DECRETO LEGISLATIVO

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

Numero 60 Anno 2017 GU 16.05.2017 Codice 17G00068

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;60

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Principi fondamentali

Art. 1

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Comma 1

Principi e finalita'


La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone la dignita', le esigenze, i diritti e i valori.


E' compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonche', in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacita' analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.


Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresi' lo sviluppo della creativita' delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varieta' di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualita', sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.


All'attuazione del presente decreto si provvede, con le dotazioni previste dall'articolo 17, comma 2, nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali, nonche' delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente.


Art. 2

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Comma 1

Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico

Comma 2

Per le finalita' di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.


La progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e puo' essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonche' di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.


Art. 3

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Comma 1

I «temi della creativita'»


Comma 2

Capo II - Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della conoscenza del patrimonio artistico e della creativita'

Art. 4

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Comma 1

Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creativita'» nel sistema nazionale di istruzione e formazione


Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in collaborazione con l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le universita', gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, gli istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti.


Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti per l'accreditamento.


Art. 5

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Comma 1

Piano delle arti

Comma 2

((Il "Piano delle arti" e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente)). Il Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche valutate le proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, e' attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.


Art. 6

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Comma 1

Collaborazione con INDIRE

Comma 2

Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per lo svolgimento delle seguenti attivita' riguardanti i temi della creativita':
1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creativita';
2) documentazione delle attivita' inerenti i temi della creativita';
3) supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle reti di scuole e nei poli a orientamento artistico e performativo;
4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creativita', al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;
5) diffusione delle buone pratiche piu' efficaci al fine del conseguimento, da parte delle studentesse e degli studenti, di abilita', conoscenze e competenze relative ai temi della creativita'.


Art. 8

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Comma 1

Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente

Comma 2

La formazione dei docenti impegnati nei temi della creativita' costituisce una delle priorita' strategiche del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. La formazione di cui al presente articolo e' parte integrante del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).


Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creativita' sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto.


Comma 3

Capo III - Promozione dell'arte nel primo ciclo

Art. 9

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Comma 1

Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Comma 2

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e' promosso lo svolgimento di attivita' dedicate allo sviluppo dei temi della creativita' e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte anche a favorire le potenzialita' espressive e comunicative delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni. Sono altresi' promosse le attivita' dirette alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale.


Per la promozione delle pratiche artistiche e musicali e' previsto, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai quali e' assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.


Art. 10

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Comma 1

Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado

Comma 2

Nella scuola secondaria di primo grado le attivita' connesse ai temi della creativita' si realizzano in continuita' con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare, attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline.


L'apprendimento della musica e delle arti si consolida attraverso il potenziamento della pratica artistica e musicale, anche integrato dalla conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, mediante esperienze concrete, in particolare di visita, svolte in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4.


Allo sviluppo dei temi della creativita' e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.


Art. 11

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Comma 1

Poli a orientamento artistico e performativo

Comma 2

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o piu' sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della creativita', possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.


Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualita' relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.


Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai poli.


Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creativita', previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.


Art. 12

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Comma 1

Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale

Comma 2

Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado puo' attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.


Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente gia' destinati ai corsi a indirizzo musicale e l'organico del potenziamento.


Comma 3

Capo IV - Promozione dell'arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale

Art. 13

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Comma 1

Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado

Comma 2

Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, organizzano attivita' comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell'antichita' e del patrimonio culturale, nonche' la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o piu' temi della creativita', anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie. Le attivita' sono svolte anche in continuita' con la scuola secondaria di primo grado.


Le istituzioni scolastiche, secondo modalita' definite nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano appositi spazi destinati alle studentesse e agli studenti per esporre opere, realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione creativa artistica.


Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creativita', sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17.


Allo sviluppo dei temi della creativita' e il potenziamento della pratica artistica e musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.


Art. 14

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Comma 1

Licei musicali, coreutici e artistici

Comma 2

I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita', nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilita' di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.


Al fine di pervenire a un'adeguata distribuzione delle specificita' strumentali nei licei musicali e' progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non piu' di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilita' di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessita' di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.


I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le universita' possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realta' produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica.


Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.


Art. 15

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Comma 1

Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale

Comma 2

La formazione musicale di base e' assicurata entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.


Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.


Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e gli istituiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello.


A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli istituti superiori di studi musicali, ferma restando la possibilita' di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attivita' non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studentesse e studenti esclusivamente ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e ai corsi propedeutici di cui al comma 3.
Le studentesse e gli studenti, gia' iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM, completano i loro corsi, ovvero a domanda, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attivita' formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, gia' in possesso di spiccate attitudini e capacita' artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attivita' in base alle esigenze formative dello studente.


Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.


Comma 3

Capo V - Disposizioni finali

Art. 16

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni transitorie

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'articolo 11, comma 9, terzo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e' abrogato.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 cessa di produrre effetti.


Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, il decreto di cui all'articolo 15, comma 4, in mancanza del parere del medesimo Consiglio e' perfetto ed efficace.


Art. 17

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Comma 1

Copertura finanziaria e fabbisogno di organico

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Per l'attuazione del Piano delle arti, di cui all'articolo 5, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creativita'». Il Fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.


Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e' destinato alla promozione dei temi della creativita', senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.