DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 80/2013 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. (13G00121)

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. (13G00121)

Numero 80 Anno 2013 GU 04.07.2013 Codice 13G00121

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-28;80

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V.

Comma 2

Ai fini del miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Esso si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo.


L'S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al comma 1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.


Con la direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicita' almeno triennale, individua le priorita' strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'Invalsi, nonche' i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione. La definizione delle modalita' tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all'Invalsi, sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale.


Con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell'Invalsi di cui all'articolo 22 di detto decreto legislativo, le priorita' strategiche e le modalita' di valutazione ai sensi dell'articolo 6 sono definite secondo i principi del presente regolamento dal Ministro con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale dell'S.N.V., composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 3. Ai componenti della conferenza non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese l'Istituto provvede, a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione, nonche' il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2024, N. 71, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 LUGLIO 2024, N. 106)).


Art. 5

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Comma 1

Contingente ispettivo

Comma 2

Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte e' individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed e' ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attivita' oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attivita' di valutazione.


Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo e' designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero. Il relativo incarico e' rinnovabile una sola volta.


Art. 6

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Comma 1

Procedimento di valutazione

Comma 2

I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il limite delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. ((Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.))
((1))


Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.


I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 settembre 2018.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 2

La Regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano realizzano le finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3.


Le periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e competenze degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con l'Invalsi.


Art. 8

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Comma 1

Norme finali e transitorie