Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 2
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 3
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 4
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Art. 5
#Comma 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
(6)
((7))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174 ha disposto (con l'art. 37, comma 2) che "Restano altresì abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 100, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha disposto (con l'art. 100, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Art. 6
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))