Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
proteine animali a basso rischio).
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
7. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonchè a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello dei ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale già in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.
Comma 3
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".
Comma 4
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".
Comma 5
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 78, comma 3-bis) che "Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".
Comma 6
La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 436) che "Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".
Comma 7
La L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l'art. 1, comma 40) che "Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
della protezione civile e divieti previsti da disposizioni
comunitarie))
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
L'indennità è concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;
Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica;
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Art. 7-ter
#Comma 1
Comma 2
6. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, è assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo è finalizzato principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonchè la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma l; articolo 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera b).
7. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonchè il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.
8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.
Comma 3
Art. 7-quater
#Comma 1
Comma 2
"Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.
4. La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.
5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".
"Art. 23. - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.
3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.
4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".
Art. 7-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Il Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di trasformazione e vendita delle imprese operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Veronesi, Ministro della sanità
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bordon, Ministro dell'ambiente
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Gurdasigilli: Fassino