Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/11/2004, n. 265 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
b) al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 1, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
Comma 1
Art. 7
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
"2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
Art. 7-bis
#Comma 1
casco protettivo nella pratica dello sci
alpino e dello snowboard).))
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
indispensabili
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
competenza dell'ex Agensud
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
per le strutture ricettive esistenti
Comma 2
completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di -adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Comma 3
Comma 4
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/11/2004, n. 265 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-bis
#Comma 1
Venezia ed alle emissioni in atmosfera).))
Comma 2
Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro i1 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".
Art. 19-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-quinquies
#Comma 1
programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica).))
Comma 2
Art. 19-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-septies
#Comma 1
Comma 2
"Art. 23-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992"))
Art. 19-octies
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-novies
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-decies
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli