DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre

Numero 40 Anno 2012 GU 13.04.2012 Codice 012G0059

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-24;40

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Testo vigente

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Art. 6

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Comma 1

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali

Comma 2

All'articolo 1059 del decreto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita' militare per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneita' privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».


Art. 9

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Comma 1

Modifiche del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'adempimento dei compiti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.