Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e' stabilito complessivamente in sessantuno unita'.
Tale contingente e' incrementato, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. (1)
((Nel decreto di cui al comma 1 ed entro i limiti ivi previsti, puo' essere inserito anche il personale di altre amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuera' ad essere erogato dall'amministrazione medesima.))
Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1 sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, sei unita' di personale di livello dirigenziale non generale. I relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta al contingente di cui al comma 1, e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto.
Il Ministro puo' individuare collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro puo', inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui all'articolo 2, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, non piu' di venti esperti o consulenti di alta professionalita' o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o mediante contratti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tutti gli incarichi e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facolta' di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario di Stato, la relativa durata non puo' essere superiore alla permanenza in carica del sottosegretario di Stato proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1.
Le posizioni di capo di gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo dell'Ufficio stampa, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro, consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato nonche' le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
((Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,)) assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con provvedimento del capo di gabinetto.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 64, comma 6-ter) che "Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto".