Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
Al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, ai capi delle due sezioni del predetto Ufficio, al vice capo di Gabinetto, al responsabile della segreteria tecnica del Ministro, al capo della segreteria del Ministro, al capo dell'Ufficio del Vice Ministro ed al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
Al segretario particolare del Ministro, ai due esperti di cui all'articolo 10, comma 2, e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro, iscritto nell'apposito albo, e' corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai consiglieri di cui all'articolo 3, comma 1, al Consigliere diplomatico ed all'aiutante di campo spetta una indennita', stabilita con decreto del Ministro, di importo non superiore al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero.
Ai capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, primo periodo, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti rispettivamente indicati nei medesimi commi.
((Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ferma restando la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero, e' riconosciuta un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al 70 per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero)).
Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e' determinato dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la compatibilita', puo', altresi', assegnare o consentire lo svolgimento di funzioni anche gestionali di altri uffici affidati alla loro responsabilita'.