DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0111)

Numero 89 Anno 2010 GU 15.06.2010 Codice 010G0111

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;89

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Art. 2

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Comma 1

Identita' dei licei

Comma 2

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del suddetto decreto legislativo.


I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realta', affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilita' e competenze coerenti con le capacita' e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.


I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei ((di cui agli Allegati A e A-bis)) al presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli ((Allegati B, C, D, E, F, G e G-bis)) ed agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a).


Il primo biennio e' finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all'articolo 3, nonche' all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalita' del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilita' e competenze al termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo, nella salvaguardia dell'identita' di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilita' e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.


Il secondo biennio e' finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.


Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente delineato ((negli Allegati A e A-bis)), il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), ((e all'allegato A-ter)) e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7.


Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalita' per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento puo' essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonche' attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.


Art. 3

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Comma 1

Articolazione del sistema dei licei

Comma 2

Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico ((, delle scienze umane e del made in Italy)).


Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento.


Art. 4

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Comma 1

Liceo artistico

Comma 2

Il percorso del liceo artistico e' indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella societa' odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creativita' e capacita' progettuale nell'ambito delle arti.


Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a. arti figurative;
b. architettura e ambiente;
c. design;
d. audiovisivo e multimediale;
e. grafica;
f. scenografia.


Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacita' progettuale:
a. laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative;
b. laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;
c. laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;
d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale;
e. laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina;
f. laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica.


Le discipline e i laboratori sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante il piano dell'offerta formativa nel rispetto delle proprie specificita' al fine di potenziarne e arricchirne le caratteristiche.


L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio, e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti di indirizzo e' di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno.


Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi e' definito dall'Allegato B al presente regolamento.


Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle realta' territoriali il potenziamento e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attivita' laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro.


Art. 5

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Comma 1

Liceo classico

Comma 2

Il percorso del liceo classico e' indirizzato allo studio della civilta' classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civilta' e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realta'. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie.


L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali.


Il piano degli studi del liceo classico e' definito dall'Allegato C al presente regolamento.


Art. 6

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Comma 1

Liceo linguistico

Comma 2

Il percorso del liceo linguistico e' indirizzato allo studio di piu' sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita', a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identita' storica e culturale di tradizioni e civilta' diverse.


Dal primo anno del secondo biennio e' impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio e' previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.


L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.


Il piano degli studi del liceo linguistico e' definito dall'Allegato D al presente regolamento.


Art. 7

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Comma 1

Liceo musicale e coreutico

Comma 2

Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, e' indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attivita' funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresi' la continuita' dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.


L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico e' subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.


L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali.
Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.


Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni e' definito dall'allegato E al presente regolamento.


Art. 8

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Comma 1

Liceo scientifico

Comma 2

Il percorso del liceo scientifico e' indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.


Nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione «scienze applicate» che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni.


L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.


Il piano degli studi del liceo scientifico e della relativa opzione «scienze applicate» e' definito dall'allegato F al presente regolamento.


Art. 9

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Comma 1

Liceo delle scienze umane

Comma 2

Il percorso del liceo delle scienze umane e' indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identita' personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessita' e la specificita' dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.


Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.


L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.


Il piano degli studi del liceo delle scienze umane e della relativa opzione economico-sociale e' definito dall'allegato G al presente regolamento.


Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Liceo del made in Italy). ))

Comma 2

((Il percorso del liceo del made in Italy e' indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche volte, all'interno di un quadro culturale ampio, alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy. Lo stesso guida lo studente a sviluppare e ad approfondire le conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessita' e la pluralita' degli scenari storico-geografici, artistico-culturali ed economico-produttivi caratterizzanti l'evoluzione e l'affermazione del made in Italy. Inoltre, il percorso guida lo studente alla comprensione dei processi di internazionalizzazione delle imprese, dei principi e degli strumenti per la gestione d'impresa, nonche' delle tecniche e delle strategie di mercato per le imprese del made in Italy.))


((L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno.))


((Il piano di studi del liceo del made in Italy e gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi nel piano stesso sono definiti, rispettivamente, dagli allegati G-bis e A-ter al presente regolamento.))


((Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy", istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, assicura il supporto al potenziamento dell'offerta formativa, che si realizza in coerenza con le vocazioni dei diversi settori produttivi e delle realta' territoriali, anche attraverso specifiche intese con le regioni e i soggetti che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, nonche' nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con particolare riferimento alle attivita' laboratoriali e alle interazioni con il mondo delle imprese.))


Art. 10

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Comma 1

Orario annuale e attivita' educative e didattiche

Comma 2

I percorsi dei licei sono riordinati secondo i seguenti criteri:
a. i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, abilita' e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilita' delle persone sul territorio dell'Unione europea;
b. l'orario annuale, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e' articolato in attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2, lettera c), e 3;
c. la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non puo' essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio di cui ((agli allegati B, C, D, E, F, G e G-bis)). L'utilizzo di tale quota non dovra' determinare esuberi di personale.


Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche:
a. possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica;
b. possono dotarsi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita'; ai componenti del comitato non spettano compensi a nessun titolo;
c. possono organizzare, attraverso il piano dell'offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio, attivita' ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attivita' e insegnamenti e' facoltativa per gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attivita' e degli insegnamenti facoltativi prescelti.
Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con esperti, nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.


Le attivita' e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente con il decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive, puo' essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti e' compreso nell'allegato H al presente regolamento.


Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni scolastiche attivano gli strumenti di autonomia didattica previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.


Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno e' impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento e' attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.


((Nell'ambito del percorso del liceo del made in Italy e' previsto l'insegnamento, nella lingua straniera 1, dei contenuti di un'altra disciplina (CLIL) caratterizzante il percorso liceale. Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso (secondo biennio e quinto anno), per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina individuata.))


Attraverso apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite le linee guida per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e gli specifici requisiti richiesti per impartire il predetto insegnamento. Dall'adozione di tale decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le attivita' e gli insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all'insegnamento di «Diritto ed economia» o, in mancanza di quest'ultimo, all'insegnamento di «Storia e Geografia» e «Storia».


Art. 11

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Comma 1

Valutazione e titoli finali

Comma 2

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e' effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.


I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.


Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali e' rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. Il diploma consente l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. Il diploma e' integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale.


Art. 12

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Comma 1

Monitoraggio e valutazione di sistema

Comma 2

I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).


Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, nonche' le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonche' alle esigenze espresse dalle universita', dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.


Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e' oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.


Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione.


Art. 13

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Comma 1

Passaggio al nuovo ordinamento

Comma 2

A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto.


Gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dal comma 1.


I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.


La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di cui al presente regolamento e' individuata nella tabella contenuta nell'allegato L del presente regolamento.


In rapporto alla specificita' dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella di cui al comma 1, purche' compresa tra quelle indicate nella tabella medesima. Gli istituti d'arte possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte finalizzate alla confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato. Le proposte di confluenza presentate dalle istituzioni scolastiche statali sono valutate dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale.


Le sezioni di liceo musicale e coreutico sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In prima applicazione del presente regolamento, sono istituite sul territorio nazionale non piu' di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche. Alla ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di intesa di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.


Eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e coreutico possono essere istituite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


L'istituzione di sezioni di liceo musicale e' subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalita' di organizzazione e svolgimento della didattica, nonche' di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento.


Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico e' richiesta, in prima attuazione, una specifica convenzione con l'Accademia nazionale di danza.


Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti:
a. le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente regolamento; ((1))
b. l'articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle classi di concorso del personale docente; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica;
c. gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualita' dei sistemi di istruzione e formazione.


Il passaggio al nuovo ordinamento e' accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Decreto 7 ottobre 2010, n. 211 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le Indicazioni nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 10, lettera a), comprendono la nota introduttiva di cui all'allegato A e la declinazione degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati B, C, D, E, F, G del presente decreto del quale fanno parte integrante"


Art. 14

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Comma 1

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

Comma 2

All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 1254 ore annuali per il liceo artistico e di 1188 per il liceo classico, il liceo linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane.


Art. 15

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 16

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed i posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.