DECRETO LEGISLATIVO

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Numero 545 Anno 1992 GU 13.01.1993 Codice 093G0006

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1



Le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))



Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in ((corti di giustizia tributaria di primo grado)), aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)), aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni. ((27))



Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) nei limiti numerici dei contingenti di personale gia' impiegato negli uffici di segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese.
L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ((27))



In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano. ((27))



Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. ((27))



Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. ((27))



Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. ((27))



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AGGIORNAMENTO (27)



La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 1-bis

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Comma 1

(( (La giurisdizione tributaria). ))

Comma 2

((


La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.


I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater.


3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado))


Art. 2

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Comma 1

La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

Comma 2

A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' preposto un presidente che presiede anche la prima sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivita' svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puo' essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro i quattro anni successivi ((alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente)). (30) (27)


A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.


Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. (27)


Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puo' delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. (27)


A ciascuna sezione e' assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.


Ogni collegio giudicante e' presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.


Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni. (27)


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AGGIORNAMENTO (30)


Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni".


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 3

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Comma 1

I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e delle sezioni


I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)), in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)).


I presidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)), in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)). I vicepresidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purche' in possesso del di- ploma di laurea in giurispridenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)).


I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)), in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)).


I presidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)), in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)). I vicepresidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)).


Art. 4

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Comma 1

(I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado)

Comma 2

La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.


Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.))


La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.


Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.




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AGGIORNAMENTO (30)


Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 aveva precedentemente disposto (con l'art. 18, comma 2, lettera a)) la soppressione della lettera g) del comma 4 del presente articolo a decorrere dal 23/06/2023.


Art. 4-bis

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Comma 1

(( (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami). ))

Comma 2

((


))


Art. 4-ter

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Comma 1

(Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)

Comma 2

Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite con il decreto con il quale e' bandito.


Il concorso e' bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.


La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario e' presentata ((per via telematica)) al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il ((Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)) non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.


In considerazione del numero delle domande, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.


Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano.
Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.


Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo e' aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita', sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.


Art. 4-quater

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Comma 1

(Commissione di concorso)

Comma 2

La commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.


La commissione di concorso e' composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado ((che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado)), da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianita', da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonche' da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianita', nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.


Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.


Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1.


Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni e tra i professori universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.


In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta.


Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.


Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni, se istituite, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.


L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.


Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 4-quinquies

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Comma 1

Nomina e tirocinio del magistrato tributario

Comma 2

I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.


I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio e' assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati ((i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio)), le modalita' di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento delle funzioni giurisdizionali.


Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.


Art. 5

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Comma 1

(( (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado). ))

Comma 2

((


I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.


))


Art. 5-bis

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Comma 1

(Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari)

Comma 2

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalita' separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 ((, o da altri enti pubblici)). Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.


Art. 6

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Comma 1

La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

Comma 2

Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.


I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.


Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.


Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilice il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza ((, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56)).


Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 1, indica una o piu' delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.


Comma 3

Capo II - I COMPONENTI DELLE ((CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO))

Art. 8

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Comma 1

Incompatibilita'

Comma 2

((01.))
((Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)).
1. Non possono essere componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111;
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i).
1-bis Non possono essere componenti di ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la ((corte di giustizia tributaria di primo grado)). Non possono, altresi', essere componenti delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)).
4. I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di appartenenza.


Art. 9

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Comma 1

Procedimenti di nomina dei componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
((


Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonche' alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)).


Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 ((relative alle nomine successive alla prima,)) sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.


Per le ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo. ((27))


((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)).


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 10

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Comma 1

Giuramento

Comma 2

I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".


I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.


I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) prestano giuramento dinanzi al presidente della ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati. ((27))


I presidenti di sezione e gli altri componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati. ((27))


I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 11

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Comma 1

(Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento).


La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. (27)


I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1)), indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di eta'. (27) (36) ((37))


I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi. (27)


I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.


Ferme restando le modalita' indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.


Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di eta' entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta' nel corso dell'anno 2023;
b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2024;
c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2025;
d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026".


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AGGIORNAMENTO (36)


La L. 31 agosto 2022, n. 130, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028".


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AGGIORNAMENTO (37)


La L. 31 agosto 2022, n. 130, come modificata dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027;
b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028".


Art. 12

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Comma 1

Decadenza dall'incarico

Comma 2

La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.


Art. 13

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Comma 1

Trattamento economico dei giudici tributari

Comma 2

Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183.


Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. (27)


La liquidazione dei compensi e' disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari. (27)


I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.


I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.


((3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso spese.))


((32))


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


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AGGIORNAMENTO (32)


Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".


Art. 13-bis

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Comma 1

(( (Trattamento economico dei magistrati tributari). ))

Comma 2

((


Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.


2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale))


Art. 14

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Comma 1

Responsabilita'

Comma 2

Ai componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.


Art. 15

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Comma 1

(Vigilanza e sanzioni disciplinari)

Comma 2

Il presidente di ciascuna ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. ((27))


I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.


Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.


Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave. ((27))


Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 16

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Comma 1

Procedimento disciplinare

Comma 2

Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.


Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.


Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.


Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.


Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione.
L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)).


La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro delle finanze.


Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.


Comma 3

Capo III - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17

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Comma 1

Composizione

Comma 2

Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.


Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.


Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.


I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.


I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili. ((27))


COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 18

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Comma 1

Durata

Comma 2

Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.


I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualita' di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica. ((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 18, comma 4-ter) che "[...] Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e' prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992".


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342))


Art. 20

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Comma 1

Ineleggibilita'

Comma 2

Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione piu' grave dell'ammonimento.


Il componente di ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) sottoposto alla sanzione della censura e' eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli e' stata applicata altra sanzione disciplinare.


Art. 21

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Comma 1

Elezione del consiglio di presidenza

Comma 2

Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. (12) (13)


Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed e' costituito da un presidente di ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresi', i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.


Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su piu' schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza. ((27))


Nessuno puo' presentare piu' di un candidato ne' essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso.
L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullita' di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.


Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresi', il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati e' pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)). Detto elenco e' altresi' affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)). ((27))


Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento. ((27))


Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si da' atto nel processo verbale.


Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 84, comma 3) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2 della stessa legge.


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.L. 30 ottobre 2000, n. 311, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 2000, n. 386, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1 dello stesso D.L. 311/2000.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 22

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Comma 1

(( (Votazioni).))

Comma 2

((


Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.


Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.


Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.


L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.


Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.


))


Art. 23

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Comma 1

Proclamazione degli eletti. Reclami

Comma 2

L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. ((I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.))


I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.


Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.


((


Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.


Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.


))


Art. 24

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Comma 1

Attribuzioni

Comma 2

Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo' disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. (27)


Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza. (27)


I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria. (27)


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.


Art. 24-bis

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Comma 1

(( (Ufficio del massimario nazionale). ))

Comma 2

((


E' istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne e' il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.


Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio e' effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.
L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non e' rinnovabile.


L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le piu' significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.


Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.


Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalita' per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.


L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze.


7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria))


((27))


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.


Art. 25

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Comma 1

Convocazione

Comma 2

Il consiglio di presidenza e' convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.


Art. 26

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Comma 1

Deliberazioni

Comma 2

Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.


Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente.


Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.


Art. 27

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Comma 1

Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza

Comma 2

((I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarita' dell'ufficio)).


((Il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, e' corrisposto:
a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter;
b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del 50 per cento per il presidente.))


((Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)).


Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C. (12) (15)


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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 85, comma 2) che sono ridotte le indennita' di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 2) che sono ridotte le indennita' di cui al presente articolo, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.


Art. 28

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Comma 1

Scioglimento del consiglio di presidenza

Comma 2

Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.


Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.


Art. 29

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Comma 1

Alta sorveglianza

Comma 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facolta' di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza. ((27))


Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 29-bis

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Comma 1

(( (Autonomia contabile del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).


Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale)).


Comma 2

Capo IV - GLI UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 30

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Comma 1

Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza

Comma 2

Il consiglio di presidenza e' assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.


L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, puo' avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.


Art. 31

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Comma 1

Uffici di segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))


E' istituito presso ogni ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nonche' per lo svolgimento di ogni altra attivita' amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.


Art. 32

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Comma 1

Personale addetto agli uffici di segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))


Agli uffici di segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.


Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 e' costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)).


Art. 33

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Comma 1

Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

Comma 2

Al personale addetto agli uffici di segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.


Al personale di cui al comma 1 e' attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'.


L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.


Art. 34

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Comma 1

Amministrazione del personale delle segreterie

Comma 2

Il personale di cui all'art. 32 e' amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione.


Art. 35

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Comma 1

Attribuzioni del personale delle segreterie

Comma 2

I direttori delle segreterie delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessita' del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.


Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.


Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.


Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attivita' connesse e attivita' di ufficiale giudiziario in udienza.


Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36.


Comma 3

Capo V - I SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 36

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Comma 1

Servizi automatizzati

Comma 2

E' istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attivita' degli uffici di segreteria delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.


Al servizio automatizzato di cui al comma 1 e' preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.


Le modalita' di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento.


Art. 37

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Comma 1

Attivita' di indirizzo agli uffici periferici

Comma 2

La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.


La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.


La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attivita' di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.


Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.


Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacita' di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.


Art. 38

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Comma 1

Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi

Comma 2

La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali piu' frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)); essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.


La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo.


Art. 39

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Comma 1

Rilevazioni statistiche

Comma 2

La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonche' ai provvedimenti adottati.


Le modalita' delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento.


Art. 40

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130))


Art. 41

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112)).


Comma 2

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42

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Comma 1

Insediamento delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))


Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima. (4) (5) ((27))


Dalla stessa data sono soppresse le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636.


La ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 e' soppressa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze.


Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, e' differita al 1 ottobre 1994.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413, ha disposto (con l'art. 15, comma 1-bis) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 43

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Comma 1

Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali

Comma 2

((27))


I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo e di secondo grado e della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'art. 7, comma 1, lettera d). ((27))


La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) e' rivolta al Ministro delle finanze con le modalita' ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro. ((27))


Sono formati, per ciascuna ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parita' di punteggio prevale il candidato piu' anziano di eta'. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale e' considerato a tutti gli effetti. ((27))


I componenti delle commissioni di primo e secondo grado gia' aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianita' di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale. (9) ((27))


Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilita' secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.


Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.


Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze. ((27))


I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5. ((27))


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), nonche' su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 SETTEMBRE 1995, N. 403, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1995, N. 495.


Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.


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AGGIORNAMENTO (9)


La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 aprile 1998.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 44

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Comma 1

Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale ((27))


Coloro che sono rimasti a comporre la ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale fino alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell' ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parita' di punteggio, secondo la maggiore anzianita' di eta'. ((27))


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 44-bis

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Comma 1

(Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996)


In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.


Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico e' dovuto, per ogni ricorso definito nella qualita', un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali.


Art. 44-ter

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Comma 1

(( (Modifica delle tabelle).


I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze)).


Art. 45

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Comma 1

Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Comma 2

Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza e' eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell'art. 43. ((27))


Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 46

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Comma 1

Personale addetto alle segreterie delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) soppresse


Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione e' la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili. ((27))


Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' assegnato dal 1 gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma. ((27))


Al personale in servizio presso la segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attivita' della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 47

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Comma 1

Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali

Comma 2

((27))


I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), hanno facolta' di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a pre- stare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali. ((27))


Il personale, che si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32. ((27))


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 48

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Comma 1

Modalita' particolari di inquadramento del personale delle segreterie

Comma 2

Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. E' data tuttavia facolta', in relazione alla necessita' di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397.


Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del di- ploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o piu' sezioni, purche' risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.


Art. 49

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Comma 1

Norme abrogate

Comma 2

A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2. ((27))


Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".


Art. 50

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Comma 1

Regolamenti

Comma 2

I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati ((entro il 28 febbraio 1994)).


Art. 51

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.


Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. ((27))


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AGGIORNAMENTO (27)


La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".