DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00072)

Numero 64 Anno 2017 GU 16.05.2017 Codice 17G00072

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Sistema della formazione italiana nel mondo

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalita' individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, riordina e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione ((...)) nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.


Art. 2

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Comma 1

Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo

Comma 2

Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralita' del modello educativo e formativo della scuola italiana nella societa' della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusivita', dell'interculturalita', della democrazia e della non discriminazione.


Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformita' con la legge n. 107 del 2015.


Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 3

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Comma 1

Articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo

Comma 2

Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione ((...)) e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia, formata da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, ((...)), che assicura, mediante riunioni periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel mondo.


Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante le scuole statali all'estero, puo' sostenere le scuole europee di cui all'articolo 35 e le attivita' di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo.


I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realta' locali.


Art. 4

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Comma 1

Scuole statali all'estero

Comma 2

Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione ((...)), possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero.


Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione ((...)), puo' autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti e' riconosciuto valore legale.


Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano.
Per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 107 del 2015 e per assicurare la continuita' delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato, il piano e' trasmesso per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al Ministero dell'istruzione ((...)) e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


L'insegnamento della religione cattolica e' impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.


Art. 5

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Comma 1

Gestione delle scuole statali all'estero

Comma 2

A ciascuna scuola statale all'estero e' assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente e' esonerato dall'insegnamento limitatamente al periodo di assenza o impedimento del dirigente scolastico purche' sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali di cui all'articolo 18, comma 1.


La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero e' regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi, nei quali e' data specifica evidenza delle gestioni provenienti dalle casse scolastiche, sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Art. 6

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Comma 1

Scuole paritarie all'estero

Comma 2

Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, ((...)) puo' essere riconosciuta la parita' scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale.


Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4.


Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attivita' didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare.


Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 24, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.


Art. 7

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Comma 1

Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero

Comma 2

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione ((...)), tiene un elenco delle scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificita' locali, presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel territorio nazionale.


Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione ((...)), puo' riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e ne definisce l'ordinamento.


Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione ((...)), puo' riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione ((...)).


Art. 8

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Comma 1

Associazione delle scuole

Comma 2

Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in forma associata azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilita' degli studenti in eta' scolare da e verso l'Italia.


Art. 9

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Comma 1

Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo

Comma 2

In conformita' con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.


Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione ((...)), puo' avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.


Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione ((...)), puo' organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.


Art. 11

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Comma 1

Enti gestori

Comma 2

Le iniziative di cui all'articolo 10 possono essere realizzate da enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale.


Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene le iniziative di cui all'articolo 10 promosse dagli enti gestori di cui al comma 1.


Art. 12

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Comma 1

Lettorati

Comma 2

Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18 comma 1, possono essere inviati lettori presso universita' e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attivita' di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana.


Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' incaricare i lettori di svolgere attivita' di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attivita' possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.


Il Ministero dell'istruzione ((...)), sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' collaborare con universita' straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.


Art. 13

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Comma 1

Gestione, coordinamento e vigilanza

Comma 2

((1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonche' le ulteriori attivita' di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unita'))


L'amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.


Il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.


Comma 3

Capo II - Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo

Art. 14

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Comma 1

Requisiti del personale da destinare all'estero

Comma 2

Per garantire l'identita' culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonche' per assicurare la qualita' del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell'istruzione ((...)), con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.


Art. 15

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Comma 1

Formazione del personale da destinare all'estero

Comma 2

((1. Le attivita' di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1))
((2))


Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attivita' propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 NOVEMBRE 2021, N. 171))


Art. 17

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Comma 1

Pubblicita' del sistema della formazione italiana nel mondo


Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, e' istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo.


Comma 2

Capo III - Personale inviato all'estero Sezione I Stato giuridico

Art. 18

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Comma 1

Categorie e contingenti di personale

Comma 2

Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attivita' previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unita', comprensivo delle unita' destinate al sostegno degli alunni con disabilita' e delle unita' destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all'articolo 35. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione ((...)), sentite le autorita' diplomatiche e consolari. Con le medesime modalita' possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio.


I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali all'estero, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attivita' scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura.


I docenti possono essere assegnati ad una o piu' attivita' scolastiche all'estero per svolgere attivita' didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole statali all'estero sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.


Il personale amministrativo puo' essere destinato a scuole statali all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attivita' scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza.
L'attivita' del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari e' organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.


Art. 19

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Comma 1

Selezione

Comma 2

Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo e' scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.


Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.


((4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale.
Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.


Art. 20

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Comma 1

Destinazione all'estero

Comma 2

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione ((...)) i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione ((...)) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero ((predetto)) destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.


Art. 21

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Comma 1

Durata del servizio all'estero

Comma 2

La permanenza all'estero non puo' essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.


Il personale di cui al presente capo puo' essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, puo' optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione e' esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo la scadenza di tale termine. ((5))


L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. ((5))


La destinazione da una ad altra sede all'estero e' consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente articolo, puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024".


Art. 22

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Comma 1

Articolazione del tempo di lavoro

Comma 2

L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia.


L'orario puo' essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale.


Per i docenti e per i lettori, le unita' orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unita' didattiche di durata inferiore a sessanta minuti e' recuperato con attivita' di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attivita' previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente.


Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


Art. 23

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Comma 1

Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti

Comma 2

Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti gia' in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.


I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti gia' in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10.


Art. 24

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Comma 1

Assegnazioni temporanee e invio in missione

Comma 2

((1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, puo' inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma e' individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale e' collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale))


Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ((sentito)) il Ministero dell'istruzione ((...)), invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.


Art. 25

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Comma 1

Sanzioni disciplinari

Comma 2

Il personale di cui al presente capo e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza.


Nei casi in cui la sanzione disciplinare non e' di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1.


Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Art. 26

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Comma 1

Rientro in Italia

Comma 2

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilita' di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale ((...)), la cessazione e' disposta dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero.


Al rientro in Italia, il personale docente e' riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarita'.


Al rientro in Italia il personale amministrativo e' riassegnato alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilita' della categoria.


Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico e' riassegnato alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.


Art. 27

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Comma 1

Foro competente

Comma 2

Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo e' competente il foro di Roma.


Comma 3

Sezione II - Trattamento economico

Art. 28

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Comma 1

Retribuzione

Comma 2

Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.


Art. 29

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Comma 1

Trattamento economico all'estero

Comma 2

I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.


Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 12 comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1.


Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 23 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente puo' fruire, nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.


Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, per la durata delle missioni di cui all'articolo 24 comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5.


Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonche' gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennita' di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.


Art. 30

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Comma 1

Servizio in residenze disagiate

Comma 3

Capo IV - Situazioni particolari Sezione I Personale locale nelle scuole statali all'estero

Art. 31

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Comma 1

Docenti a contratto locale

Comma 2

Nelle scuole statali all'estero possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonche' le attivita' di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 18, comma 1.


Nelle scuole statali all'estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano puo' essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalita' didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione ((...)), sono stabiliti, avendo riguardo alle specificita' dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonche' i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.


Se non e' possibile procedere ai sensi dell'articolo 23 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole statali all'estero possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Se non si puo' provvedere diversamente, puo' prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante. Le scuole statali all'estero non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.


I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attivita' didattica.


Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, e' pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se piu' favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe piu' economica.


Art. 32

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Comma 1

Personale non docente assunto localmente

Comma 2

Le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.


Art. 33

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Comma 1

Legge regolatrice dei contratti

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla normativa locale, nonche' dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.


La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non puo' superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se piu' restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.


Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalita' delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, ((...)). Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.


E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.


Comma 3

Sezione II - Altre situazioni particolari

Art. 34

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Comma 1

Servizio civile e tirocini

Comma 2

Il servizio civile all'estero puo' essere prestato nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la vigente normativa in materia.


Per le finalita' di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o il Ministero dell'istruzione ((...)) possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di attivita'.


Art. 35

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Comma 1

Personale in servizio nelle scuole europee

Comma 2

Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.


Con le modalita' di cui all'articolo 18 comma 1, e' stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione)), individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalita' e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 14 e 19. ((2))


La durata del servizio nelle scuole europee e' regolata dall'articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale gia' in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, puo' svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee.


Il periodo di servizio nelle scuole europee e' computato come servizio all'estero agli effetti di cui all'articolo 21. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 21 e' computata agli effetti di cui al comma 2.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.


Comma 3

Capo V - Innovazione digitale

Art. 36

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Comma 1

Piano per l'innovazione digitale

Comma 2

Le scuole statali all'estero concorrono all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi.


Le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se in rete con una scuola statale all'estero o con una scuola statale del territorio nazionale senza oneri a carico del bilancio dello Stato.


Comma 3

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 37

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Alle scuole gia' istituite ai sensi dell'articolo 627 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole statali all'estero.


Restano fermi i riconoscimenti della parita' e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie gia' disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto.


L'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della scuola.


Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.


L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20 si applicano a decorrere ((dall'anno scolastico 2019/2020. La validita' delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 e' prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2)).


Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 18, comma 1, resta fissato in 624 unita', con esclusione del personale destinato alle scuole europee.


L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorche' incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.


Il personale gia' destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo.


L'articolo 29 si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.
Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 29, comma 2, primo periodo.


Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 31, comma 5, e l'articolo 33 si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.


All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107».


Art. 38

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni

Comma 2

A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo la parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonche' dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale».


Art. 39

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

((1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107))


All'onere derivante dall'articolo 18, comma 1, si provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 29, pari ad euro 2.724.490 nell'anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.


Al maggior onere derivante dall'articolo 29, pari a euro 10.068.324 per l'anno 2017, euro 10.086.385 per l'anno 2018 ed euro 10.068.052 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.


Agli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 1, pari a euro 520.000 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.


Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.