DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.

Numero 95 Anno 1992 GU 15.02.1992 Codice 092G0135

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;95

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.


Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti.


Art. 2

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

La detenzione e l'attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati sono organizzate e svolte secondo le modalita' previste nel presente decreto in modo da evitare danni alla salute e all'ambiente e di consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia.


L'obbligo di conferimento previsto dal presente decreto non esclude la facolta' per il detentore di cedere gli oli usati ad imprese di altro Stato membro delle Comunita' europee. Sono riconosciute ad ogni effetto del presente decreto le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri delle Comunita' europee alle proprie imprese nazionali per l'attivita' di raccolta ed eliminazione di oli usati. L'importazione e l'esportazione degli oli usati e' soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale.


Art. 3

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Comma 1

Obblighi e divieti

Comma 2

Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla sa- lute e all'ambiente.


L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 2, e' regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed integrazioni, nonche' ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9- bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni e integrazioni.


E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".


Art. 6

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Comma 1

Obblighi dei detentori

Comma 2

E' data facolta' ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.


Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.


Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attivita' propria e i filtri usati.


Le Amministrazioni militari dello Stato hanno facolta' di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprieta', ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".


Art. 9

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Comma 1

Combustione

Comma 2

Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.


E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.


E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione.


Art. 10

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Comma 1

Rigenerazione

Comma 2

Coloro che effettuano attivita' di rigenerazione degli oli usati sono tenuti all'impiego della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, nonche' all'osservanza delle specifiche disposizioni relative alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico idrico e del suolo, e delle ulteriori specifiche disposizioni tecniche di cui all'art. 4 comma 3.


La rigenerazione degli oli usati contenente policlorodifenili o policlorotrifenili o loro miscele puo' essere consentita solo se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i policlorodifenili o i policlorotrifenili oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano ploliclorodifenili o i policlorotrifenili in concentrazione superiori a 25 parti per milione.


Gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non debbono contenere o essere stati contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in quantita' e/o concentrazioni tali da farli classificare come rifiuto tossico nocivo.


Art. 11

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Comma 1

Consorzio obbligatorio degli oli usati

Comma 2

Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti.
Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantita' di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.


Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.


Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.


Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.


Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 6.


Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.


Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.


Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:
il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione e' composto di sedici membri. Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze, nonche' da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati.
Il collegio sindacale e' composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio' autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.


Il Consorzio obbligatorio degli oli usati puo' svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' del Consorzio stesso.


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".


Art. 13

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Comma 1

Obblighi di pubblicita'

Comma 2

Le imprese che immettono oli o basi lubrificanti al consumo sono tenute a riservare nella pubblicita' dei loro prodotti un idoneo spazio per sensibilizzare i consumatori all'esigenza della corretta raccolta o eliminazione degli oli usati.


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".