1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 19-bis sono aggiunti i seguenti:
"Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata,e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
"Art. 19-bis2 (Rettifica della detrazione). - 1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel re- gime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e' eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e' superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e' superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita' immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita' immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.".