DECRETO LEGISLATIVO

Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0190)

Numero 178 Anno 2009 GU 14.12.2009 Codice 009G0190

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto provvede al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata: «Scuola» sulla base di quanto disposto dall'articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69.


Art. 2

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Comma 1

Natura e finalita'

Comma 2

La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitivita' del sistema economico e produttivo italiano.


La Scuola e' dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola e' iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.


Art. 3

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Comma 1

Compiti

Comma 2

2. La Scuola puo' promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.


La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalita'.


((


Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della pubblica amministrazione, nonche' di integrare il sistema della formazione universitaria, postuniversitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre piu' qualificato nella pubblica amministrazione, la Scuola puo' prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche di corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


3-ter. La Scuola, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l'ateneo di appartenenza secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto compatibili, puo' altresi' emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della pubblica amministrazione, in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita', nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70))


Art. 6

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Comma 1

(Il Comitato di gestione)

Comma 2

Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede, ((dal Vicepresidente,)) dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non danno titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.


Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonche' il rendiconto consuntivo annuale proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.


Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.


Art. 7

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Comma 1

Il Presidente

Comma 2

Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca.


Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.


Il Presidente e' vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico di cui al comma 4, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attivita' di partenariato con Universita' e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.


Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attivita' formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.


((


Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.


4-ter. Il Vicepresidente e' scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente puo' essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, e' svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni))


Art. 8

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Comma 1

(Segretario Generale)

Comma 2

((1. Il Segretario generale e' nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' aumentata di una unita' dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e puo' essere confermato))


Art. 9

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Comma 1

Responsabili di settore

Comma 2

La Scuola e' strutturata in settori di attivita' per un numero massimo di quattro.


I responsabili di ciascun settore di attivita' sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati.


Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attivita' organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il ((Segretario Generale)).


La durata degli incarichi dei responsabili di settore e' stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.


I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.


Art. 10

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Comma 1

I docenti della scuola

Comma 2

I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile.
Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'articolo 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.


I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.


La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attivita' di insegnamento e puo' conferire a persone di comprovata professionalita' incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.


Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti dal Presidente, sentiti il ((Segretario Generale)) e i responsabili di settore, con le modalita' stabilite nelle delibere di nomina.


Art. 11

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Comma 1

Altri incarichi

Comma 2

La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.


Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a stipulare, fino al ((31 marzo 2023)), contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unita', previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.


Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.


Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Segretario Generale.


La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere prioritariamente valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023.


Art. 12

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Comma 1

Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione

Comma 2

La Scuola ha sede in Roma. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale.


Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata o di un polo formativo avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato.


Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti ((della Scuola)) quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.


Art. 13

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Comma 1

Personale non docente

Comma 2

Il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalita' stabilite con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.


Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attivita' previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unita' di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unita' di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.


Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attivita' istituzionali della Scuola stessa, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.


Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non puo' superare le venti unita' della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unita' per le attivita' di supporto alla didattica e dieci unita' per le attivita' di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.


La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non puo' essere superiore a trentasei mesi.


Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.


Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' aumentata di due unita' dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, ((fino al 31 dicembre 2029 puo' essere conferito un incarico dirigenziale)) ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.


La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.


Art. 14

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Comma 1

Trattamento economico

Comma 2

Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2022, N. 79)).


((1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalita' di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente e' autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023))


I responsabili di settore conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di settore e' incrementato da un'indennita' di funzione stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.


Art. 15

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Comma 1

Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario

Comma 2

Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.


Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato. ((6))


La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attivita' resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilita' speciale.


Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa e' esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, e' approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.


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AGGIORNAMENTO (6)


E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 9-7-2013 a seguito della soppressione della lettera m) dell'art. 5, comma 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, che disponeva la modifica del comma 2 del presente articolo, ad opera della L. 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del D.L. medesimo.


Art. 16

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Comma 1

Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola

Comma 2

La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di gestione un programma di massima delle attivita' della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione, il programma e' trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione ((...)).


Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attivita' generatrici di reddito, nonche' derivanti da donazioni e liberalita'.


Sono in ogni caso a carico del contributo finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.


In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonche' di specifiche finalita' previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione e' determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento secondo criteri fissati con apposita delibera.


I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi, entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Comma 3

Capo V - Disposizioni finali

Art. 17

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Comma 1

Norme suppletive e comparto di contrattazione

Art. 18

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Comma 1

Diritti di proprieta' intellettuale ed attivita' per conto terzi

Comma 2

Su proposta del Presidente ((, d'intesa con il Segretario Generale,)), con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attivita' istituzionali in base alla normativa vigente.


Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresi' definiti le modalita' ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.


Art. 19

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Comma 1

Abrogazioni