DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i se

Numero 147 Anno 2024 GU 14.10.2024 Codice 24G00163

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-10;147

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Comma 2

Il titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' sostituito dal seguente:
«Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Comma 2

L'articolo 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' sostituito dal seguente:
«Articolo 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.».


All'articolo 2 del decreto legislativo n. 47 del 2020, le parole: «emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' indicate agli allegati I e I-bis».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Comma 2

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Autorita' nazionale competente ETS 2). - 1.
L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, e' il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il Comitato ETS 2 e' un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attivita' sanzionatoria.
3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.
Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il relativo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. La preliminare attivita' istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, e' istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (di seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE.
7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 e' assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8. Il Portale ETS 2 e' lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2.
11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Comma 2

1. La rubrica del capo III, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' sostituita dalla seguente: «TRASPORTO AEREO E MARITTIMO».


Al capo III, prima dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020, e' inserita la seguente partizione: «SEZIONE I - TRASPORTO AEREO».


Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Assegnazione di quote agli operatori aerei). - 1. Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall'Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi regolati dall'articolo 7-bis.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.».


L'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato.


Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia). - 1.
Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Conformemente all'articolo 3-quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali e' previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).».


L'articolo 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato.


Art. 5

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Comma 1

Modifiche al capo IV del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Comma 2

All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020, la parola: «possono» e' sostituita dalla seguente: «possano».


All'articolo 15 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 3 e' abrogato.


All'articolo 16 del decreto legislativo n. 47 del 2020, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Domanda di autorizzazione».


All'articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non e' soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore.
1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.».


All'articolo 26 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unita' di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga piu' la predetta soglia, il gestore puo' scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalita' e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresi' l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo.
1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale.».


All'articolo 30 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche al capo V decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Comma 2

Al capo V del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e societa' di navigazione».


All'articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa' di navigazione presentata da una societa' di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.».


Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni). - 1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne da' comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorita' marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.
4. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla societa' di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.
5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione, che e' responsabile di una o piu' navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:
a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la societa' di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta societa' di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.
6. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla societa' di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro.
8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficolta'.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorita' marittima, di cui al presente articolo.».


Art. 7

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Comma 1

Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Comma 2

Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il capo V sono inseriti i seguenti:
«Capo v-bis
Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori
Art. 42-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attivita' di cui all'allegato I-bis. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV.
Art. 42-quater (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato puo' svolgere l'attivita' di cui all'allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis.
Art. 42-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti:
a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A;
b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, e le modalita' con le quali il soggetto li immette in consumo;
c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attivita' di cui all'allegato I-bis;
d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;
e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma.
2. I soggetti regolamentati che iniziano le attivita' di cui all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'attivita'.
3. I soggetti che svolgono le attivita' di cui all'allegato I-bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024.
Art. 42-sexies (Domanda di modifica dell'autorizzazione). - 1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.
2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione gia' esistente nei seguenti casi:
a) modifica dell'identita' del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2;
b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali.
Art. 42-septies (Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2.
2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvedera' a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva.
4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi:
a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato;
b) una descrizione delle modalita' con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo;
c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo;
d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies;
e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies.
Art. 42-octies (Revoca dell'autorizzazione). - 1.
L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata:
a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 42-decies;
b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi.
Art. 42-novies (Piano di monitoraggio e relative modifiche). - 1.
Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.
2. Il Piano di monitoraggio e' inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.
3. Il soggetto regolamentato notifica entro sessanta giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.
4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione.
5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni.
Art. 42-decies. (Cessazione dell'attivita'). - 1. Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attivita' di cui all'allegato I-bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita' stessa.
Art. 42-undecies. (Vendita all'asta di quote per l'attivita' di cui all'allegato I-bis). - 1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta e' determinato dalla Commissione europea.
2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV.
3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformita' con le norme unionali.
4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.
5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione, e' assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in qualita' di responsabile del collocamento, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo.
7. Le risorse di cui al comma 5, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o piu' delle seguenti finalita':
a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, nonche' misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori;
b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonche' pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al regolamento (UE) 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalita', o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito;
c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 pu richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.
Art. 42-duodecies (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:
a) tra persone all'interno della Unione europea;
b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.
3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove necessario, le modalita' e i termini per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene.
4. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorita' nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un soggetto regolamentato.
Art. 42-terdecies (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni).
- 1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.
2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione.
3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro.
4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.
5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2.
6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, comma 1, comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attivita' di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessita' di dimostrare la non fattibilita' tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti costi possono essere separati contabilmente dal prezzo del prodotto trasferito al consumatore finale.
8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 puo' consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018.
Art. 42-quaterdecies (Verifica e accreditamento). - 1. I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.
Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42-noviesdecies.
2. Il soggetto regolamentato non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, parte C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.
3. Il Comitato ETS 2 provvede affinche' il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del comma 4.
4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato ETS 2.
5. Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 41, comma 5.
Art. 42-quindecies (Disposizioni amministrative). - 1. Gli articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine:
a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo;
b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo;
c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo;
d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2.
Art. 42-sexdecies (Estensione unilaterale dell'attivita' di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV). - 1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' estendere le attivita' di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali.
2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di societa' in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
3. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo, i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30-septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinche' sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.
4. Le quote supplementari rilasciate in virtu' di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 42-septiesdecies (Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia). - 1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 30-duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo e' da intendersi a decorrere dal 2028;
b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 2, il termine del 31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote e' da intendersi a decorrere dal 2029.
Art. 42-octiesdecies (Sanzioni). - 1. Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I-bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:
a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;
b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.
3. Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I-bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione.
4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 42-quinquies entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro il termine di centoventi giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
7. La sanzione di cui al comma 6 e' ridotta alla meta' del suo importo nel caso in cui la comunicazione e' effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno.
8. Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo.
9. Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emessa in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.
11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e 42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5, contenenti dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.
13. Il Comitato ETS 2 e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Art. 42-noviesdecies (Doppio conteggio). - 1. Al fine di limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonche' il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attivita' ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantita' esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformita' a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi.
2. Ai sensi dell'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del regolamento di esecuzione 2018/2066/UE della Commissione, del 19 dicembre 2018, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma 2, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali.
3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. A tale scopo, il Ministero puo' avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d).
4. Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3.
Capo V-ter - Disposizioni relative al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
Art. 42-vicies (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023). - 1. Il dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, quando:
a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da entrambi i regolamenti citati;
b) ha presentato una relazione CBAM incompleta o inesatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, e non ha adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM.
2. Le sanzioni previste al comma 1 sono adeguate in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.
3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023.
4. Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, avvia la procedura di correzione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, assegna al dichiarante un termine non superiore a trenta giorni per presentare la relazione CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la relazione e, se del caso, presentare una relazione corretta.
5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4, il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, o per correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Comitato ETS e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.».


Art. 8

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Comma 1

Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Comma 2

Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono inseriti i seguenti:
«Art. 43-bis (Informazione, comunicazione e visibilita' dei finanziamenti). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilita' alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies.
Art. 43-ter (Principio "non arrecare un danno significativo"). - 1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attivita' economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attivita' economica arrechi un danno significativo a uno o piu' obiettivi ambientali pertinenti.».


Art. 10

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Comma 1

Allegato I-bis al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

Art. 13

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni transitorie

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati gli articoli 3, comma 1, lettera bb), e 24, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.


Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni ad esso attribuite dalla lettera c) del medesimo comma, sono svolte dal Comitato e dalla Segreteria tecnica in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.


Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e svolgono le relative funzioni per ciascuna delle due sezioni di cui il Comitato si compone.


I rimanenti membri del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto della Sezione 1 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).


Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate in attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, nelle more della piena operativita' degli organismi di cui all'articolo 3 del presente decreto, dal Comitato ETS i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024.


Art. 14

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 15

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.