Finalita'
Il presente decreto stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario nonche' a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari.
DECRETO LEGISLATIVO
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;50
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Preambolo
Art. 1
#Comma 1
Finalita'
Il presente decreto stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario nonche' a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario, che e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale e riguarda i requisiti di sicurezza del sistema nel suo complesso, compresa la gestione sicura dell'infrastruttura e del traffico, nonche' l'interazione fra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altri soggetti nel sistema ferroviario.
Restano ferme le specifiche competenze del Ministero dell'interno in materia di soccorso pubblico, difesa civile, prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili ed i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, con particolare riferimento alle condizioni all'interno delle aree di cantiere.
Le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali ordinariamente espletati con distanziamento regolato da segnali, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, sono da considerarsi isolate le reti che non figurano nell'Allegato A di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2016. A tali reti e ai soggetti che operano su di esse, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. Le modalita' applicative degli articoli 6, 8, 13 e 17 sono disciplinate dall'ANSFISA, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera bb). Sulle reti in cui esiste un solo soggetto integrato che gestisce l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in esclusiva sulla propria rete, i compiti e le responsabilita' che il presente decreto attribuisce ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Per le infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11. L'ANSFISA, tenendo conto delle caratteristiche delle ferrovie turistiche in base alla tratta ferroviaria, ai rotabili e al servizio di trasporto, indica le modalita' applicative delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 8, 13 e 17.
Comma 3
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Nel caso di scambio di veicoli tra imprese ferroviarie, i soggetti interessati condividono tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento sicuro dell'esercizio, compresi, almeno, la situazione e la storia del veicolo interessato, elementi dei dossier di manutenzione ai fini della tracciabilita', la tracciabilita' delle operazioni di carico e le lettere di vettura. I protocolli di relazione per lo scambio di informazioni tra i vari soggetti interessati sono stabiliti nei contratti o accordi tra le parti.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Per facilitare la valutazione della realizzazione degli obiettivi comuni di sicurezza (Common safety target - CST), di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/798, e consentire il monitoraggio dell'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce le informazioni sugli indicatori comuni di sicurezza (Common safety indicator - CSI) indicati nell'allegato I al presente decreto, mediante le relazioni di cui all'articolo 19.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANSFISA e le altre autorita' nazionali eventualmente interessate apportano le necessarie modifiche alle norme nazionali di rispettiva competenza, nel rispetto dei metodi comuni di sicurezza (CSM) e delle modifiche agli stessi anche per attuare almeno gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) ed ogni CST riveduto, secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi. Tali modifiche sono considerate nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani annuali di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).
L'ANSFISA notifica alla Commissione europea le norme di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Prima della prevista introduzione nel sistema giuridico di una nuova norma, i soggetti di cui al comma 3 presentano il relativo progetto alla Commissione europea e all'ERA affinche' lo esaminino, motivandone l'introduzione, tramite il sistema informatico appropriato, in conformita' all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, entro i termini di cui all'articolo 25, comma 1, di detto regolamento. Inoltre provvedono affinche' il progetto di norma sia sufficientemente sviluppato per consentire all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell'articolo 25, comma 2, del regolamento (UE) 2016/796.
In caso di misure preventive d'urgenza, l'ANSFISA puo' adottare e applicare una nuova norma immediatamente. L'ANSFISA notifica tale norma conformemente all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2016/796, che e' soggetta alla valutazione dell'ERA conformemente all'articolo 26, commi 1, 2 e 5 del suddetto regolamento.
L'ANSFISA notifica alla Commissione europea e all'ERA le norme nazionali adottate, utilizzando il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, per il tramite dell'ANSFISA, affinche' le norme nazionali in vigore siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e redatte in termini comprensibili a tutte le parti interessate.
Norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate, ma in tal caso, sono riportate nel registro dell'infrastruttura di cui al decreto legislativo interoperabilita' ferroviaria e, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, sono pubblicate in altri luoghi specificati dal prospetto informativo della rete.
Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo non sono soggette alla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Fatto salvo il comma 8, le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini del presente decreto.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza (SGS) al fine di garantire che il sistema ferroviario raggiunga almeno i CST, sia conforme ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM e le norme nazionali.
Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) e' documentato in tutti i suoi elementi pertinenti e descrive, in particolare, la ripartizione delle responsabilita' in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. L'SGS indica come il controllo e' garantito da parte della direzione a diversi livelli, come sono coinvolti il personale e i rispettivi rappresentanti a tutti i livelli e in che modo e' promosso il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza stesso. Inoltre, e' necessario un chiaro impegno ad applicare in modo coerente le conoscenze e i metodi per la valutazione del rischio derivante dal fattore umano. Tramite il sistema di gestione della sicurezza, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie promuovono una cultura di reciproca fiducia e apprendimento, nella quale il personale e' incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza e, allo stesso tempo, e' garantita la riservatezza.
I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie includono nel sistema di gestione della sicurezza qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformita' alla valutazione dei rischi derivanti dalla loro attivita'.
Il sistema di gestione della sicurezza e' adattato in funzione del tipo, delle dimensioni, dell'area di esercizio e delle altre condizioni dell'attivita' svolta.
Il sistema garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attivita' del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria, compresi i servizi di manutenzione, fatto salvo l'articolo 13, la fornitura del materiale e il ricorso a imprese appaltatrici.
Fatte salve le vigenti norme nazionali e internazionali in materia di responsabilita', il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove opportuno, dei rischi generati dalle attivita' di altri soggetti ai sensi dell'articolo 4.
Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attivita' svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e consente alle imprese ferroviarie di operare nel rispetto delle STI nonche' delle norme nazionali e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza.
I sistemi di gestione della sicurezza sono concepiti in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura e con i servizi di emergenza, in modo da facilitare l'intervento rapido dei servizi di soccorso, e con qualsiasi altro soggetto che possa essere coinvolto in una situazione di emergenza, ivi compresi altri gestori dell'infrastruttura in caso di infrastrutture interconnesse. Per le infrastrutture transfrontaliere, la cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura pertinenti facilita il coordinamento e la preparazione necessari dei servizi di emergenza competenti sui due lati della frontiera. A seguito di un incidente grave, l'impresa ferroviaria coinvolta fornisce assistenza alle vittime in particolare nell'espletamento delle procedure di ricorso ai sensi del diritto dell'Unione europea, in particolare del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, fatti salvi gli obblighi di altre parti. Tale assistenza utilizza canali di comunicazione con i familiari delle vittime e comprende il sostegno psicologico alle vittime di incidenti e ai loro familiari.
Comma 3
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
L'accesso all'infrastruttura ferroviaria e' consentito solo alle imprese ferroviarie titolari del certificato di sicurezza unico.
Lo scopo del certificato di sicurezza unico e' di fornire la prova che l'impresa ferroviaria interessata ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista. Il certificato specifica il tipo e la portata delle attivita' ferroviarie in oggetto e l'area di esercizio.
Tutte le domande e le relative informazioni, le fasi delle pertinenti procedure e i rispettivi risultati, nonche' le richieste e le decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 55 del regolamento (EU) 2016/796, sono veicolate attraverso lo sportello unico (One stop shop - OSS) di cui all'articolo 12 di detto regolamento.
Per la parte relativa all'area di esercizio in territorio italiano, quando l'ERA non sia d'accordo con una valutazione svolta dall'ANSFISA ai sensi del comma 5, lettera b), ne informa la stessa, motivando il suo disaccordo. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al fine di raggiungere una valutazione mutuamente accettabile e, se necessario, possono decidere di coinvolgere il richiedente. Se non e' possibile trovare un accordo entro un mese dalla data in cui l'ERA ha informato l'ANSFISA in merito al suo disaccordo, l'ERA prende una decisione definitiva, a meno che, nel solo caso di disaccordo su una valutazione negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso, la commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'ERA entro un mese dalla richiesta dell'ANSFISA. Qualora la commissione di ricorso concordi con l'ERA, quest'ultima prende una decisione senza indugio.
Qualora la commissione di ricorso concordi, invece, con la valutazione negativa dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un certificato di sicurezza unico con un'area di esercizio che esclude le parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa.
Entro un mese dal ricevimento da parte dell'ERA di una domanda di certificato di sicurezza unico, all'impresa ferroviaria e' notificata la completezza del fascicolo oppure la richiesta di pertinenti informazioni supplementari, da fornire entro un termine ragionevole fissato dall'ERA stessa.
Qualora l'area di esercizio sia limitata al solo sistema ferroviario italiano, l'ANSFISA puo' rilasciare, sotto la propria responsabilita' e su istanza del richiedente, un certificato di sicurezza unico. Le richieste di certificato e la relativa documentazione allegata sono redatte in lingua italiana. Per rilasciare tali certificati l'ANSFISA valuta il fascicolo in relazione a tutti gli elementi specificati al comma 3 e applica le modalita' pratiche di cui agli atti di esecuzione specificati all'articolo 10, comma 10, della direttiva (UE) 2016/798. Nell'ambito delle valutazioni, l'ANSFISA e' autorizzata a procedere a visite e ispezioni sui siti dell'impresa ferroviaria, nonche' ad audit. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo e' completo oppure chiede le pertinenti informazioni complementari. Il certificato rilasciato dall'ANSFISA e' altresi' valido senza un'estensione dell'area di esercizio per le imprese ferroviarie che viaggiano verso le stazioni degli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio omogenee rispetto alla rete di provenienza, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, a seguito della consultazione delle competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione puo' essere effettuata caso per caso o stabilita in un accordo transfrontaliero tra Stati membri o autorita' nazionali preposte alla sicurezza. L'ANSFISA si assume la piena responsabilita' dei certificati di sicurezza unici che rilascia. Un certificato rilasciato dall'ANSFISA a norma del presente articolo e' rinnovato su richiesta dell'impresa ferroviaria a intervalli non superiori a cinque anni. Esso e' aggiornato integralmente o parzialmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attivita' cambi in modo sostanziale. A tal fine il titolare del certificato informa senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Il titolare notifica inoltre all'ANSFISA l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di veicoli. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'ANSFISA applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
L'ERA o, nei casi di cui al comma 8, l'ANSFISA rilascia il certificato di sicurezza unico, o informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, non oltre quattro mesi dalla presentazione da parte del richiedente di tutte le informazioni obbligatorie e di eventuali informazioni supplementari richieste. L'ANSFISA applica le modalita' pratiche sulla procedura di certificazione di cui all'atto di esecuzione specificato all'articolo 10, comma 10, della direttiva (UE) 2016/798. Qualunque decisione negativa riguardo al rilascio di un certificato o all'esclusione di una parte della rete sulla base della valutazione negativa di cui al comma 6 e' adeguatamente motivata. Entro un mese dal ricevimento della decisione, il richiedente puo' presentare all'ERA o, nei casi di cui al comma 8, all'ANSFISA, una domanda di riesame della loro decisione. L'ERA o l'ANSFISA dispongono di un termine di due mesi dalla data di ricevimento della domanda di riesame per confermare o revocare la propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della direttiva (UE) 2016/798, dinanzi alla commissione di ricorso designata a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. Se la decisione negativa dell'ANSFISA e' confermata, il richiedente puo' presentare ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria competente.
Se l'impresa ferroviaria riceve un certificato di sicurezza unico dall'ANSFISA, e desidera estendere l'area di esercizio all'interno del territorio nazionale, integra il fascicolo con i pertinenti documenti di cui al comma 3 concernenti l'area aggiuntiva di esercizio. Attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796, presenta il fascicolo all'ANSFISA, che rilascia un certificato di sicurezza unico aggiornato che copre l'area di esercizio estesa dopo aver seguito le procedure di cui al comma 8.
L'ANSFISA puo' prescrivere la revisione dei certificati di sicurezza unici da essa rilasciati in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.
L'ANSFISA viene informata dall'ERA del rilascio, rinnovo, modifica o revoca di un certificato di sicurezza unico che include aree di esercizio nel territorio italiano. Nei casi di cui al comma 8, l'ANSFISA comunica all'ERA il rilascio di certificati di sicurezza unici entro due settimane, nonche' immediatamente il rinnovo, la modifica o la revoca degli stessi. A tal fine indica la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, il tipo, la portata, la validita' e l'area di esercizio del certificato e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.
Art. 10
#Comma 1
Cooperazione tra ANSFISA, ERA e le altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici.
Per le attivita' di cui all'articolo 9, comma 5, l'ANSFISA e l'ERA concludono uno o piu' accordi di cooperazione a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2016/796, prima che l'ERA svolga i compiti di certificazione in conformita' all'articolo 31, comma 3, della direttiva (UE) 2016/798. Gli accordi di cooperazione sono accordi specifici o accordi quadro e possono coinvolgere anche una o piu' autorita' nazionali preposte alla sicurezza.
Gli accordi di cooperazione contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per i risultati da ottenere, i limiti di tempo per la loro realizzazione e una ripartizione delle tariffe. Possono includere altresi' specifiche disposizioni sulla cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi a carico del richiedente.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, ogni gestore dell'infrastruttura deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'ANSFISA. Le richieste e la relativa documentazione allegata sono redatte in lingua italiana.
L'ANSFISA definisce i requisiti delle autorizzazioni di sicurezza e i documenti prescritti sotto forma di linee guida per la compilazione della domanda.
L'autorizzazione di sicurezza attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 8, e contiene le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura ferroviaria, compresi la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento. Tale autorizzazione puo' contenere limitazioni ovvero prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura.
L'autorizzazione di sicurezza ha una validita' di cinque anni e puo' essere rinnovata su richiesta del gestore dell'infrastruttura.
Essa e' aggiornata integralmente o parzialmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali ai sottosistemi infrastruttura, segnalamento od energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il gestore dell'infrastruttura informa senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica apportata.
L'ANSFISA puo' prescrivere la revisione dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. Inoltre, se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni, l'ANSFISA revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione.
L'ANSFISA decide in merito a una domanda di autorizzazione di sicurezza senza indugio e in ogni caso entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni supplementari richieste che sono state presentate dal richiedente.
L'ANSFISA notifica all'ERA, senza indugio e in ogni caso entro due settimane, il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e il periodo di validita' dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.
Nel caso di infrastrutture transfrontaliere, l'ANSFISA coopera con le competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza ai fini del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza, anche nel rispetto di eventuali accordi cogenti tra Stati ed autorita' nazionali.
Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'ANSFISA applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
L'ANSFISA provvede affinche' le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura nonche' il loro personale addetto a compiti di sicurezza essenziali beneficino di un accesso equo e non discriminatorio alle strutture di formazione, qualora tale formazione sia necessaria per l'esercizio dei servizi sul sistema ferroviario. I servizi di formazione comprendono la formazione relativa alla necessaria conoscenza delle linee, alle regole e procedure d'esercizio, al sistema di controllo-comando e segnalamento ed alle procedure d'emergenza applicate sulle linee. Qualora i servizi di formazione non includano esami e il rilascio di certificati, l'ANSFISA provvede affinche' il personale delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura abbiano accesso alle procedure per il rilascio dei certificati. L'ANSFISA provvede affinche' i servizi di formazione soddisfino i requisiti contenuti rispettivamente nella direttiva 2007/59/CE, nelle STI o nelle norme nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e) del presente decreto.
L'ANSFISA provvede al riconoscimento delle strutture di formazione e vigila sulla loro attivita'. Nel caso in cui le strutture di formazione siano accessibili soltanto attraverso un'unica impresa ferroviaria o un unico gestore dell'infrastruttura, l'ANSFISA provvede affinche' le altre imprese ferroviarie vi possano accedere ad un prezzo ragionevole e non discriminatorio, che sia proporzionato ai costi e che possa includere un margine di profitto.
All'atto dell'assunzione di nuovi macchinisti, personale viaggiante e personale addetto a compiti di sicurezza essenziali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura possono tener conto, anche sulla base di quanto stabilito dall'ANSFISA, della formazione, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite dagli stessi in precedenza presso altre imprese ferroviarie. A tal fine, detto personale ha diritto ad avere accesso, ottenere copia e trasmettere tutti i documenti che ne certifichino la formazione, le qualifiche e l'esperienza.
Ogni impresa ferroviaria e ogni gestore dell'infrastruttura e' responsabile del livello di formazione e delle qualifiche del proprio personale incaricato di attivita' di sicurezza essenziali.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
A ciascun veicolo, prima dell'utilizzo sulla rete, e' assegnato dal detentore un soggetto responsabile della manutenzione (Entity in charge of maintenance - ECM) e tale soggetto e' registrato nel registro dei veicoli conformemente all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797.
Il soggetto responsabile della manutenzione assicura che tutte le funzioni di cui al comma 3 siano conformi ai requisiti e ai criteri di valutazione di cui all'allegato III ed effettua esso stesso la funzione di gestione, fatta salva la possibilita' di esternalizzare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) del medesimo comma, o loro parti, ad altri enti appaltanti, tra cui le officine di manutenzione.
Le officine di manutenzione applicano le sezioni pertinenti dell'allegato III, identificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 14, comma 8, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, che corrispondono a funzioni e attivita' che dovranno essere certificate.
Ove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, il rispetto delle condizioni di cui al comma 6 puo' essere verificato dall'ANSFISA nel corso dei procedimenti di cui agli articoli 9 o 11 e annotato sui certificati rilasciati in base ai medesimi articoli.
Le attivita' connesse con la valutazione del rischio di cui al comma 2, lettere b) e c), e quelle previste dall'articolo 8, comma 3, lettera e), svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 e successive modifiche, nonche' le attivita' di cui al precedente comma 6, svolte ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011, sono effettuate da organismi di valutazione della conformita' accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. L'Ente unico nazionale di accreditamento svolge le attivita' periodiche di verifica del mantenimento dei requisiti da parte di detti organismi.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive con ANSFISA e l'Ente unico nazionale di accreditamento una o piu' convenzioni per disciplinare i procedimenti amministrativi e le attivita' di cui al comma 8, garantendo competenza, imparzialita', uniformita' ed indipendenza. Con l'obiettivo di disporre di personale competente per garantire l'adeguata esecuzione dei compiti affidatigli, l'Ente unico nazionale di accreditamento utilizza anche le competenze specifiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANSFISA, facendone richiesta alle rispettive Amministrazioni.
Gli oneri derivanti dall'espletamento delle suddette attivita' sono a carico degli organismi di valutazione della conformita'.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Le misure alternative di cui al comma 1 sono attuate mediante specifiche deroghe concesse dall'ANSFISA o dall'ERA all'atto della registrazione dei veicoli a norma dell'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797, per quanto riguarda l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione, ovvero al momento del rilascio di certificati di sicurezza unici e di autorizzazioni di sicurezza a imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura a norma degli articoli 9 e 11, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione.
Le deroghe di cui al comma 2 sono identificate e motivate nella relazione annuale di cui all'articolo 19.
Comma 3
Art. 15
#Comma 1
Principi che regolano l'attivita'
e il funzionamento dell'ANSFISA
Nei limiti della propria dotazione organica, il funzionamento dell'ANSFISA, per le funzioni in ambito ferroviario e' assicurato anche con l'utilizzazione di un numero non superiore a dodici unita' di personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in regime di comando, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
L'ANSFISA, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' preposta alla sicurezza del sistema ferroviario italiano, ha poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea e con quelle assunte dall'ERA, i principi e i criteri per la sicurezza del sistema ferroviario, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia. L'ANSFISA e' indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente o appaltante e qualsiasi soggetto che aggiudica appalti pubblici di servizi e promuove il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario tenendo conto in modo organico dell'integrazione di tutti i sottosistemi coinvolti nella realizzazione e nella gestione della sicurezza ferroviaria.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, che comunque non possono essere trasferiti o appaltati ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o soggetto appaltante, l'ANSFISA puo' chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di gestori delle infrastrutture e imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle spese di funzionamento dell'ANSFISA.
L'ANSFISA, per l'assolvimento dei propri compiti, puo' condurre le ispezioni, gli audit e le indagini che dovesse ritenere necessarie e accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, nonche', ove necessario, dei soggetti di cui all'articolo 4. Tale attivita' puo' essere svolta congiuntamente al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'uopo designato, ferme restando le rispettive competenze e responsabilita'. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, con proprio decreto, le modalita' di rilascio al personale dell'ANSFISA e del Ministero medesimo di un documento che garantisce l'accesso incondizionato all'infrastruttura, agli impianti e ai veicoli. Detto documento non costituisce titolo di viaggio ed e' utilizzato durante le suddette attivita'.
L'ANSFISA collabora con le istituzioni e le autorita' pubbliche, comprese quelle preposte alla regolazione economica del settore.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
L'ANSFISA vigila sul rispetto, da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, dell'obbligo permanente di usare un sistema di gestione della sicurezza, di cui all'articolo 8. A tal fine e per la supervisione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/798, l'ANSFISA applica i principi enunciati nel pertinente CSM provvedendo affinche' le attivita' di supervisione comprendano, in particolare, la verifica dell'applicazione, da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura, del sistema di gestione della sicurezza, per monitorarne l'efficacia, di singoli elementi o di elementi parziali del sistema di gestione della sicurezza, fra cui le attivita' operative, i servizi di manutenzione, la fornitura di materiale e il ricorso a imprese appaltatrici, per monitorarne l'efficacia, nonche' dei pertinenti CSM di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798. Le relative attivita' di supervisione si applicano anche ai soggetti responsabili della manutenzione, nel caso in cui questi siano anche imprese ferroviarie o gestori infrastruttura.
Almeno due mesi prima dell'inizio di qualsiasi nuova attivita' di trasporto ferroviario, le imprese ferroviarie ne informano l'ANSFISA per consentire a quest'ultima di pianificare le attivita' di supervisione. Le imprese ferroviarie forniscono inoltre una ripartizione delle categorie di personale e dei tipi di veicoli.
Il titolare di un certificato di sicurezza unico informa senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica rilevante rispetto alle informazioni che hanno portato al rilascio del certificato stesso.
Il monitoraggio del rispetto delle norme relative all'orario di lavoro, ai tempi di guida e di riposo dei macchinisti e' garantito dalle competenti strutture territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che cooperano con l'ANSFISA al fine di consentire a quest'ultima di svolgere il proprio ruolo di supervisione della sicurezza ferroviaria.
Se l'ANSFISA constata che il titolare di un certificato di sicurezza unico non soddisfa piu' le condizioni per la certificazione, chiede all'ERA di limitare o revocare tale certificato. Tutte le competenti autorita' nazionali preposte alla sicurezza sono informate immediatamente dall'ERA che, se decide di limitare o revocare il certificato di sicurezza unico, invia la propria motivata decisione. In caso di disaccordo tra l'ERA e l'ANSFISA si applica la procedura di arbitrato di cui all'articolo 9, comma 6. Se da questa risulta che il certificato di sicurezza unico non e' ne' limitato ne' revocato le misure di sicurezza temporanee di cui al comma 6 sono sospese. Qualora sia stata l'ANSFISA a rilasciare il certificato di sicurezza unico a norma dell'articolo 9, comma 8, essa puo' limitare o revocare detto certificato motivando la propria decisione e informandone l'ERA. Il soggetto al quale l'ERA o l'ANSFISA abbiano limitato o revocato il certificato, ha il diritto di proporre ricorso a norma dell'articolo 9, comma 9.
Se, durante le attivita' di supervisione, l'ANSFISA individua un rischio grave per la sicurezza puo' in qualsiasi momento disporre misure di sicurezza temporanee, anche limitando o sospendendo immediatamente le relative operazioni. Se il certificato di sicurezza unico e' stato rilasciato dall'ERA, l'ANSFISA la informa immediatamente e fornisce le prove a sostegno della sua decisione. Se l'ERA riscontra che il titolare di un certificato non soddisfa piu' le condizioni di certificazione limita o revoca immediatamente tale certificato. Se l'ERA riscontra che le misure applicate dall'ANSFISA sono sproporzionate puo' chiederle di revocare o di adattare tali misure. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al fine di raggiungere una valutazione mutuamente accettabile e se necessario coinvolgono anche l'impresa ferroviaria nel processo. Qualora quest'ultima procedura fallisca le misure temporanee poste in essere dall'ANSFISA restano in vigore. La decisione dell'ANSFISA concernente le misure di sicurezza temporanee e' soggetta a sindacato giurisdizionale ai sensi dell'articolo 18, comma 4. Se la durata di una misura di sicurezza temporanea e' superiore a tre mesi, l'ANSFISA chiede all'ERA di limitare o revocare il certificato di sicurezza unico e si applica la procedura di cui al comma 5.
L'ANSFISA sottopone a supervisione i sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento a terra, e ne controlla la conformita' con i requisiti essenziali. Se ritiene che il gestore dell'infrastruttura titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni, l'ANSFISA limita o revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione. In caso di infrastrutture transfrontaliere, l'ANSFISA realizza le proprie attivita' di supervisione in cooperazione con le altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza competenti.
Nel sottoporre a supervisione l'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, l'ANSFISA puo' tener conto delle prestazioni in termini di sicurezza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto e, se del caso, dei centri di formazione di cui al decreto legislativo n. 247 del 2010, nella misura in cui le loro attivita' abbiano un impatto sulla sicurezza ferroviaria. Il presente comma si applica fatta salva la responsabilita' delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
Nel caso in cui un'impresa ferroviaria eserciti la sua attivita' in piu' Stati membri, l'ANSFISA coopera con le autorita' nazionali preposte alla sicurezza coinvolte per coordinare le proprie attivita' di supervisione, al fine di garantire la condivisione di informazioni essenziali sull'impresa ferroviaria in questione, in particolare per quanto riguarda i rischi noti e le prestazioni della stessa in materia di sicurezza. L'ANSFISA comunica tali informazioni anche alle altre autorita' nazionali preposte alla sicurezza e all'ERA se constata che l'impresa ferroviaria non adotta le necessarie misure di controllo del rischio. Tale cooperazione garantisce che l'attivita' di supervisione abbia una copertura sufficiente e che siano evitate duplicazioni delle ispezioni e degli audit. Le autorita' nazionali preposte alla sicurezza coinvolte possono elaborare insieme un piano di supervisione congiunto al fine di assicurare che gli audit e le altre ispezioni siano effettuati regolarmente, tenendo conto del tipo e della portata delle attivita' di trasporto in ciascuno degli Stati membri interessati.
L'ANSFISA puo' inviare notifiche al fine di richiamare i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, in caso di non conformita' agli obblighi di cui al comma 1.
L'ANSFISA utilizza le informazioni raccolte dall'ERA durante la propria valutazione del fascicolo di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798, ai fini della supervisione di un'impresa ferroviaria dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico, nonche' quelle raccolte durante la procedura di autorizzazione di sicurezza a norma dell'articolo 11, ai fini della supervisione del gestore dell'infrastruttura.
Ai fini del rinnovo dei certificati unici di sicurezza rilasciati a norma dell'articolo 9, comma 8, e delle autorizzazioni di sicurezza, l'ANSFISA utilizza le informazioni raccolte durante le attivita' di supervisione.
L'ANSFISA collabora con l'ERA al fine di adottare le disposizioni necessarie per coordinare e garantire lo scambio di tutte le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
L'ANSFISA svolge i propri compiti in modo non discriminatorio e trasparente, acquisendo il parere delle parti interessate e motivando le proprie decisioni.
L'ANSFISA risponde entro trenta giorni a tutte le richieste dei soggetti del sistema ferroviario, comunica le proprie richieste senza indugio ai medesimi soggetti e adotta tutte le proprie decisioni nei quattro mesi successivi alla trasmissione da parte del richiedente di tutte le informazioni pertinenti.
L'ANSFISA consulta tutti i soggetti e le parti interessate, compresi i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti, i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale.
Le decisioni dell'ANSFISA sono soggette a sindacato giurisdizionale di fronte all'autorita' giudiziaria competente.
L'ANSFISA avvia e promuove attivita' di cooperazione con le omologhe autorita' nazionali preposte alla sicurezza, in particolare nell'ambito della rete istituita dall'ERA, al fine di armonizzare i loro criteri decisionali in tutta l'Unione europea.
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
L'ANSFISA pubblica annualmente una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano e la trasmette, entro il 30 settembre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ERA.
Con riferimento alle reti isolate dal punto di vista funzionale di cui all'articolo 2, comma 4, l'ANSFISA pubblica annualmente una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente, e la trasmette, entro il 30 settembre, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale relazione contiene quantomeno informazioni circa l'evoluzione della sicurezza ferroviaria, delle certificazioni e delle autorizzazioni di cui al Capo VI, nonche' i risultati e l'esperienza acquisita in relazione alla supervisione dell'attivita' dei soggetti che operano su tali reti, compresi il numero e l'esito delle ispezioni e degli audit.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento la relazione sull'attivita' svolta dall'ANSFISA, relativamente all'anno precedente.
Comma 3
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera l'Organismo investigativo nazionale, di seguito «Organismo investigativo», costituito ((da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della)) Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime prevista dal vigente regolamento di organizzazione dello stesso Ministero. Al fine di garantirne la piena autonomia funzionale, l'Organismo investigativo e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non rientra tra gli uffici di diretta collaborazione.
L'Organismo investigativo assolve ai propri compiti in piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'Organismo investigativo, al quale e' preposto quale responsabile ((un dirigente di livello non generale della Direzione generale)) di cui al comma 1, si articola in un numero massimo di tre uffici di livello dirigenziale non generale. L'Organismo investigativo e' indipendente dall'ANSFISA, da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacita' e organismo di valutazione della conformita', da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie, nonche' da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all'Organismo investigativo. Gli investigatori incaricati sono dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed esperti esterni designati dall'Organismo investigativo e godono delle garanzie di indipendenza necessarie, disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'ANSFISA, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organismo investigativo, tutti gli incidenti e inconvenienti che si verificano nel sistema ferroviario e di fornire tutte le informazioni disponibili. Ove ne ricorrano i presupposti, le segnalazioni sono aggiornate non appena diventino disponibili le informazioni mancanti.
Nelle ventiquattro ore successive essi provvedono inoltre a dar seguito alla segnalazione con un sommario rapporto descrittivo dell'incidente o dell'inconveniente. Sulla base delle segnalazioni ricevute relative a un incidente o a un inconveniente, l'Organismo investigativo valuta se avviare l'indagine entro due mesi dal ricevimento della segnalazione, nominando gli investigatori preposti all'indagine medesima.
Oltre ai compiti assegnatigli dal presente decreto, l'Organismo investigativo puo' indagare su incidenti e inconvenienti ferroviari diversi da quelli indicati nell'articolo 21 oppure su eventi sui sistemi di trasporto ad impianti fissi diversi dagli incidenti e inconvenienti ferroviari.
Ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 4, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'Organismo investigativo provvede ad effettuare le investigazioni anche sugli incidenti occorsi sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' sugli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al presente Capo.
Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Organismo investigativo puo' avvalersi anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni specializzate, sulla base di apposite convenzioni. Inoltre, se necessario e purche' non ne sia compromessa l'indipendenza, puo' richiedere l'assistenza degli organismi investigativi di altri Stati membri o dell'ERA, per consulenze o ispezioni tecniche, analisi o valutazioni.
L'Organismo investigativo istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti dai gestori dell'infrastruttura, dalle imprese ferroviarie e dall'ANSFISA, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi e inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati. Gli esperti esterni possono provenire dall'Universita', dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali dipendenti non piu' in servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di imprese ferroviarie, gestori delle infrastrutture, aziende costruttrici, soggetti responsabili della manutenzione od organismi di valutazione della conformita'. Al fine di poter garantire l'accesso alle migliori e piu' alte specializzazioni, l'incarico di investigatore e' compatibile col regime di tempo pieno eventualmente svolto dagli esperti nella loro attivita' principale. L'incarico di investigatore e' conferito agli esperti esterni previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per quanto attiene l'assenza di conflitto di interesse, l'inconferibilita' e l'incompatibilita' connessi all'incarico assegnato.
L'Organismo investigativo procede con gli organismi analoghi degli altri Stati membri ad un attivo scambio di opinioni e di esperienze al fine di sviluppare metodi investigativi comuni, elaborare principi comuni di sorveglianza sull'attuazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza e di adeguamento al progresso tecnico e scientifico. L'Organismo investigativo partecipa alle attivita' degli organismi di coordinamento europei e, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a seminari tecnici e conferenze di settore nazionali e internazionali. Con il sostegno dell'ERA, collabora inoltre, alla definizione del programma di valutazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, e vi partecipa in modo da monitorarne l'efficacia e l'indipendenza. L'Organismo investigativo pubblica sulla propria pagina del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma comune di valutazione ed i relativi criteri di revisione e una relazione annuale sul programma, in cui siano messi in evidenza i punti di forza individuati e le proposte di miglioramento. Le relazioni sulla valutazione inter pares sono fornite a tutti gli organismi investigativi e all'ERA, secondo le modalita' definite nel programma stesso. Tali relazioni sono pubblicate su base volontaria.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
L'Organismo investigativo, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini con l'obiettivo di migliorare la sicurezza ferroviaria e la prevenzione di incidenti nel sistema ferroviario italiano.
La portata delle indagini e le procedure da seguire sono stabilite dall'Organismo investigativo, tenendo conto degli articoli 22 e 23 ed in funzione delle conclusioni che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza.
L'indagine non e' sostitutiva di quelle che potrebbero essere svolte in merito dall'Autorita' giudiziaria e non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilita'.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Gli investigatori incaricati di un'indagine svolgono il proprio compito nel modo piu' efficiente e nel piu' breve tempo possibile e agiscono, nei limiti del proprio mandato, in qualita' di pubblici ufficiali, conducendo l'indagine in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale inchiesta relativa a procedimenti penali pendenti sui medesimi fatti. L'attivita' degli investigatori e' svolta in collaborazione con quella della polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, ai soli fini dell'indagine, gli investigatori possono accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, nonche', ove necessario, dei soggetti di cui all'articolo 4. Con successivo atto dell'Organismo investigativo e' disciplinato il rilascio agli investigatori incaricati di un documento che garantisce ad essi l'accesso all'infrastruttura, agli impianti e ai veicoli, specificandone le modalita'.
Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari e dal giudice procedente, al termine delle stesse indagini. L'esercizio delle attivita' e dei poteri degli investigatori incaricati non ostacola l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale rischia di modificare, alterare o distruggere tali elementi probatori, per essi e' richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. A tale fine, specifici accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria per disciplinare gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui al comma 2, nel rispetto della reciproca indipendenza.
Allorche' l'indagine interessa veicoli autorizzati dall'ERA o imprese ferroviarie certificate dalla stessa, l'Organismo investigativo puo' richiedere all'ERA tutte le informazioni, le spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune.
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
L'Organismo investigativo compie indagini sugli incidenti e inconvenienti avvenuti nel territorio nazionale sui sistemi e sulle reti che rientrano nelle proprie competenze. Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia verificato l'incidente o l'inconveniente oppure qualora si sia verificato in un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati membri, gli Organismi investigativi nazionali competenti decidono di comune accordo quale di essi svolgera' l'indagine oppure decidono di indagare in collaborazione tra loro. Se l'indagine non e' condotta dall'Organismo nazionale, esso e' comunque autorizzato a partecipare all'indagine stessa e ad avere accesso ai relativi risultati.
Gli Organismi investigativi di altri Stati membri sono, ove opportuno, invitati a partecipare ad un'indagine quando sia implicata nell'incidente o nell'inconveniente un'impresa ferroviaria che e' stabilita e ha ottenuto una licenza di esercizio in uno di questi Stati membri, oppure, sia implicato nell'incidente o nell'inconveniente un veicolo registrato o mantenuto in uno di questi Stati membri. In tali casi, gli organismi investigativi degli altri Stati membri possono, se richiesto, assistere alla raccolta delle prove da parte dell'Organismo investigativo. Fermo restando il pieno rispetto della vigente normativa nazionale, agli organismi investigativi di Stati membri invitati e' dato accesso per il tramite dell'Organismo investigativo nazionale, alle informazioni e alle prove necessarie che consentono loro di partecipare effettivamente all'indagine.
Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, ove l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, pone in essere i mezzi e le risorse operative e tecniche necessarie per lo svolgimento dell'indagine, a cura e spese dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura interessati.
L'indagine e' condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. In particolare, il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'ANSFISA, l'ERA, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i soggetti responsabili della manutenzione, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti, forniscono all'Organismo investigativo le informazioni tecniche pertinenti per migliorare la qualita' della relazione d'indagine.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, l'Organismo investigativo tiene conto delle esigenze delle vittime e dei loro parenti e li tiene informati dell'indagine, dei relativi progressi e dei progetti di relazione. I soggetti coinvolti sopraindicati possono, per quanto fattibile, presentare per iscritto osservazioni e pareri sull'indagine.
L'Organismo investigativo conclude le proprie verifiche sul luogo dell'incidente il piu' rapidamente possibile, in modo da consentire al gestore dell'infrastruttura di ripristinarla al piu' presto ai servizi di trasporto ferroviario.
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
L'indagine su un incidente o un inconveniente e' oggetto di una relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla gravita' dell'evento nonche' alla pertinenza dei risultati dell'indagine. La relazione precisa la finalita' dell'indagine a norma dell'articolo 21, comma 1, e contiene eventuali raccomandazioni in materia di sicurezza.
L'Organismo investigativo pubblica la relazione finale, almeno sul proprio sito istituzionale, nel piu' breve tempo possibile e comunque entro dodici mesi dalla data dell'evento. Se la relazione finale non puo' essere conclusa entro dodici mesi, l'Organismo investigativo pubblica una dichiarazione intermedia, specificando i progressi dell'indagine e le eventuali questioni di sicurezza emerse, con cadenza almeno annuale rispetto alla data dell'incidente. La relazione e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 4, nonche' agli organismi e ai soggetti degli altri Stati membri eventualmente interessati. La relazione d'indagine e' redatta conformemente al modello armonizzato stabilito dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 24, comma 2, della direttiva (UE) 2016/798.
Entro il 30 settembre di ogni anno l'Organismo investigativo pubblica una relazione annuale che riferisce sulle indagini svolte nel corso dell'anno precedente, sulle raccomandazioni formulate in materia di sicurezza e sulle relative azioni intraprese.
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Entro sette giorni dall'apertura di un'indagine, l'Organismo investigativo ne informa l'ERA. L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi, lesioni e danni materiali.
L'Organismo investigativo trasmette all'ERA una copia della relazione finale di cui all'articolo 24, comma 2, e della relazione annuale di cui all'articolo 24, comma 3.
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Le raccomandazioni in materia di sicurezza formulate dall'Organismo investigativo non costituiscono in alcun caso una presunzione di colpa o responsabilita' per un incidente o inconveniente, nell'ambito dei procedimenti dell'Autorita' giudiziaria.
Le raccomandazioni sono indirizzate all'ANSFISA e, se il loro carattere lo richiede, all'ERA, ad altri soggetti interessati o autorita' dello Stato o di altri Stati membri. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le autorita' nazionali interessate e l'ANSFISA adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie per garantire che tutti i soggetti interessati tengano debitamente conto di dette raccomandazioni e che, ove opportuno, esse siano recepite con misure concrete da parte dei rispettivi destinatari.
L'ANSFISA, i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e altre autorita' o soggetti interessati oppure, se del caso, altri Stati membri destinatari delle raccomandazioni, comunicano all'Organismo investigativo, entro dodici mesi dalla ricezione delle raccomandazioni, le misure correttive adottate o da adottare a seguito di una data raccomandazione, nonche' il relativo stato di aggiornamento, tramite apposita relazione da inviarsi almeno ogni dodici mesi, fino all'implementazione completa di dette misure correttive.
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
La segnalazione volontaria consiste in una comunicazione fatta direttamente all'Organismo investigativo di un evento che potrebbe non essere stato segnalato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dei «quasi incidenti» e di altre informazioni in materia di sicurezza che il soggetto che effettua la segnalazione ritiene rappresentino o possano rappresentare una situazione di rischio o danno potenziale.
L'Organismo investigativo puo' istituire e mantenere un sistema per la raccolta e l'elaborazione delle segnalazioni volontarie di cui al comma 1, anche sulla base delle linee guida dell'ERA in materia. A tal fine, l'Organismo investigativo utilizza, laddove possibile, i sistemi informatici gia' in essere, apportando le necessarie modifiche e integrazioni. Tale sistema ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti e non mira alla determinazione di colpe e responsabilita'. In particolare, esso e' finalizzato a promuovere una cultura della fiducia e dell'apprendimento reciproci in cui il personale dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, degli ECM e di tutti gli altri soggetti che hanno un potenziale impatto sul funzionamento sicuro del sistema ferroviario sia incoraggiato a contribuire allo sviluppo e al miglioramento della sicurezza, garantendo l'anonimato della fonte e promuovendo la fiducia delle persone nel sistema di segnalazione. Le informazioni raccolte sono fornite in forma aggregata alle Autorita' ed Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Con provvedimenti da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo investigativo disciplina le modalita' di comunicazione delle segnalazioni volontarie, le procedure messe in atto per la protezione dei dati personali e per assicurare la tutela della fonte di informazione, le procedure per il trattamento e l'analisi delle segnalazioni volontarie e le modalita' di inserimento nella banca dati.
Comma 3
Art. 28
#Comma 1
Certificato di idoneita' all'esercizio
Per poter svolgere le proprie attivita' sulle reti di cui all'articolo 2, comma 4, ogni soggetto che opera su di esse, deve ottenere un certificato di idoneita' all'esercizio da parte dell'ANSFISA. Tale certificato prova che il soggetto richiedente ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista, corrispondente alla singola infrastruttura, o di gestire e far funzionare l'infrastruttura ferroviaria in modo sicuro, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto. Il suddetto certificato e' unico nel caso dell'esercente.
La richiesta di certificato di idoneita' e la relativa documentazione allegata sono redatte in lingua italiana.
Agli eventuali oneri per l'adeguamento infrastrutturale connesso al rilascio del certificato di cui al comma 1, o conseguenti alle prescrizioni in esso contenuto, si provvede con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, che potranno essere integrate in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito della quota attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Per poter aprire al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove, rinnovate o ristrutturate, o parti di esse, ogni soggetto che gestisce l'infrastruttura, deve ottenere da parte dell'ANSFISA un'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi strutturali che lo compongono.
Per poter circolare su tali reti, un veicolo ottiene un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'ANSFISA.
Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, nonche' la relativa documentazione allegata, sono redatte in lingua italiana.
Comma 3
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura e agli altri soggetti del sistema ferroviario di cui all'articolo 4, comma 4, che violano le direttive e le raccomandazioni adottate dall'ANSFISA a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera z), in materia di gestione della circolazione ferroviaria, di funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, di requisiti e qualificazione del personale impiegato in attivita' inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria, di certificati e autorizzazioni di sicurezza, rilasciati a norma del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
Le inosservanze da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e degli altri soggetti del sistema ferroviario di cui all'articolo 4, comma 4, delle disposizioni adottate dall'ANSFISA in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSFISA entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare.
Ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie o agli altri organismi qualificati di cui all'articolo 4, comma 4, che violano gli obblighi di fornire all'ANSFISA la necessaria assistenza tecnica, le informazioni o la documentazione richiesti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANSFISA si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva (UE) 2016/798, l'Organismo investigativo utilizza per la relazione d'indagine il modello di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 162/2007.
Fino al 16 giugno 2019, l'ANSFISA rilascia i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 162/2007. Tali certificati e autorizzazioni sono validi fino alla data di scadenza.
Per garantire la continuita' del servizio ferroviario dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulle reti di cui all'articolo 2, comma 4, resta fermo il quadro regolatorio vigente fino all'adozione delle nuove disposizioni adottate dall'ANSFISA e i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attivita' in virtu' dei provvedimenti rilasciati dalle Autorita' ed Amministrazioni competenti prima della data di cui al comma 4, fino al rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del Capo VI. Detti soggetti presentano all'ANSFISA, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 4, istanza per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del Capo VI, secondo le modalita' definite dall'Agenzia stessa. Alla data di entrata in vigore del presente decreto le competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informano ANSFISA dei procedimenti amministrativi in corso, ai fini del passaggio al nuovo regime.
Le competenze in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle reti di cui al comma 3 e sui soggetti che operano su di esse, che siano in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite all'ANSFISA cessano a far data dal 1° luglio 2019.
Gli organismi di valutazione della conformita' riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011 e quelli riconosciuti dall'ANSF o dall'ANSFISA ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013 prima della data di entrata in vigore del presente decreto, transitano al regime dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 13, comma 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali organismi continuano ad operare in virtu' dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni per le quali sono stati rilasciati i relativi riconoscimenti, fino alla data di conclusione del suddetto processo di accreditamento e relativa comunicazione ai pertinenti organi dell'Unione europea da parte di ANSFISA. Le attivita' di verifica necessarie al passaggio all'accreditamento per i suddetti organismi sono svolte dall'Ente unico nazionale di accreditamento. I relativi oneri sono a carico degli organismi nel rispetto del principio di economicita'. Le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 9, disciplinano anche le modalita' operative per gestire le attivita' di cui al primo paragrafo.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operativita' di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) gia' istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Laddove necessario, alle modifiche e all'aggiornamento degli allegati tecnici al presente decreto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 3 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' sostituito dal seguente: «3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo».
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Continuano ad applicarsi le norme tecniche adottate in attuazione dei decreti di cui al comma 1 e restano efficaci, fino alla loro scadenza, tutti i negozi giuridici attivi e passivi posti in essere sia dall'ANSF sia dall'ANSFISA prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
L'ANSFISA adotta tutte le misure necessarie al fine di modificare i decreti e le linee guida da essa emanate o gia' emanate dall'ANSF in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il 16 giugno 2019.