All'articolo 1059 del decreto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita' militare per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneita' privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».
Testo vigente
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Modifiche del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
Comma 2
All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare», sono inserite, in fine, le seguenti: «, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice dell'ordinamento militare'».
Art. 10
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'adempimento dei compiti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.