DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012

Numero 70 Anno 2013 GU 24.06.2013 Codice 13G00112

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE

Art. 1

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Comma 1

Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica

Comma 2

La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole», costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'.


Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.


Non rientrano nel Sistema unico le attivita' di formazione e reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.


Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni del presente regolamento.


Resta ferma per il Ministero degli affari esteri, nell'ambito dell'istituto diplomatico «Mario Toscano», l'attivita' di aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al servizio all'estero del proprio personale.


Art. 2

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Comma 1

Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione

Comma 2

E' istituito un «Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato», con il compito di definire gli indirizzi e l'operativita' del Sistema unico.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.


Il Comitato, con uno o piu' regolamenti, disciplina il proprio funzionamento in conformita' con le indicazioni generali contenute nel presente regolamento.


Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti provvedimenti.


L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale organismo e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.


Comma 3

Titolo II - RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Art. 3

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Comma 1

Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici

Comma 2

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici». Il Piano e' elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici, nonche' sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano e' predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno successivo a quello di elaborazione ed e' approvato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.


Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica per quanto concerne il reclutamento dei funzionari e il numero dei posti e i relativi profili professionali destinati al reclutamento da parte delle singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della carriera prefettizia, nonche' del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti e' inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni.


Le modalita' di reclutamento del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' le modalita' di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono regolate dalle disposizioni vigenti.


Art. 4

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Comma 1

Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici

Comma 2

L'accesso alle aree funzionali per le quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonche' alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, universita' ed AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni legislative speciali.


Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi.


Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.


Art. 5

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Comma 1

Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari

Comma 2

Le modalita' di svolgimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Le modalita' di svolgimento del corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la responsabilita' dei singoli moduli formativi in funzione della specializzazione di ciascuna struttura.


Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternita' o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.


Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento ed abbiano frequentato almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).


Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalita' di svolgimento della formazione specialistica, anche avvalendosi delle Scuole di riferimento.


A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, basato sugli ambiti di competenza dell'amministrazione presso la quale sara' assegnato il candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.


Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali delle Scuole del Sistema unico e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.


Art. 6

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Comma 1

Trattamento economico degli allievi al corso-concorso per funzionari

Comma 2

Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che bandiscono il corso-concorso corrispondono una borsa di studio stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.


Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.


Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono il corso-concorso con riconoscimento dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge.


Art. 7

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Comma 1

Reclutamento dei dirigenti

Comma 2

Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.


Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso universita' italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea.


Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalita' determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.


La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al cinquanta per cento.


Art. 8

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Comma 1

Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari

Comma 2

La programmazione della formazione e' ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.


A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno.


Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.


Le Scuole erogano l'attivita' formativa di competenza in conformita' con quanto stabilito dal Programma triennale.


Art. 9

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Comma 1

Disponibilita' gratuita delle strutture pubbliche


Le Scuole del Sistema unico favoriscono l'uso gratuito delle proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di appartenenza, in conformita' con il criterio generale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95.


Art. 10

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Comma 1

Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici

Comma 2

I corsi e le attivita' inseriti nel Programma triennale di cui all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei bilanci delle scuole di formazione.


Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale, possono essere previste, altresi', attivita' di formazione a spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.


Art. 11

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Comma 1

Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati

Comma 2

La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico, sulla base dell'attivita' di coordinamento svolta dal Comitato di cui all'articolo 2, definiscono accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo svolgimento di attivita' formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.


Le convenzioni con gli enti territoriali nonche' con i soggetti privati rientrano tra le attivita' formative inserite nel programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attivita' formative, possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attivita' di reclutamento e formazione gia' organizzate dalle Scuole del Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 8.


Art. 12

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Comma 1

Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico

Comma 2

Le attivita' di formazione di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 1 rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.


Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma triennale di cui all'articolo 8 e l'offerta del soggetto esterno risulti piu' conveniente e vantaggiosa delle attivita' di formazione con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima programmazione triennale.


La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.


Art. 13

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Comma 1

Collaborazione con le universita'
e altri istituti di formazione


Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme di collaborazione con le universita' italiane e straniere e con altri istituti di formazione.


Le modalita' e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La scelta delle universita' e degli istituti di formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.


Comma 2

Titolo III - CORPO DOCENTE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE

Art. 14

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Comma 1

Incarichi di docenza

Comma 2

Le modalita' di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalita' meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza.
Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 e' definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.


Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 15

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Comma 1

Impiego coordinato di docenti

Comma 2

I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 14, comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilita' di destinare il docente ad attivita' formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.


Art. 16

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Comma 1

Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione

Comma 2

La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e' effettuata dal Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio provvedimento.


I docenti incaricati di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra esperti di comprovata professionalita', anche stranieri.


Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualita' didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, puo' avvalersi di docenti interni in qualita' di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non puo' essere superiore a cinque.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)).


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)).


Art. 17

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Comma 1

Norma transitoria

Art. 19

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Comma 1

Invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.