DECRETO LEGISLATIVO

Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. (24G00079)

Numero 62 Anno 2024 GU 14.05.2024 Codice 24G00079

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Finalita' e definizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente decreto legislativo attua l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilita', per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle liberta' e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.


Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.


Art. 4

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Comma 1

Terminologia in materia di disabilita'


Comma 2

Capo II - Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole

Art. 5

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Comma 1

Finalita', ambito, principi ed effetti
della valutazione di base


La valutazione di base di cui al comma 1 si applica anche ai minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 per le persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno d'eta'. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 29 del 2024, alle persone anziane non autosufficienti in eta' compresa tra i 65 e i 70 anni e' garantito l'accesso al progetto assistenziale integrato (PAI) di cui all'art. 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


Il riconoscimento della condizione di disabilita' della persona determina l'acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilita', con priorita' per le disabilita' che presentano necessita' di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legge, incluse quelle volte a favorire l'inclusione scolastica, presso le istituzioni della formazione superiore e lavorativa. Al riconoscimento della condizione di disabilita' consegue anche la tutela dell'accomodamento ragionevole ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la possibilita' della richiesta dell'avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l'elaborazione del progetto di vita individuale, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.


Art. 6

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Comma 1

Procedimento per la valutazione di base

Comma 2

Il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo di cui all'articolo 8.


Nei soli casi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera m), l'istante puo' richiedere, contestualmente alla trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato senza il ricorso alla visita diretta, sulla base degli atti raccolti. In tal caso, l'istante, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita, trasmette l'intera documentazione, compreso il WHODAS. Se la commissione ritiene che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, dispone la visita.


Il richiedente, sino a sette giorni prima della visita di valutazione di base, puo' trasmettere o depositare ulteriore documentazione medica o sociale, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata.


In occasione della visita per la valutazione di base all'istante e' sottoposta la compilazione del questionario WHODAS, secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 9.


La valutazione di base si svolge in un'unica visita collegiale ai sensi degli articoli 9 e 10.


La commissione richiede integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici nei soli casi in cui siano necessari per il riconoscimento di una maggiore intensita' dei sostegni ovvero ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.


L'esito della valutazione di base e' attestato da un certificato con validita' non limitata nel tempo, che indica le condizioni individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilita' della persona, sono individuate nel medesimo certificato la necessita' e l'intensita' dei sostegni, nonche' l'eccezionale caso di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), e il relativo periodo di validita' del certificato.


Il procedimento di valutazione di base si conclude entro novanta giorni, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro quindici giorni e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico di cui al comma 1. Nei casi di cui al comma 6, i termini di cui al primo periodo sono sospesi per sessanta giorni, prorogabili, su richiesta, di ulteriori sessanta giorni.


Le ulteriori modalita' di svolgimento del procedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nonche' le modalita' di svolgimento delle riunioni delle commissioni sono stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Restano ferme le funzioni e le competenze di attuazione ed esecuzione dell'INPS in materia di concessione delle prestazioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quelle di erogazione di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'INPS determina le modalita' con cui garantire la tempestiva erogazione delle provvidenze economiche conseguenti alla valutazione di base. Le provvidenze decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo.


Art. 7

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Comma 1

Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base

Comma 2

Le persone affette dalle patologie determinanti gravi compromissioni funzionali previste dal decreto di cui all'articolo 12, attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata accreditata, accedono, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, alle prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali individuate ai sensi del comma 2 anche prima della conclusione del procedimento valutativo di base, fatta salva la ripetizione delle prestazioni e dei sostegni in caso di conclusione di tale procedimento con esito negativo o con accertamento indicante una necessita' di sostegni di minore intensita' rispetto a quanto erogato.


Con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le prestazioni erogabili ai sensi del comma 1 e le specifiche modalita' con cui richiedere l'erogazione.


Art. 8

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Comma 1

Certificato medico introduttivo

Comma 2

Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico puo' essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall'INPS ai sensi del comma 2.


L'INPS, secondo le modalita' indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanita', di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1. L'INPS provvede alle attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il medico certificatore riporta nel certificato di cui al comma 3 l'eventuale elezione di domicilio dell'interessato, anche presso un patronato o una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, ai fini delle ulteriori comunicazioni inerenti al procedimento per la valutazione di base.


Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base e' inserito, con la trasmissione all'INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico.


Art. 9

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Comma 1

Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unita' di valutazione di base


Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la valutazione di base e' affidata, in via esclusiva, all'INPS.


Al fine di garantire l'effettivita' dei principi di efficacia, efficienza, economicita', celerita' e adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le competenze e le funzioni di accertamento e valutazione sono attribuite alle unita' di valutazione di base.


L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilita' attraverso la valutazione di base). - 1. Il riconoscimento della condizione di disabilita' di cui all'articolo 3 e' effettuato dall'INPS mediante le unita' di valutazione di base.
2. Le unita' di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale ((o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini)). ((Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19)).
3. Nel caso di minori, le unita' di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale ((o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini)). ((Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attivita' per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.))
((In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione e' in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e per tali fattispecie il medico puo' partecipare alle unita' di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.))
4. Le unita' di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilita' intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilita' oggetto della valutazione.
5. La valutazione di base e' definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero puo' concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di parita' di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.
6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata puo' farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni e' svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».


Al fine di garantire la semplificazione e razionalizzazione degli oneri procedurali connessi all'espletamento della valutazione di base, l'INPS, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo' stipulare apposite convenzioni con le regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base.


Al fine di garantire piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, l'INPS per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato, con incremento della propria dotazione organica, a bandire e, conseguentemente, ad assumere, per l'anno 2026, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e mediante bandi di mobilita', 1.069 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, 142 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e 920 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali.


Per le assunzioni di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027. E' altresi' autorizzata, in favore dell'INPS, una spesa pari ad euro 2.483.256 per l'anno 2024, di cui euro 2.086.769 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 396.487 per le spese di funzionamento, e una spesa pari a euro 6.625.593 per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34. (3)


Agli oneri derivanti dalla partecipazione alle unita' di valutazione di base di un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel limite massimo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 32,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 34.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 232) che "Per le finalita' di cui al comma 231, l'autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2025".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 233) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2025".


Art. 10

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Comma 1

Procedimento valutativo di base
e riconoscimento della condizione di disabilita'


Il riconoscimento della condizione di disabilita' per i minori e' effettuato ai sensi del comma 1 e comprende, per la valutazione di cui alla lettera e) del medesimo comma, i domini relativi all'apprendimento, anche scolastico.


Art. 11

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Comma 1

Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della valutazione di base

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2025 nella valutazione di base e' utilizzata la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanita' il 22 maggio 2001, come modificata dagli aggiornamenti adottati dalla medesima Assemblea prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nelle versioni linguistiche internazionalmente riconosciute secondo le modalita' stabilite dall'Organizzazione mondiale della sanita'. L'ICF e' applicata congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanita' e di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.


Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte le modalita' di applicazione degli aggiornamenti della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF).


Art. 12

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Comma 1

Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF


Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con regolamento del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS, da adottare entro il ((30 novembre 2026)), si provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformita' con la definizione di disabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento dell'invalidita' civile, della cecita' civile, della sordita' civile e della sordocecita' civile previsti dal decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.


Con il medesimo decreto di cui al comma 1, in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), sono stabilite le modalita' per ricondurre l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini scolastici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, all'interno del procedimento per la valutazione di base.


Art. 13

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Comma 1

Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilita' e semplificazione delle procedure di erogazione


Il certificato che riconosce la condizione di disabilita', di cui all'articolo 6, comma 7, sostituisce a tutti gli effetti le relative certificazioni. La trasmissione del certificato nell'interesse della persona integra la presentazione dell'istanza ai fini del conseguimento di prestazioni sociali, socioassistenziali e sociosanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 2.


All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 14

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Comma 1

Fattori incidenti sull'intensita' dei sostegni
sopravvenuti alla valutazione di base


I sopravvenuti fattori, non incidenti sulle durature compromissioni e a cui consegue un innalzamento del bisogno dell'intensita' dei sostegni, sono presi in considerazione in sede di valutazione multidimensionale al fine dell'individuazione delle prestazioni e dei servizi ad essa correlati, ferma restando l'accertata condizione di disabilita'.


Nei casi di cui al comma 1, nonche' in presenza di sopravvenuti fattori incidenti sulle durature compromissioni, resta ferma per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, la possibilita' di richiedere una valutazione di base.


Art. 15

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Comma 1

Obblighi di informazione alla persona con disabilita'


L'unita' di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilita' e, se presente, l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilita', sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. ((La commissione informa, altresi', i soggetti di cui al primo periodo della possibilita' di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilita' da parte dell'INPS. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento dell'INPS.
Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino puo' inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilita'.))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19)).


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19)).


Fermo restando quanto previsto ((al comma 1)), i punti unici di accesso, nonche' i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilita' la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. E' fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalita' con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.


Art. 16

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Comma 1

Interoperabilita' tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base


L'INPS provvede a garantire l'interoperabilita', anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle proprie banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonche' dai dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla conclusione del procedimento stesso, con determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.


((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS puo' stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilita' allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.))


Il quadro sintetico dei dati elaborati attraverso l'interoperabilita' delle banche dati relativi al procedimento valutativo di base e' trasmesso dall'INPS, con una apposita relazione, ai Ministeri vigilanti, all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'.


All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 17

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Comma 1

Accomodamento ragionevole

Comma 2

Al fine di riconoscere l'accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accomodamento ragionevole). - 1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilita' il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.
2. L'accomodamento ragionevole e' attivato in via sussidiaria e non sostituisce ne' limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.
3. La persona con disabilita', l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno se dotato dei poteri ha la facolta' di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.
4. La persona con disabilita' e il richiedente di cui al comma 3, se diverso, partecipano al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole.
5. L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entita' della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonche' compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.
6. Nella valutazione dell'istanza di accomodamento ragionevole deve essere previamente verificata la possibilita' di accoglimento della proposta eventualmente presentata dal richiedente ai sensi del comma 3.
7. La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene conto delle esigenze della persona con disabilita' anche attraverso gli incontri personalizzati e conclude il procedimento con diniego motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole proposto, con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi di cui al comma 5.
8. Avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione, oppure nei casi di cui al comma 7, e' ammesso ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67.
9. Resta salva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, la facolta' dell'istante e delle associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, di chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole.
10. Nel caso di rifiuto da parte di un concessionario di pubblico servizio dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facolta' di agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, possono chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole proponendo o chiedendo, anche attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate.
11. Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l'istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 67 del 2006, ferma restando la facolta' di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole.
12. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


Comma 3

Capo III - Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Art. 18

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Comma 1

Progetto di vita

Comma 2

1. Il progetto di vita e' diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilita' per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
2. Il progetto di vita individua, per qualita', quantita' ed intensita', gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto di vita sono, altresi', comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale, nonche' gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. La persona con disabilita' e' titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. La persona con disabilita' puo' chiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4.
4. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuita' degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario.
5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, garantiscono l'effettivita' e l'omogeneita' del progetto di vita, indipendentemente dall'eta' e dalle condizioni personali e sociali.
6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Progetto di vita delle persone con disabilita'). - 1.
Le persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.


Art. 19

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Comma 1

Coordinamento, contestualita'
e integrazione nel progetto di vita


Il progetto di vita assicura il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi.


L'integrazione sociosanitaria e' conseguita in sede di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25 attraverso la valutazione del profilo di funzionamento, l'analisi dei bisogni e delle preferenze e la definizione congiunta e contestuale degli interventi da attivare.


I programmi, gli interventi di sostegno alla persona con disabilita' e alla famiglia e i piani personalizzati volti a promuovere il diritto ad una vita indipendente di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gia' attivati dalle regioni nell'esercizio della loro competenza, mantengono ambiti autonomi di attuazione ed esecuzione.


Restano salvi i sostegni, i servizi e i piani di intervento attivati prima dell'elaborazione del progetto di vita, con l'eventuale aggiornamento degli stessi per essere coerenti ai miglioramenti e ai nuovi sostegni indicati nel progetto.


Art. 20

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Comma 1

Liberta' di scelta sul luogo di abitazione
e continuita' dei sostegni


Il progetto di vita tende a favorire la liberta' della persona con disabilita' di scegliere dove vivere e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, garantendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei sostegni socioassistenziali, salvo il caso dell'impossibilita' di assicurare l'intensita', in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualita' specialistica necessaria.


Al fine di dare attuazione al comma 1, i soggetti competenti alla realizzazione del progetto di vita assicurano la continuita' dei sostegni, degli interventi e delle prestazioni individuati, anche in caso di modifiche del luogo di abitazione della persona con disabilita', tenendo conto della specificita' del contesto, salvo il caso dell'impossibilita' di assicurare, in termini di appropriatezza, l'intensita' degli interventi o la qualita' specialistica necessaria.


Art. 21

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Comma 1

Supporti per le manifestazioni di volonta' della persona con disabilita' nel procedimento di valutazione multidimensionale


Il procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita si conforma al principio di autodeterminazione e assicura la partecipazione attiva della persona con disabilita' all'intero procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita con l'adozione di strategie e, nei limiti delle risorse disponibili, anche mediante l'utilizzo di strumenti, finalizzati a facilitare la comprensione delle fasi del procedimento e di quanto proposto per supportare l'adozione di decisioni e la manifestazione dei desideri, aspettative e scelte, anche attraverso la migliore interpretazione possibile degli stessi.


Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui la persona con disabilita' sia soggetta a misure di protezione giuridica con le garanzie previste dal codice civile.


All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 22

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Comma 1

Supporto per la partecipazione al procedimento

Comma 2

Per le finalita' di cui all'articolo 21, la persona con disabilita' puo' anche essere supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. L'attivita' di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la migliore interpretazione della volonta' e delle preferenze.


La persona di cui al comma 1 puo' essere scelta dalla persona con disabilita' anche tra i componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b), d), e) e f), e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente a servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilita'.


In fase di riordino e di unificazione delle unita' di valutazione multidimensionale ai sensi dell'articolo 24, commi 4, 5 e 6, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, sono stabilite le modalita' con le quali le medesime unita' garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui al comma 1, qualora la persona con disabilita' non ne scelga un'altra, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2.


Art. 23

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Comma 1

Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita

Comma 2

La persona con disabilita' o chi la rappresenta, oltre che con le modalita' di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, puo' avanzare l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera e in qualsiasi momento.


L'istanza di cui al comma 1 e' presentata all'ambito territoriale sociale, se dotato di personalita' giuridica, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilita' o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento. Le regioni possono individuare ulteriori punti di ricezione dell'istanza. L'istanza puo' essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.


La persona con disabilita' puo' allegare all'istanza una proposta di progetto di vita. La proposta di progetto di vita puo' essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento.


L'avvio del procedimento e' comunicato all'istante da parte del responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 2.


La persona con disabilita' puo' rinunciare all'istanza o al progetto di vita, anche se gia' definito. La rinuncia non preclude il diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento.


Il procedimento per la formazione del progetto di vita si conclude entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, salva diversa disposizione regionale.


Art. 24

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Comma 1

Unita' di valutazione multidimensionale


L'unita' di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la volonta' della persona con disabilita' e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.


Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unita' di valutazione di cui al comma 2, lettere d) ed e), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unita' stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali.


Il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonche' nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le regioni stabiliscono le modalita' con le quali le medesime unita' garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilita' non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera c).


Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono le modalita' con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita, le unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e le unita' di valutazione operanti presso le Case di Comunita' di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le unita' di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarieta' della presa in carico e degli interventi di sostegno.


All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 25

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Comma 1

Valutazione multidimensionale

Comma 2

Il procedimento di valutazione multidimensionale e' svolto sulla base di un metodo multidisciplinare ed e' fondato sull'approccio bio-psico-sociale, tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD.


Nel caso di minori, la valutazione multidimensionale considera anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.


Ciascuna fase di cui al comma 2 e' svolta collegialmente, ferma restando la possibilita' di delegare ad uno dei componenti dell'unita' di valutazione specifici compiti.


Art. 26

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Comma 1

Forma e contenuto del progetto di vita

Comma 2

Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25, i soggetti che hanno preso parte, ai sensi dell'articolo 24, al relativo procedimento predispongono il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali.


Nel caso in cui la persona con disabilita' o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unita' di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.


Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione del progetto di vita.


Il progetto di vita e' soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilita' o di chi la rappresenta.


Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile.


Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilita', e' predisposto dall'unita' di valutazione multidimensionale unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di cui al primo periodo, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto e' sottoscritto dalla persona con disabilita' secondo le proprie capacita' comunicative o da chi ne cura gli interessi.


Il progetto di vita ha efficacia dal momento della approvazione e sottoscrizione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' di modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera g), o ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e).


Art. 27

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Comma 1

Portabilita' del progetto di vita.
Continuita' e non regressione


Il diritto al progetto di vita e' garantito anche in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificita' dei contesti di riferimento.


Il progetto di vita e' rimodulato in funzione della valutazione dei nuovi contesti di vita o di residenza, secondo il principio di continuita' dell'assistenza e perseguendo, per qualita', quantita' e intensita', livelli di organizzazione e di prestazioni non inferiori a quelli precedenti. Nel caso in cui la persona con disabilita' intenda proseguire il progetto di vita trasferendosi in altra regione, il progetto, nel rispetto della continuita' dell'assistenza, sara' riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e dei relativi assetti organizzativi.


Il progetto di vita per la persona con disabilita' non si interrompe al compimento dell'eta' che, ai sensi della legislazione vigente, individua le persone anziane, fermo restando quanto previsto al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 2023, n. 33.


Art. 28

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Comma 1

Budget di progetto

Comma 2

L'attuazione del progetto di vita e' sostenuta dal budget di progetto che e' costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali.


La predisposizione del budget di progetto e' effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilita' nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.


Il budget di progetto e' caratterizzato da flessibilita' e dinamicita' al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.


Alla formazione del budget di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5 e quelli derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Al fine di garantire interventi personalizzati, i soggetti responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociosanitari che intervengono ai sensi dell'articolo 26, comma 7, si avvalgono delle risorse complessivamente attivabili nei limiti delle destinazioni delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito sanitario.


Il budget di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti.


La persona con disabilita' puo' partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonche' valorizzando supporti informali. Resta ferma la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.


La persona con disabilita' puo' anche autogestire il budget con l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto, nel rispetto delle modalita', dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione definiti con regolamento dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 6, il budget di progetto e' impiegato senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dei relativi tetti di spesa statali e regionali a legislazione vigente, per garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e sanitario e alle rispettive competenze.


Art. 29

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Comma 1

Referente per l'attuazione del progetto di vita

Comma 2

All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 30

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Comma 1

Coordinamento per l'integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali

Comma 2

Le regioni sulla base della rilevazione dei fabbisogni emersi dalle valutazioni multidimensionali e delle verifiche dell'adeguatezza delle prestazioni rese, anche tenendo conto di quanto richiesto come risorse integrative a valere sul Fondo di cui all'articolo 31, co-programmano annualmente, nell'ambito dei loro modelli organizzativi, con gli enti del terzo settore gli strumenti correttivi di integrazione degli interventi sociali e sanitari.


Gli ambiti territoriali sociali provvedono, per quanto di competenza rispetto alle proprie programmazioni in corso, agli strumenti correttivi previsti dal comma 1 e con le medesime modalita'. Rispetto alle programmazioni successive, gli ambiti territoriali sociali tengono conto di quanto individuato nei singoli progetti individuali censiti ai sensi dell'articolo 36, anche al fine di fissare nuovi obiettivi di servizio.


L'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', anche sulla scorta di quanto rilevato ai sensi dell'articolo 31, promuove annualmente il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali sociali e sanitarie in favore delle persone con disabilita', attraverso un tavolo di confronto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la Rete di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Commissione Salute nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le parti sociali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita'.


Ai componenti del tavolo di cui al comma 3 non sono riconosciuti emolumenti, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennita' comunque denominati.


Art. 31

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Comma 1

Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

Comma 2

Per l'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unita' di offerta del territorio di riferimento, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita del territorio. ((Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente)). Con il medesimo decreto sono stabilite le priorita' di intervento, le modalita' di erogazione e le modalita' di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese.


Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque un limite di spesa per l'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo, sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con disabilita' che confluiscono nel budget di progetto.


Art. 32

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Comma 1

Misure di formazione

Comma 2

Al fine di garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonche' dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, con regolamento dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonche' del personale delle unita' di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attivita' previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29.


Per l'attuazione del presente articolo e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34. ((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 , ha disposto (con l'art. 12, comma 15-octies) che "Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025".


Comma 3

Capo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 33

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Comma 1

Fase di sperimentazione

Comma 2

Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7.


Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.


Le modalita' per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.


Fino al ((31 dicembre 2026)), le visite di revisione delle prestazioni gia' riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facolta' dell'istante di chiedere la visita diretta.


Le modalita' per la procedura di sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Alle istanze di accertamento della condizione di disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.


Art. 33-bis

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Comma 1

(Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidita' e l'inabilita')

Comma 2

In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita', sordocecita' e disabilita' ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonche' di invalidita' e inabilita' di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al ((31 dicembre 2026)), l'INPS e' tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni gia' riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al ((31 dicembre 2026)), a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.


Art. 34

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Agli oneri derivanti dagli articoli 9, commi 7 e 8, 31, comma 1, e 32, comma 3, pari a 29.630.031 euro per l'anno 2024, 134.854.776 euro per l'anno 2025, 273.370.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 35

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Comma 1

Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di cui al presente decreto garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al ((31 dicembre 2026)).


Sono, altresi', fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il ((31 dicembre 2026)), in materia di invalidita' civile, di cecita' civile, di sordita' civile, di sordocecita' e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Alle istanze di accertamento presentate entro la data del ((31 dicembre 2026)) si applicano le previgenti disposizioni.


Fino al ((31 dicembre 2026)), alle revisioni e alle revoche delle prestazioni gia' riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita e' riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data del ((1° gennaio 2027)), senza effettuare la valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del ((1° gennaio 2027)) si applicano le disposizioni del Capo III, senza preventiva valutazione di base.


Art. 36

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Comma 1

Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo unitario dei servizi sociali

Comma 2

Le unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24 trasmettono all'INPS, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il numero dei progetti di vita elaborati e la tipologia delle prestazioni individuate.


All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) valutazioni e accertamenti sanitari per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.».


Art. 37

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Comma 1

Procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

Comma 2

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' quanto previsto in materia dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con particolare riguardo al titolo II, capo I, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, procede, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, alla proposta dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in favore delle persone con disabilita', da adottare ai sensi del comma 3.


Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui al comma 1, in raccordo con la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita presso il Ministero della salute, verifica le modalita' di integrazione dei livelli essenziali, proposti ai sensi del comma 1, con i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2017, anche formulando proposte di integrazione del medesimo decreto nei limiti del quadro finanziario di cui al comma 3.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', in raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i livelli essenziali delle prestazioni e le modalita' di integrazione degli stessi con i livelli essenziali di assistenza ai sensi del comma 2, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in via graduale e progressiva, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma disciplina le modalita' di monitoraggio in merito all'erogazione delle prestazioni connesse ai livelli essenziali di cui al presente articolo.


E' fatta salva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.


Art. 38

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.


Resta fermo che nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento valutativo di base e' assicurato ai sensi dei rispettivi ordinamenti e che alle funzioni attribuite dal presente decreto all'INPS provvedono le medesime province.


Art. 40

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 2024.


Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal ((1° gennaio 2027)).