DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266

Numero 266 Anno 2004 GU 10.11.2004 Codice 004G0301

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonchè per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica

Art. 2

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Comma 1

Servizio civile

Art. 3

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Comma 1

Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi

Comma 2

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/11/2004, n. 265 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 4

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Comma 1

Ente irriguo umbro-toscano

Comma 2

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "è prorogato di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di quattro anni".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

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Comma 1

Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli

Comma 2

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:
((a) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"))
;
b) al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 1, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

Art. 6

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Comma 1

Trattamento di dati personali

Comma 2

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005".

Art. 7

Comma 1

Art. 7

Codice della strada
2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
((semirimorchi))
adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale
((ONU/ECE 104))
. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.";
b) il comma 2-ter è
((sostituito))
dal seguente:
"2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

Art. 7-bis

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Comma 1

(((Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del
casco protettivo nella pratica dello sci
alpino e dello snowboard).))

Art. 8

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Comma 1

Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti
indispensabili

Art. 9

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Comma 1

Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

Comma 2

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.
((4))
1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.
1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 10

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Comma 1

Personale docente e non docente universitario

Art. 11

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Comma 1

Programma Socrates

Comma 2

1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

Art. 12

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Comma 1

Consorzi agrari

Comma 2

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005".
1-bis. Decorso il termine
((di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni))
, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta
((, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,))
la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell' esercizio provvisorio dell'impresa.
((
1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
))

Art. 12-bis

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Comma 1

Proroga di termini in materia di allevamento di animali

Comma 2

1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma I, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2006, N. 300, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2007, N. 17))
.
3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "
((31 luglio 2008))
";
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 28 DICEMBRE 2006, N. 300, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2007, N. 17))
.

Art. 12-ter

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Comma 1

(( (Proroga di termine in materia di pesca).))

Art. 13

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Comma 1

Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di
competenza dell'ex Agensud

Comma 2

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
(( 1-bis Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data))

Art. 14

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Comma 1

Adeguamenti alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive esistenti

Comma 2

1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005. (3)
((5))
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il
completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di -adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005. "

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005."

Art. 15

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Comma 1

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

Art. 16

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Comma 1

Canoni demaniali marittimi

Art. 17

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Comma 1

Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006

Comma 2

1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per il periodo 2000-2004" sono sostituite dalle seguenti:"per il periodo 2000-2006".

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/11/2004, n. 265 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 18

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Comma 1

Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

Comma 2

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies
((dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni))
, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

Art. 18-bis

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Art. 19

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Comma 1

Tutela della salute dei non fumatori

Art. 19-bis

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Comma 1

(( (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a
Venezia ed alle emissioni in atmosfera).))

Comma 2

((
1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5.
Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro i1 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".
2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
))

Art. 19-ter

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Comma 1

(( (Società cooperative).))

Comma 2

((
1. Al settimo comma dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2005".
2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.
))

Art. 19-quater

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Comma 1

(( (Norme per la sicurezza degli impianti).))

Art. 19-quinquies

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Comma 1

(( (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di
programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica).))

Art. 19-sexies

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Comma 1

(( (Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile).))

Comma 2

((
1. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225))

Art. 19-septies

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Comma 2

((1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente:
"Art. 23-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992"))

Art. 19-octies

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Comma 1

(( (Denunce dei pozzi).))

Comma 2

((1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreta legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"))

Art. 19-novies

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Comma 1

(( (Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche).))

Art. 19-decies

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Comma 1

(( (Consigli degli ordini professionali).))

Art. 20

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2004
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli