Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare ed ottimizzare l'attività del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233 ))
Art. 2
#Comma 1
Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
Comma 2
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del
((regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: "con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il Ministro per i beni e le attività culturali esercita" sono inserite le seguenti: "congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri".
((
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.
))
Art. 2-bis
#Comma 1
(( (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei
referendum nell'anno 2005) ))
referendum nell'anno 2005) ))
Comma 2
((
1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.
))
Art. 2-ter
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))
Art. 2-quater
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 2-quinquies
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 2-sexies
#Comma 1
Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari
Comma 2
1.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
.
2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004. n. 311, è abrogato.
3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se
instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.
instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.
Art. 2-septies
#Comma 1
(( (Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo) ))
Comma 2
((
1. Per accelerare l' attuazione del processo di trasferimento di
funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonchè dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Può, inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.
funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonchè dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Può, inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.
))
Art. 2-octies
#Comma 1
(( (Disposizioni in materia di istruzione) ))
Comma 2
((
1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle
funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonchè alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni d1 bilancio.
funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonchè alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni d1 bilancio.
))
Art. 2-novies
#Comma 1
(( (Disposizioni in materia di enti di ricerca) ))
Comma 2
((
1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario
dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))
Art. 2-decies
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156))
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli