DECRETO LEGISLATIVO

Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole.

Numero 121 Anno 1948 GU 15.03.1948 Codice 048U0121

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-05;121

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - Opere varie di competenza del Ministero dei lavori pubblici nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Art. 1

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Comma 1

Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Paglie, Basilicata, Calabria e Sardegna e nei territori dei Comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone, nonche' dell'Isola d'Elba, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, e' autorizzata la spesa di L. 18.000.000.000.
Detta spesa sara' iscritta per L. 6.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per L. 12.000.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.


Art. 2

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Comma 1

A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni nei limiti sottoindicati:
1) per opere stradali........................... L. 3.900.000.000 2) per opere marittime.......................... " 5.000.000.000 3) per acquedotti ed altre opere igieniche e sa-
nitarie........................................... " 6.500.000.000 4) per la riparazione e ricostruzione degli edi-
fici di culto e di quelli degli enti pubblici di
assistenza e beneficenza danneggiati o distrutti
da offese belliche a norma del decreto legislativo
Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35
, modificato
dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 maggio 1947, n. 649
...................... " 500.000.000
5) per la costruzione ed il completamento di e
difici scolastici................................. " 1.000.000.000 6) per opere di consolidamento di abitati....... " 100.000.000
7) per la concessione del concorso dello Stato
per la costruzione di case popolari a norma del-
l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvi-
sorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modifica-
to dai decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600
............. L. 1.000.000.000


Art. 3

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Comma 1

Sul limite di L. 3.900.000.000 di cui al n. 1 del precedente art. 2 ((gravera' la spesa di L. 2.500.000.000...)) per contributi straordinari all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.


Art. 4

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Comma 1

Sul limite di L. 6.500.000.000 fissato col precedente art. 2, n. 3, graveranno fino alla concorrenza di L. 700.000.000 le spese per l'esecuzione di opere a cura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese concernenti il completamento ed il miglioramento della rete principale dell'acquedotto pugliese e delle relative diramazioni, nonche' la costruzione della nuova diramazione per il comune di Orsara di Puglia ((ed il completamento, consolidamento e ripristino degli acquedotti della Basilicata gestiti dall'Ente medesimo in base alla legge 28 maggio 1942, n. 664)).
Entro il limite suddetto, il Ministero dei lavori pubblici assumera' impegni in base a preventivi che l'Ente sottoporra', all'approvazione del Ministero stesso. Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.
Sul predetto fondo di L. 6.500.000.000 possono altresi' essere assunti impegni, fino al limite di L. 265.000.000, per il finanziamento, a totale carico dello Stato, delle opere di completamento necessarie per il ripristino degli impianti dell'Ente autonomo Volturno danneggiati da azioni belliche.


Art. 5

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Comma 1

Per la concessione del contributo in annualita' sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al n. 7 dell'art. 2 possono essere assunti impegni fino al limite di L. 30.000.000.


Art. 6

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Comma 1

Il Ministero dei lavori pubblici puo', sul limite di spesa di cui al n. 4 del precedente art. 2, concedere il contributo di L. 10.000.000 per la riparazione dei danni di guerra alla "Casa del portuale" di Bari, rimanendo escluso ogni altro contributo che possa, spettare a termini di legge.
I relativi lavori saranno eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici.


Comma 2

TITOLO II - Opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Art. 7

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Comma 1

Salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole nelle regioni e territori di cui al precedente art. 1 e' autorizzata la spesa di L. 17.000.000.000 cosi' ripartiti:
a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani, L. 10.000.000.000;
b) per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici, L. 500.000.000;
c) per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione, L. 4.500.000.000;
d) per la concessione dei sussidi nelle spese di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, di cui al successivo art. 8, L. 1.000.000.000;
e) per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, e per le spese relative all'assistenza tecnica e alla vigilanza di cui all'art. 11 del decreto stesso, L. 500.000.000;
f) per apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa per l'acquisto, trasformazione e lottizzazione di terreni per la costituzione della piccola proprieta' contadina, di cui al successivo art. 9, L. 500.000.000.
Sul fondo di cui alla precedente, lettera a) L. 500 milioni sono destinate all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in Sicilia.
La spesa di L. 17.000.000.000 di cui sopra sara' iscritta per L. 5.500.000.000 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1947-1948, delle quali L. 500.000.000 per opere pubbliche di bonifica in Sicilia e per L. 11.500.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.


Art. 8

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Comma 1

Limitatamente alle regioni e territori di cui agli articoli 1 e 11, per i lavori di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' concedere sussidi fino al 50% della spesa e per un importo complessivo di sussidi fino alla somma di L. 1.000.000.000 di cui alla lettera d) dell'art. 7.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 27 ottobre 1949, n. 851 ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "L'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta, di L. 26.000.000."


Art. 9

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Comma 1

E' istituita una Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.
La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita, a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.
Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa.


Comma 2

TITOLO III - Opere ferroviarie a cura del Ministero dei trasporti.

Art. 10

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Comma 1

Per l'esecuzione, nei territori di cui all'art. 1 ed in Sicilia di opere ferroviarie a cura del Ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato e Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000.
Con decreti del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, sara' provveduto al riparto della spesa di cui al comma precedente fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.


Comma 2

TITOLO IV - Opere pubbliche varie e opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, comprese le irrigazioni in Sicilia.

Art. 11

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Comma 1

Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito in Sicilia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, nonche' per la concessione di sussidi a norma del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, sull'alloggio dei senza tetto, e' autorizzata la spesa di L. 11.200.000.000.
Per la concessione del concorso dello Stato nella spesa di costruzione di case popolari in Sicilia a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, e' autorizzata la spesa di L. 800.000.000.
Le somme di cui ai precedenti comma saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 3.438.000.000 nell'esercizio 1947-48, per L. 5.000.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per L. 3 miliardi e 562 milioni nell'esercizio 1949-50.
Per la concessione del contributo in annualita' sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere assunti impegni fino al limite di L. 24.000.000.


Art. 12

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Comma 1

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, comprese quelle di irrigazione in Sicilia, e' autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000, di cui L. 5.000.000.000 per opere pubbliche di bonifica e di L. 1.000.000.000 per quelle di miglioramento fondiario.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1947-48, per L. 3.000.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1949-50.


Art. 13

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Comma 1

Per gli scopi di cui ai due precedenti articoli e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 2.000.000.000.
Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'attribuzione di questa spesa ai singoli gruppi di opere e' la fissazione dei limiti di impegno relativi saranno determinati con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro.
Sul fondo di L. 2.000.000.000 di cui al primo comma, del presente articolo possono essere assunti impegni fino al limite di L. 562.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento per gli alloggi popolari per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia, di cui alla legge 23 gennaio 1941, n. 113, nonche' per l'esecuzione delle opere di pubblica utilita' nei villaggi e sobborghi per gli zolfatari in Sicilia di cui alla legge 30 marzo 1941, n. 480.
Ai lavori di completamento degli alloggi predetti si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, e successive modificazioni.
La indicata spesa complessiva di L. 2.000.000.000 sara' iscritta per L. 562.000.000 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1947-48 e per le residue L. 1.438.000.000 nei competenti stati di previsione dello stesso Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1949-50.


Art. 14

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Comma 1

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, si procedera' di intesa con la Regione siciliana.
In sede di determinazione del contributo di solidarieta' nazionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50, sara' tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.


Comma 2

TITOLO V - Provvedimenti relativi all'industrializzazione nelle Regioni e territori di cui ai titoli I e IV.

Art. 15

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Comma 1

Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenenti disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 9. - Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'art. 1, finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo seguente sino al complessivo importo rispettivamente di L. 6.200.000.000, di L. 3.000.000.000 e di L. 800.000.000.
Presso le dette Sezioni sono costituiti fondi di garanzia per un ammontare complessivo di L. 10.000.000.000, di cui L. 6.200.000.000 per il Banco di Napoli, L. 3 miliardi per il Banco di Sicilia e di L. 800.000.000 per il Banco di Sardegna, fondi che potranno essere utilizzati per la concessione di operazioni di credito previste dal primo comma del presente articolo.
Nulla e' innovato alle disposizioni speciali relative ai finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, ed al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni".
"Art. 10. - Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4% e per una durata massima di dieci anni.
La perdita, accertata su ciascuna operazione e' addebitata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo, nella misura del 70% della perdita stessa. Il residuo del 30% e' a carico del conto economico delle tre Sezioni.
La somma di L. 10.000.000.000 per la costituzione dei fondi di garanzia, di cui all'art. 9, e' intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate eguali di cinque miliardi ciascuna, rispettivamente negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 e viene ripartita alle tre Sezioni in proporzione delle assegnazioni alle stesse spettanti a norma di detto articolo.
Le modalita' per la concessione dei contributi previsti dal primo comma del presente articolo nonche' i termini e le condizioni per la restituzione, da parte delle tre Sezioni, delle somme loro anticipate, dal Tesoro dello Stato, a norma del comma precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e commercio".


Comma 2

TITOLO VI - Disposizioni varie

Art. 16

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Comma 1

Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli enti pubblici di assistenza, previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia, previsto un trattamento piu' favorevole da leggi speciali vigenti.


Art. 17

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Comma 1

I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.


Art. 18

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Comma 1

Con decreti del Ministro per il tesoro, sara' provveduto, in relazione alle effettive necessita', ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti, nonche' alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Con gli stessi decreti, per quanto concerne il Ministero dei lavori pubblici, sara' stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione delle opere di propria competenza.


Art. 19

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Comma 1

Il presente decreto entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.