Le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, non si applicano per i beni acquistati o importati anteriormente al 1 gennaio 1998, dalle societa' ed enti di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 4 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai beni ivi indicati.
All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano alle cooperative agricole a decorrere dal 1 gennaio 2000.".