DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Numero 345 Anno 2001 GU 13.09.2001 Codice 001G0402

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-02;345

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".


Il presente regolamento disciplina altresi' l'attuazione della legge alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia".


L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza e' storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela e' il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.


Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell'ambito territoriale, con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si e' pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela.


La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.


Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero dell'interno - Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonche' al Ministero delle comunicazioni, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata.


Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta gia' istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Uso della lingua delle minoranze nelle scuole materne elementari e secondarie di primo grado

Comma 2

Al fine di assicurare l'apprendimento della lingua ammessa a tutela nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, il Ministro della pubblica istruzione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 della legge.


Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 della legge, nell'ambito della propria autonomia, prevista dall'articolo 21, commi 5, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dei criteri di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle universita' delle regioni interessate, possono avviare una fase di sperimentazione con l'attivazione di corsi di insegnamento di cui all'articolo 4 della legge, per una durata massima di tre anni a decorrere dalla comunicazione da parte dei consigli provinciali degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima.


Dalla fase di sperimentazione, di cui al comma 2, sono escluse le istituzioni scolastiche che gia' usano anche in via sperimentale una delle lingue ammesse a tutela.


Art. 3

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Comma 1

Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze

Comma 2

Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica favoriscono le attivita' di ricerca, formazione, aggiornamento professionale ed educazione permanente a sostegno delle finalita' della legge. Essi, in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni universitarie e scolastiche delle regioni interessate; nell'ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge.


Art. 4

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Comma 1

Uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunita' montane, province e regioni

Comma 2

Gli statuti ed i regolamenti degli enti locali ed i regolamenti interni dei consigli regionali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, stabiliscono le forme e le modalita' degli interventi in lingua minoritaria da parte dei membri degli organi elettivi.


Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge, l'ente locale o la regione assicurano la presenza di personale interprete qualificato.


La presenza della condizione, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, deve risultare da apposite deliberazioni emanate dagli organi deliberanti.


Art. 5

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Comma 1

Pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella lingua ammessa a tutela

Comma 2

I comuni nei territori individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge, si avvalgono di traduttori qualificati per la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici non territoriali.


Art. 6

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Comma 1

Uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni

Comma 2

In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignita' grafica.


Le amministrazioni pubbliche interessate, anche di concerto e nel quadro di un programma di misure tra loro coerenti, sentite le istituzioni di cui all'articolo 16 della legge, e nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, valutano l'opportunita' di modulare gli interventi finanziari ed organizzativi secondo esigenze omogenee connesse alla tutela della lingua.


Gli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per la finalita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge, possono anche stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, universita', ed altri soggetti istituzionali o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge, ovvero consorziarsi tra loro per le suddette medesime finalita'.


Per gli atti aventi effetti giuridici ha efficacia solo il testo in lingua italiana. In attuazione dell'articolo 9 della legge, gli enti locali, nei cui territori si applicano le disposizioni di tutela, disciplinano l'uso scritto ed orale della lingua ammessa a tutela nelle rispettive amministrazioni. Tutte le forme di pubblicita' degli atti previsti da leggi sono effettuate in lingua italiana, ferma la possibilita' di effettuarle anche nella lingua ammessa a tutela.


Art. 7

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Comma 1

Riconoscimento del diritto al ripristino dei nomi originari

Comma 2

La domanda, il provvedimento, le copie relative, gli scritti e i documenti prodotti ai fini dell'articolo 11 della legge sono esenti da ogni tassa. Copia del decreto di ripristino del nome o del cognome e' trasmessa dal prefetto al sindaco del comune di residenza, che ne da' comunicazione agli uffici e alle amministrazioni interessati, nonche' all'ufficiale dello stato civile, perche' si provveda alle annotazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, limitatamente, per quanto concerne i discendenti maggiorenni, a coloro che abbiano prestato il proprio consenso. Il consenso e' prestato mediante esplicita dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identita' che viene allegata alla domanda.


Art. 8

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Comma 1

Procedure di finanziamento

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio, i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato consultivo di cui all'articolo 12 del presente regolamento e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge, quantificando contestualmente il fabbisogno. (2) ((4))


Gli enti locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie locali trasmettono, alle regioni di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge, quantificando contestualmente il fabbisogno. (2) ((4))


Ai fini della istruttoria relativa alle richieste di finanziamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, stipula con le regioni interessate per territorio specifici protocolli d'intesa in ordine ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 3. Detti protocolli possono prevedere che l'erogazione dei finanziamenti avvenga per il tramite delle regioni stesse.


Ciascuna regione di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti di cui al comma 3, con le modalita' previste dai protocolli d'intesa, corredati delle proprie osservazioni, con particolare riguardo alla compatibilita', nonche' alla coerenza dei progetti stessi con la legislazione regionale eventualmente piu' favorevole in materia. Congiuntamente a detti progetti la regione unisce quello relativo agli interventi regionali. ((4))


Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ripartite le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge.


Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla liquidazione delle somme spettanti ed al loro trasferimento ai soggetti di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle modalita' previste dal presente articolo.


Le regioni provvedono entro sessanta giorni al trasferimento deifondi spettanti ai soggetti che hanno trasmesso i progetti degli interventi ai sensi del comma 3.


Qualora una o piu' regioni non aderiscano ai protocolli d'intesa di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, provvede direttamente all'espletamento dei compiti relativi all'istruttoria dei progetti ed alla relativa erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 3, i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa nel termine di cui al comma 3.


La rendicontazione prevista dall'articolo 15, comma 3, della legge deve essere accompagnata da una relazione esplicativa dei motivi degli interventi che si intendono realizzare e di quelli attuati nell'anno precedente, e dei risultati conseguiti.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, covertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finaziario 2002, i termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono differiti al 10 agosto 2002.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attivita' della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, e' differito al 31 agosto 2023.


Art. 9

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Comma 1

Toponomastica

Comma 2

L'applicazione dell'articolo 10 della legge, e' disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati.


Nel caso siano previsti segnali indicatori di localita' anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del codice della strada, con pari dignita' grafica delle due lingue.


Art. 10

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Comma 1

Interpreti e traduttori

Comma 2

In materia di incarichi agli interpreti e ai traduttori, si applicano le disposizioni vigenti legislative e contrattuali, anche sotto il profilo del trattamento economico.


Art. 11

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Comma 1

Contratto di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

Comma 2

Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 12 della legge, la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della societa' stessa cui sono attribuite le attivita' di tutela della minoranza, nonche' il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.


La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1.


Art. 12

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Comma 1

Comitato tecnico consultivo

Comma 2

Il Ministro per gli affari regionali almeno due volte l'anno consulta, ai fini della applicazione della legge, l'apposito Comitato tecnico consultivo, istituito con proprio decreto il 17 marzo 2000.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, sono fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo articolo 8 sono fissati, rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino alla completa operativita' della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia".


Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento e' sottoposto a revisione. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 8-octies, comma 1) che i termini di cui al presente articolo sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo.