita' coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32.


Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attivita' istruttorie.


))


Art. 47

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni transitorie

Comma 2

((


Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.


))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)) .


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2024, N. 147)) .


Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato ((...)).