Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di ((seicentottantotto)). In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita' normativa nonche' l'attivita' prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Organizzazione del Ministero
Art. 1
#Comma 1
Dipartimenti del Ministero
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Capi dei dipartimenti
Comma 2
I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.
Il capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.
Art. 3
#Comma 1
Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'
E' istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle attivita' e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro ed e' composto dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l'esame parlamentare dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di coordinamento delle attivita' e delle metodologie di integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1, emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione macroeconomica.
E' istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro o dal Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, ed e' composto in via permanente dal Direttore generale delle finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro, e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Comandante generale della Guardia di finanza, nonche', ove invitati, dai responsabili della Societa' generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (Sose S.p.a.), Agenzia delle entrate-riscossione e di altri soggetti e organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle attivita' del Comitato e' assicurato dal Dipartimento delle finanze.
Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3, emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore fiscale.
Comma 2
Capo II - Articolazione dei dipartimenti Sezione I Dipartimento del tesoro
Art. 4
#Comma 1
Competenze del Dipartimento del tesoro
Comma 2
Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale del tesoro».
Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte, che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
((E' assegnato al Dipartimento un posto)) di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze ((di cui alla lettera g) del comma 1 e)) di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche' per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune.
Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera i) ((, attivita' di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento, anche in tema di concorrenza, aiuti di Stato e contenzioso, ivi compreso quello con l'UE)).
((Il dirigente generale)) di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati ((puo' avvalersi)), secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.
Art. 5
#Comma 1
Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro
Comma 2
((
))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
Art. 6
#Comma 1
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
Comma 2
Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento. ((Il Consiglio opera altresi' a supporto del Dipartimento dell'economia.))
Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento ((del tesoro e del Dipartimento dell'economia)). Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei componenti sono stabiliti con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.
((2-bis. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro, sentito il Direttore generale dell'economia))
Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dalle strutture dipartimentali.
Comma 3
((Sezione I-bis)) - ((Dipartimento dell'economia))
Art. 6-bis
#Comma 1
(( (Competenze del Dipartimento dell'economia). ))
Comma 2
((
Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale dell'economia».
Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di coordinamento degli affari legali e gestione del contenzioso, in collaborazione con gli omologhi uffici del Dipartimento del tesoro e di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche', per le esigenze connesse all'attuazione del programma Next Generation EU.
Alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del Direttore generale dell'economia, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita' amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera d), attivita' di comunicazione istituzionale, supporto giuridico e consulenza nelle materie di competenza del Dipartimento.
I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale dell'economia, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale dell'economia.
))
Art. 6-ter
#Comma 1
(( (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento dell'economia). ))
Comma 2
((
))
Comma 3
Sezione II - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Art. 7
#Comma 1
Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Comma 2
Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Ragioniere generale dello Stato».
Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento undici posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, uno per le finalita' di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalita' di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. (1)
Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell'attivita' amministrativa, attivita' tecnica di supporto all'Ufficio del Ragioniere generale dello Stato, supporto giuridico e consulenza legale nelle materie di competenza del Dipartimento, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilita' degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, e' incrementato di due unita'."
Art. 8
#Comma 1
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Comma 2
((
))
Art. 10
#Comma 1
Uffici centrali di bilancio
Comma 2
Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresi' alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento.
Comma 3
Sezione III - Dipartimento delle finanze
Art. 11
#Comma 1
Competenze del Dipartimento delle finanze
Comma 2
Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di «Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attivita' amministrativa; attivita' tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attivita' prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento ((tre)) posti di funzione di livello dirigenziale generale. (1)
Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 4) che "Per le specifiche finalita' di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019 e' incrementato di una unita', i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario".
Comma 3
Sezione IV - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Art. 13
#Comma 1
Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Comma 2
Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualita' dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), compresa la gestione delle relative risorse, nonche' della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalita', di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n).
((
))
Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attivita' prelegislativa e verifica della compatibilita' economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera d), controllo di gestione, relazioni sindacali.
((
I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.
))
Art. 14
#Comma 1
(Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)
Comma 2
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che "all'articolo 14, comma 5, la lettera b) e' soppressa e l'elencazione delle successive lettere e' conseguentemente modificata".
Comma 3
Capo III - Articolazione territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 15
#Comma 1
Uffici di supporto alla giustizia tributaria
Comma 2
Gli Uffici di Segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), sono organi locali del Ministero e svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) si avvalgono dei servizi strumentali e trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.
Art. 16
#Comma 1
Ragionerie territoriali dello Stato
Comma 2
Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.
Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita' in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realta' istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarita' amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresi' le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero.
Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero.
Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, e' assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.
Art. 17
#Comma 1
Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici territoriali
Comma 2
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e' definito il numero e l'articolazione delle Ragionerie territoriali, nonche' il relativo ambito territoriale di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine della realizzazione dei poli logistici.
Comma 3
Capo IV - Disposizioni in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze
Art. 18
#Comma 1
Modifica dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
Comma 2
All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto».
Comma 3
Capo V - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
Art. 19
#Comma 1
(Dotazioni organiche)
Comma 2
La dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 26 LUGLIO 2023, N. 125)).
Comma 3
Capo VI - Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione
Art. 20
#Comma 1
Disposizioni transitorie e comuni
Comma 2
Fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun Dipartimento opera, avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
Art. 21
#Comma 1
Strutture tecniche di coordinamento
Comma 2
Per finalita' che implicano l'azione unitaria di piu' strutture organizzative afferenti a diversi Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere istituite apposite strutture tecniche di coordinamento, di cui il Ministro si avvale per lo studio, l'analisi e l'approfondimento tecnico di specifiche tematiche. Il decreto disciplina le modalita' operative, nonche' la loro composizione e durata, ferme restando le competenze di ciascun Dipartimento e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 22
#Comma 1
Norme finali ed abrogazioni
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, e' abrogato.
Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.