Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in seguito denominata "legge".
Il presente regolamento disciplina altresi' l'attuazione della legge alla minoranza linguistica slovena, con riferimento alle disposizioni della legge medesima che trovano ancora applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena dalla regione Friuli-Venezia Giulia".
L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica previste dalla legge coincide con il territorio in cui la minoranza e' storicamente radicata e in cui la lingua ammessa a tutela e' il modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica.
Entro novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, i consigli provinciali, sentiti i comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione dell'ambito territoriale, con atto motivato. Lo stesso termine decorre dalla comunicazione dei risultati della avvenuta consultazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge, con la quale la popolazione residente nel comune si e' pronunciata favorevolmente alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela.
La presenza della minoranza si presume quando il comune o parte di esso sia incluso nella delimitazione territoriale operata da una legge statale o regionale anteriore alla data di entrata in vigore della legge e che si riferisca esclusivamente alle lingue ammesse a tutela dall'articolo 2 della legge stessa.
Entro quindici giorni dalla adozione dei provvedimenti di delimitazione territoriale o di variazione di essa i presidenti dei consigli provinciali ne danno comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero dell'interno - Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonche' al Ministero delle comunicazioni, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alla regione interessata.
Le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge medesima, entro quindici giorni dalla costituzione degli organismi di coordinamento e di proposta ne danno comunicazione, per il riconoscimento, alle amministrazioni previste al comma 4 del presente articolo. Per gli organismi di coordinamento e di proposta gia' istituiti dalle minoranze, la comunicazione avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dal presente regolamento.