DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (24G00076)

Numero 57 Anno 2024 GU 03.05.2024 Codice 24G00076

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-15;57

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:12:37

Preambolo

Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA CULTURA Capo I Funzioni e organizzazione del Ministero della cultura

Art. 1

#

Comma 1

Funzioni

Comma 2

Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero della cultura, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero provvede alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, alla gestione e valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale e alla promozione delle attivita' culturali ed esercita le funzioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.


Il Ministro della cultura e' di seguito denominato «Ministro».


Comma 3

Capo II - I Dipartimenti del Ministero

Art. 3

#

Comma 1

I Dipartimenti

Comma 2

Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unita' di missione di cui all'articolo 22.


Fino alla scadenza indicata dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale opera la Soprintendenza speciale di cui all'articolo 23.


I Capi dei Dipartimenti, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, monitoraggio, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.


Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.


I Capi dei Dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo, nonche' per individuare categorie di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il rilascio di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. L'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia e il diniego del nulla osta sono comunicati al Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto. I Capi dei Dipartimenti esercitano, altresi', l'azione generale di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio di cui ai periodi precedenti anche sugli uffici di livello dirigenziale generale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), afferenti al proprio Dipartimento.


I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 8, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di piu' dipartimenti o di piu' direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica.


Presso uno dei Dipartimenti e' conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 4.


I Dipartimenti e le Direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, universita' statali e non statali e loro consorzi, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito «Codice», dandone preventiva informazione al Dipartimento per l'amministrazione generale, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione.


Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in house per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale per la gestione in house.


Art. 4

#

Comma 1

Dipartimento per l'amministrazione generale - DiAG

Comma 2

Il Dipartimento per l'amministrazione generale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e organizzazione, formazione e benessere organizzativo; bilancio, programmazione e monitoraggio; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; programmazione europea, affari europei e internazionali; rapporti con l'UNESCO; innovazione tecnologica, digitalizzazione e comunicazione.


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di: pianificazione strategica e controllo anche in materia di bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e societa'; supporto giuridico agli altri Dipartimenti in materia di consulenza giuridica e contenzioso ordinario e amministrativo. Il Dipartimento sovraintende all'esercizio del controllo analogo sulle societa' in house del Ministero e all'esercizio dei diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle societa' partecipate dal Ministero.


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle Direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.


Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e ai comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; coordina le politiche di coesione, gli strumenti finanziari europei e ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo.


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE attraverso il coordinamento degli altri dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio dell'attuazione delle normative europee sul piano interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli dipartimenti.


Il Dipartimento cura i rapporti con l'UNESCO e con gli altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Ministero.
Cura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la predisposizione delle relazioni previste dalla normativa vigente e delle informazioni alla Commissione europea e al Parlamento, di cui all'articolo 84 del Codice, sentiti i Dipartimenti per i rispettivi ambiti di competenza.


Il Dipartimento cura l'informazione e la comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.


Il Dipartimento cura, su parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, la predisposizione annuale di un Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile, da attuare anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, universita' ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero.


Il Dipartimento raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attivita' di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalle direzioni generali competenti; assicura l'applicazione uniforme dei canoni concessori come definiti con decreto del Ministro.


Il Dipartimento coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro.


Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.


Presso il Dipartimento operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Il Capo del Dipartimento svolge i compiti di autorita' centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, in attuazione delle direttive del Ministro.


Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR. Il Capo del Dipartimento coordina le iniziative e le attivita' connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi della medesima Unita' di missione.


Art. 5

#

Comma 1

Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale - DiT

Comma 2

Il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, le competenze del Ministero in materia di tutela dei beni culturali, in particolare dei beni di interesse archeologico, anche subacqueo, di beni storici, artistici, demoetnoantropologici, architettonici e del patrimonio immateriale; di tutela e qualita' del paesaggio, di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico nonche' di gestione e valorizzazione degli archivi statali. Esercita, altresi', le competenze in materia di sicurezza del patrimonio culturale.


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.


Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.


Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.


Al Dipartimento e' demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorita' relative alla tutela del patrimonio culturale.


Fatte salve le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento assicura, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e il coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; predispone, altresi', indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale.


Fatte salve le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento assicura il buon andamento e la necessaria unitarieta' della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi. Il Dipartimento coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo i modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali.


Il Dipartimento redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari.


Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale Affari europei e internazionali.


Nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale opera, come articolazione organizzativa, la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 1), nonche' l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sulla Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), n. 1), e ne approva il relativo bilancio e conto consuntivo su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale.


Art. 6

#

Comma 1

Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale - DiVa

Comma 2

Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, le competenze del Ministero in materia di valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale statale, di fruizione del patrimonio culturale, anche da parte delle persone diversamente abili; di adeguamento del sistema museale nazionale agli standard internazionali; di promozione della conoscenza del patrimonio culturale; di promozione dello sviluppo della cultura; di cura delle collezioni dei musei e luoghi della cultura statali; di coordinamento del sistema museale nazionale.


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.


Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.


Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.


Al Dipartimento sono inoltre demandate le iniziative volte a favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale.


Al Dipartimento e' demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorita' relative alla valorizzazione del patrimonio culturale.


Nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale operano, come articolazioni organizzative, i musei, i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).


Il Capo del Dipartimento esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale per i profili finanziari e contabili, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme del Dipartimento per l'amministrazione generale. Il Capo del Dipartimento, inoltre, propone al Dipartimento per l'amministrazione generale, sulla base dell'istruttoria elaborata informati i titolari degli uffici dirigenziali periferici del Ministero di cui all'articolo 24, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.


Il Dipartimento esercita, inoltre, le competenze in materia di ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale e degli istituti e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del Codice e adotta iniziative per favorire l'incremento della redditivita' e della capacita' di automantenimento finanziario dei citati istituti e dei luoghi della cultura statali; raccoglie, elabora e diffonde i dati sul patrimonio culturale e sugli istituti e luoghi della cultura; definisce schemi e modelli giuridici, criteri economici e linee guida operative per la valorizzazione economica del patrimonio culturale, anche in raccordo con le realta' territoriali; elabora, d'intesa con i dipartimenti competenti, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati; esercita, d'intesa con il Dipartimento per l'amministrazione generale, la vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., limitatamente agli interventi in materia di beni e attivita' culturali. Promuove e favorisce la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o societa' per l'ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale e predispone modelli di bandi di gara e convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico; cura i diritti patrimoniali immateriali.


Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale per i rapporti internazionali.


Nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale opera, come articolazione organizzativa, l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.


Art. 7

#

Comma 1

Dipartimento per le attivita' culturali - DiAC


Il Dipartimento per le attivita' culturali esercita, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, le competenze del Ministero in materia di: promozione dello spettacolo, delle attivita' teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle attivita' cinematografiche e delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali; promozione delle imprese culturali e creative, della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica, partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; diritto d'autore e proprieta' intellettuale; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela dei beni librari e gestione e valorizzazione delle biblioteche statali.


Al Dipartimento sono demandate le funzioni di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle attivita' delle direzioni generali afferenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 10.


Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta il Dipartimento per l'Amministrazione generale nelle funzioni di cui all'articolo 4, comma 5.


Il Dipartimento collabora con il Dipartimento per l'amministrazione generale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.


Il Dipartimento promuove studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali. Favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali, in raccordo con la Direzione generale per i rapporti internazionali.


Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento promuove le attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni della cultura.


Al Dipartimento e' demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorita' relative alla promozione e al sostegno delle attivita' culturali.


Il Dipartimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentiti gli altri Dipartimenti competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' intellettuale e di diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' di indirizzo e, acquisite le valutazioni della Direzione generale bilancio, programmazione e monitoraggio, di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.


Art. 8

#

Comma 1

Conferenza dei Capi dei Dipartimenti

Comma 2

Per il coordinamento delle attivita' dipartimentali, anche al fine di prevenire conflitti di competenza e di consentire una ordinata programmazione delle attivita' amministrative nell'ottica della piena attuazione degli indirizzi del Ministro, e' istituita la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti con compiti di programmazione e di indirizzo, composta dal Ministro, che la presiede e la convoca, anche su proposta di almeno uno dei Capi dei Dipartimenti, nonche' dal Capo di Gabinetto e dai Capi dei Dipartimenti.


La Conferenza di cui al comma 1 puo' essere presieduta e convocata anche, su delega del Ministro, dal Capo di Gabinetto.


Comma 3

Capo III - Le Direzioni generali e gli uffici periferici del Ministero

Art. 9

#

Comma 1

Direzione generale Risorse umane e organizzazione

Comma 2

La Direzione generale risorse umane e organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed e' competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, sistemi di valutazione, assegnazioni, mobilita', cessazioni, politiche della formazione del personale e politiche per le pari opportunita' e il benessere organizzativo, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari e spese di lite.


La Direzione generale risorse umane e organizzazione si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.


Art. 10

#

Comma 1

Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio

Comma 2

La Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nonche' l'analisi, e la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa di competenza del Ministero. La Direzione svolge attivita' di supporto e consulenza in materia contabile, finanziaria e fiscale.


La Direzione generale Bilancio programmazione e monitoraggio si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.


Art. 11

#

Comma 1

Direzione generale Affari europei e internazionali

Comma 2

La Direzione generale Affari europei e internazionali cura le relazioni con le Istituzioni europee e internazionali negli ambiti di competenza del Ministero.


La Direzione generale Affari europei e internazionali si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.


Art. 12

#

Comma 1

Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione

Comma 2

La Direzione generale per la Digitalizzazione e la comunicazione svolge funzioni e compiti in materia di trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero.


La Direzione generale per la Digitalizzazione e la comunicazione esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per l'amministrazione generale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dall'Istituto dotato di autonomia speciale di cui al primo periodo.


La Direzione generale per la Digitalizzazione e la comunicazione si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.
Nell'ambito della Direzione generale opera, come articolazione organizzativa, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library.


Art. 13

#

Comma 1

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Comma 2

La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti del Ministero relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle attivita' esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, avocazione e sostituzione. Assicura che le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio esercitino le funzioni di tutela conformemente a criteri omogenei su tutto il territorio nazionale.


La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, di vigilanza, unitamente al Ministero dell'universita' e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.


La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per l'archeologia, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Opificio delle pietre dure e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dagli Istituti dotati di autonomia speciale di cui al primo periodo.


La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonche' nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio quali uffici dirigenziali di livello non generale periferici.
Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale per l'archeologia, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Opificio delle pietre dure e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 24. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g), riferite ai beni demoetnoantropologici, la Direzione generale e' supportata dall'Istituto centrale per il patrimonio immateriale.


Art. 14

#

Comma 1

Direzione generale Archivi

Comma 2

La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita' ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, avocazione e sostituzione.


La Direzione generale Archivi esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per gli archivi anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dagli Istituti dotati di autonomia speciale di cui al primo periodo.


La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio e con la Direzione generale risorse umane e organizzazione, nonche' con la Direzione generale digitalizzazione e comunicazione relativamente alle funzioni dell'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio.


La Direzione generale Archivi si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonche' nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro.


Art. 15

#

Comma 1

Direzione generale Musei

Comma 2

La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e i luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di conservazione e manutenzione programmata, acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al Sistema museale nazionale, cura e gestisce la piattaforma digitale «Museitaliani» e coordina le Direzioni regionali Musei nazionali.
Svolge altresi' funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.


La Direzione generale Musei i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sull'Istituto centrale per la grafica, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale esercita, inoltre, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dall'Istituto di cui al primo periodo, dalle Direzioni regionali Musei nazionali e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).


La Direzione generale Musei si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), e l'Istituto centrale per la grafica.


Art. 16

#

Comma 1

Direzione generale Spettacolo

Comma 2

La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante, ai carnevali storici, alle rievocazioni storiche e alla promozione delle diversita' delle espressioni culturali.


Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonche' alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo.


Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.


La Direzione generale Spettacolo si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali.


Art. 17

#

Comma 1

Direzione generale Cinema e audiovisivo

Comma 2

La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attivita' cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.


Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.


La Direzione generale Cinema e audiovisivo esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per le attivita' culturali, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dall'Istituto dotato di autonomia speciale di cui al primo periodo.


La Direzione generale Cinema si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali. Nell'ambito della Direzione generale opera, come articolazione organizzativa, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.


Art. 18

#

Comma 1

Direzione generale Creativita' contemporanea


La Direzione generale Creativita' contemporanea svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, in tutte le loro espressioni, ivi inclusa la fotografia e la video-arte, il design e la moda, e della qualita' architettonica e urbanistica. La Direzione sostiene altresi' le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana.


La Direzione generale Creativita' contemporanea si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrale.


Art. 19

#

Comma 1

Direzione generale Biblioteche e istituti culturali

Comma 2

La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura. Svolge altresi' le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Con riferimento all'attivita' esercitata dalle Biblioteche pubbliche statali, nonche', limitatamente alle attivita' di tutela dei beni librari, dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita' ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, avocazione e sostituzione.


La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali esercita i poteri di direzione, di indirizzo, di controllo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, sul Centro per il libro e la lettura, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, programmazione e monitoraggio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. In caso di necessita', ricorrendone i presupposti, informato il Capo del Dipartimento per le attivita' culturali, la Direzione generale esercita i poteri di avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dagli Istituti dotati di autonomia speciale di cui al primo periodo.


La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali si articola in uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle biblioteche pubbliche statali. Nell'ambito della Direzione generale operano, come articolazioni organizzative, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, il Centro per il libro e la lettura.


Art. 21

#

Comma 1

Commissioni regionali per il patrimonio culturale

Comma 2

La Commissione regionale per il patrimonio culturale e' organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attivita' di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.


La Commissione e' presieduta dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio del comune capoluogo di Regione, che la convoca anche in via telematica ed e' composta dai soprintendenti di settore e dal direttore regionale Musei nazionali operante nel territorio della Regione. Tale composizione e' integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non e' delegabile. La Commissione e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.


La Commissione svolge, altresi', le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione puo' riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli uffici periferici del Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso in via telematica dai competenti uffici periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato.


Le risorse umane e strumentali per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio del comune capoluogo di Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Comma 3

Capo IV - Strutture per l'attuazione del PNRR

Art. 22

#

Comma 1

Unita' di missione per l'attuazione del PNRR


Fino alla scadenza indicata dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unita' di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, istituito ai sensi del citato articolo 8, che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Capo del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilita' del Ministero. In particolare, l'Unita' di missione provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.


L'Unita' di missione svolge altresi' le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge di cui al comma 1.


Dipendono funzionalmente dall'Unita' di missione gli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attivita'.


Alla scadenza di cui al comma 1, l'ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, costituisce un posto dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso uno dei Dipartimenti.


Art. 23

#

Comma 1

Soprintendenza speciale per il PNRR

Comma 2

Fino alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.


Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.


Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.


Comma 3

Capo V - Istituti centrali e uffici con finalità particolari

Art. 24

#

Comma 1

Uffici dotati di autonomia speciale

Comma 2

Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.


Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3, lettere a) e b), ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono, altresi', ridenominare gli uffici da essi regolati, nonche' definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo.


L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni, sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.


I direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale di cui al comma 3, lettere a) e b), esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni di tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. In particolare svolgono le funzioni di catalogazione e tutela del patrimonio culturale, nonche' le funzioni previste dagli articoli 14, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 4, 32, 38, 46, 49, 50, 52, 88, comma 2, 106, 107, 138, comma 3, e 141-bis, comma 2 del Codice; istruiscono i procedimenti di verifica di cui all'articolo 12 del Codice; istruiscono e propongono i provvedimenti di cui all'art. 60 del Codice; si esprimono su ogni negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice; svolgono le funzioni comunque spettanti alle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita, altresi', le funzioni di cui al secondo periodo sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015.


Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 8, primo periodo, i parchi di cui al comma 3, lettera a), uffici di livello dirigenziale generale, sono sottoposti all'azione generale di direzione, di indirizzo, coordinamento e di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 11, ultimo periodo, del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale. I parchi di cui al comma 3, lettera b), uffici di livello dirigenziale non generale, sono sottoposti all'attivita' di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.


Art. 25

#

Comma 1

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

Comma 2

La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma svolge sull'intero territorio del Comune di Roma le funzioni e i compiti del Ministero relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. In particolare, svolge, limitatamente al medesimo ambito territoriale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, fatte salve le competenze dei musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), e degli altri uffici del Ministero aventi sede nel medesimo territorio.


La Soprintendenza di cui al comma 1 esercita, altresi', sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel territorio di sua competenza, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 7.


La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma svolge le funzioni di stazione appaltante secondo quanto indicato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.


La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e' sottoposta alla vigilanza del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, con riguardo alle funzioni di tutela, e del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo alle funzioni di valorizzazione.


Comma 3

Titolo II - ORGANI CONSULTIVI DEL MINISTERO

Art. 26

#

Comma 1

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

Comma 2

Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», e' organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici e opera presso l'Ufficio di Gabinetto di cui all'articolo 33.


Il Consiglio superiore puo' avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente alla materia dei beni culturali e paesaggistici.


Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vicepresidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.


Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i vicepresidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.


Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni dalla data dell'insediamento. I componenti del Consiglio superiore non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengano a materie di competenza del ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.


Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Dipartimento per l'Amministrazione generale.


Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti alle sfere di competenza dei predetti organi consultivi.


Art. 27

#

Comma 1

Comitati tecnico-scientifici

Comma 2

Nel Comitato di cui al comma 1, lettera a), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di almeno un esperto per ciascuno degli ambiti archeologia, belle arti e paesaggio.


Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali.


Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento e i direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.


I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 7.


I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Capo del Dipartimento competente per materia per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.


Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.


Art. 28

#

Comma 1

Consiglio superiore dello spettacolo

Comma 2

Il Consiglio superiore dello spettacolo e' organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' di spettacolo dal vivo.


Presso il Consiglio superiore dello spettacolo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero.
Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo.


Art. 29

#

Comma 1

Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

Comma 2

Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo.


Presso il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.


Art. 30

#

Comma 1

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Art. 31

#

Comma 1

Osservatorio per la parita' di genere


Presso il Dipartimento per l'amministrazione generale opera l'Osservatorio per la parita' di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parita' di genere, nonche' attivita' di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parita' di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunita'.


L'Osservatorio e' composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non da' titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennita' di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.


A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dalla Direzione generale risorse umane e organizzazione.


Comma 2

Titolo III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Art. 32

#

Comma 1

Uffici di diretta collaborazione

Comma 2

Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riferimento all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza fra obiettivi e risultati. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale e' centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Al fine di assicurare il coordinato svolgimento dei rispettivi compiti, e' istituito il Comitato di Gabinetto, coordinato dal Capo di Gabinetto e a cui prendono parte i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da b) a e) del comma 2.


Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale dipendente del Ministero e di altre amministrazioni pubbliche, enti, societa' in house, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato o di collaborazione comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Per i dipendenti di societa' in house si applica l'art. 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.


Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un Consigliere diplomatico, individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, e un Segretario particolare.


Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a quindici Consiglieri, nonche' fino a ulteriori quindici Consiglieri a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, parametrate ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione e nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio. I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A un massimo di cinque dei trenta consiglieri di cui al presente comma puo' essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.


Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 7 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresi', quanto previsto dall' articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali assegnato agli Uffici di diretta collaborazione e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.


I Capi degli Uffici di cui al comma 2, i Vice Capi di Gabinetto e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui al comma 7, lettera d), sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto, i Vice Capi di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio legislativo e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui al primo periodo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo, dirigenti di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita'. Il Capo della Segreteria, il Capo della Segreteria tecnica e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Vice Capi di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio Legislativo, del Vice Capo dell'Ufficio Legislativo di cui al primo periodo, del Capo della Segreteria del Ministro, del Capo della Segreteria tecnica del Ministro, del Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione, del portavoce del Ministro, del Segretario particolare del Ministro, del Consigliere diplomatico e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 4.


Presso il Gabinetto e' conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche del Ministero, un incarico di livello dirigenziale generale. ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Presso gli Uffici di diretta collaborazione possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche del Ministero, fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale.


Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo di Gabinetto, Vice Capo dell'Ufficio legislativo e di Vice Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione, nell'ambito del contingente di cui al comma 12 oppure nell'ambito dei contingenti di cui ai commi 4 e 6.


L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto.


Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Risorse umane e organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce, altresi', le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.


Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 4 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Universita', di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 33

#

Comma 1

Ufficio di Gabinetto

Comma 2

L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.


In particolare, il Capo di Gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali e coordina tutti gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le competenze dei Capi dei Dipartimenti. Verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con i Dipartimenti e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.


Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da non piu' di due Vice Capi di Gabinetto nominati ai sensi dell'articolo 32, commi 10 o 13.


Art. 34

#

Comma 1

Ufficio legislativo

Comma 2

L'Ufficio legislativo cura l'attivita' normativa e, in particolare, la definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti Dipartimenti e Direzioni generali ai fini dello studio, della progettazione normativa, anche con riguardo alla qualita' del linguaggio normativo, dell'analisi e valutazione dell'impatto della regolamentazione, dello snellimento e della semplificazione normativa; svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per gli Uffici di diretta collaborazione e per i Capi dei Dipartimenti.


L'Ufficio di cui al comma 1 esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; esamina i disegni di legge di iniziativa parlamentare nelle materie di competenza del Ministero e cura il raccordo permanente con l'attivita' legislativa del Parlamento, compresi gli atti di controllo e di sindacato ispettivo; esamina la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero e cura, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


L'Ufficio di cui al comma 1 esamina la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e alle attivita' culturali e la formazione delle relative disposizioni di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico.


L'Ufficio di cui al comma 1 cura, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorita' amministrative indipendenti, con l'Avvocatura generale dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.


Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' essere coadiuvato da non piu' di due Vice Capi dell'Ufficio Legislativo nominati ai sensi dell'articolo 32, commi 10 o 13.


Art. 35

#

Comma 1

Ufficio Stampa e comunicazione

Comma 2

L'Ufficio Stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attivita' di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.


L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con la Direzione generale digitalizzazione e comunicazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero.


Art. 36

#

Comma 1

Ulteriori uffici di diretta collaborazione

Comma 2

La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria.


La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed e' coordinata da un Capo della segreteria tecnica.


Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.


Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro nello svolgimento dell'attivita' in campo europeo e internazionale; promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea; supervisiona l'attuazione dei suoi indirizzi in materie internazionali e sovrintende, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi internazionali nelle materie di competenza del Ministero. Nello svolgimento delle sue funzioni il Consigliere diplomatico si raccorda con il Dipartimento per l'amministrazione generale e la Direzione generale affari europei e internazionali per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.


Art. 37

#

Comma 1

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

Comma 2

I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.


Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', delle quali non piu' di tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.


Art. 38

#

Comma 1

Organismo indipendente di valutazione della performance

Comma 2

Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale risorse umane e organizzazione e la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio.


L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.


Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 32, comma 7, lettera f), determinato dal Ministro all'atto della nomina.


Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unita' di personale, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 32, comma 4.


L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».


Art. 39

#

Comma 1

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

Comma 2

Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.


Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ne e' definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».


Comma 3

Titolo IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 40

#

Comma 1

Dotazioni organiche

Comma 2

I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Con uno o piu' decreti del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, centrali e periferici, del Ministero, alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, alla definizione dei relativi compiti e funzioni, nonche' all'organizzazione, al funzionamento e alla definizione dei compiti e delle funzioni degli uffici dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 24, comma 5.


Ciascun dirigente di livello generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti assegnati alla propria Direzione, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate da un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento.


Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Art. 41

#

Comma 1

Norme transitorie e abrogazioni

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167. Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, del d.
P.C.M. n. 169 del 2019.


A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsti, dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106.


Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, continuano ad operare i preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale e ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici.


Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.


Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono costituiti i Comitati tecnico-scientifici nella composizione prevista dall'articolo 27. Fino alla costituzione dei predetti Comitati tecnico-scientifici continuano ad operare i precedenti Comitati.


Fino alla costituzione dei Comitati tecnico-scientifici nella composizione prevista dall'articolo 27 e all'elezione dei relativi presidenti continua ad operare il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nominato con decreto del Ministro della cultura 10 febbraio 2023, n. 63. Il presidente e i componenti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 1, commi 1, lettere b) e c), e 2, del predetto decreto ministeriale restano in carica per ulteriori tre anni a decorrere dall'insediamento dei componenti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a).


Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'articolo 40, comma 2, continuano ad operare le Commissioni regionali per il patrimonio culturale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.