Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito e' acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al medesimo periodo e' rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.
I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attivita' del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.
L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato puo' richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonche' il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa.
Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33.
L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravita' delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attivita' di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarita'.
Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo.
Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio e' messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.
Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilita' ((ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 ((e l'indicazione delle finalita')) delle attivita' oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).
Per ciascuna unita' idraulica e' rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di piu' siti di stoccaggio insistenti nella stessa unita' idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.