Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
1)
2)
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
«Art. 13-bis (Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche). - 1. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche,
La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.
2. La Commissione svolge
3. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:
a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile
b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle
c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonchè di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;
e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati
h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il
Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari
7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione
Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza
9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.
10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024.
11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:
a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui destinati alle stesse Federazioni sportive
b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche
12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto
13.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
«f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino
«2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purchè
Art. 4
#Comma 1
Organizzazione
Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia
Comma 2
Nell'ambito
«630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia)
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
«5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonchè nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;
n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60".
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli
b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purchè conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019"
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura"))
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
"a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio";
1) al secondo periodo, le parole: "alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a) e a-bis)";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard".
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 5, comma 4-septies) che "Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025".
Comma 4
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha disposto (con l'art. 5, comma 4-septies) che "Sono prorogate fino all'anno scolastico 2026/2027 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2026".
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
«b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
«Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo
"11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo"))
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Disposizioni in materia di
Comma 2
Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale.
Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107.))
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".
Art. 14-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
1) le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «tre unità»;
2) dopo le parole: «di cui una di personale dirigenziale di livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «, con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
3) le parole: «quattro di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «due di personale non dirigenziale»;
Art. 16-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 16-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Locatelli, Ministro per le disabilità
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio