All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' aggiunto il seguente comma: «3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso spese.».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore e decorrenza degli effetti
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1,((comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1), v),)), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.(2)
((Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024.))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 27 marzo 2025 n. 36 (in G.U. 1a s.s. 2/4/2025, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziche' ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".