DECRETO LEGISLATIVO

Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 368 Anno 1998 GU 26.10.1998 Codice 098G0424

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;368

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali

Comma 2

Nel quadro delle finalita' indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e' istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attivita' culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato.
Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la piu' ampia promozione delle attivita' culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.


Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Art. 2

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Comma 1

Attribuzioni del Ministero

Comma 2

Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).


Art. 3

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Comma 1

Il Ministro

Comma 2

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 2013, N. 71)).


Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal Segretario generale del Ministero.


Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo


Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde altresi' il servizio di controllo interno.


Art. 4

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Comma 1

(( (Organi consultivi). ))

Comma 2

((


La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.


))


Art. 5

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Comma 1

Il segretario generale

Comma 2

Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.


Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.


L'incarico di segretario generale e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368."


Art. 6

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Comma 1

Organizzazione del Ministero

Comma 2

L'organizzazione del Ministero e' stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.


Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonche' agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.


Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalita' tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2 ((...)) e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 29 AGOSTO 2014, N. 171))
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il presente articolo cessa di aver vigore a decorrere dalla data di efficacia del suddetto decreto.


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 29 AGOSTO 2014, N. 171))
((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il presente articolo cessa di aver vigore a decorrere dalla data di efficacia del suddetto decreto.


Art. 9

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Comma 1

Scuole di formazione e studio

Comma 2

Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.


Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.


L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.


Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.


Art. 10

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156 ))


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.


Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalita' e le misure stabilite nei contratti collettivi.


Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 12

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.


Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attivita' culturali.