DECRETO LEGISLATIVO

Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0025)

Numero 6 Anno 2010 GU 08.02.2010 Codice 010G0025

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;6

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Formez - Centro di Formazione studi, disciplinato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, assume la denominazione di «FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A», di seguito denominato «FORMEZ PA».


Formez PA e' un'associazione riconosciuta, con personalita' giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che rende altresi' parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilita' e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove societa', agli atti di straordinaria amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato all'entita' della quota versata.


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Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.


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Art. 2

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Comma 1

Formez PA puo' svolgere ogni altra attivita' attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1.


Nell'espletamento dei suddetti compiti, le attivita' affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attivita' istituzionali.


Per il perseguimento delle finalita' istituzionali Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti locali, puo' istituire o partecipare ad associazioni, societa' e consorzi a carattere locale o nazionale, nonche' stipulare convenzioni con istituti, universita' e soggetti pubblici e privati.


((...)) Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ((...)), adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalita', a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attivita' istituzionali fondamentali, comprese le attivita' di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile.


Art. 3

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Comma 1

Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed e' scelto tra tra soggetti con qualificata professionalita' ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici.


Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonche' da altri cinque membri di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.


Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attivita' di selezione e gestione del personale.


Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente.


I compiti degli organi sociali e le modalita' di partecipazione ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.
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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni".


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "In relazione alle nuove funzioni attribuite all'associazione FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualita' dei servizi dalla stessa resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonche' l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi."


Art. 4

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Comma 1

l. Il presidente di Formez PA presenta, in sede di approvazione del bilancio, al Dipartimento della funzione pubblica un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell'Istituto, le attivita' strategiche per il raggiungimento delle finalita' istituzionali e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio.
Annualmente il presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonche' l'eventuale aggiornamento del piano.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, acquisito il parere della Conferenza unificata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano e' realizzato in conformita' alle risorse individuate nel bilancio di previsione di Formez PA, ivi incluse quelle trasferite dal bilancio dello Stato, la cui quantificazione annuale e' demandata alla legge finanziaria (tabella C), e quelle derivanti dall'attivita' di cui al comma 3.
3. In aggiunta alle attivita' istituzionali ed a quelle previste dal piano, Formez PA puo' svolgere, con contabilita' separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attivita', rientranti nell'ambito delle finalita' indicate all'articolo 2, per conto di soggetti terzi estranei all'associazione.


Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285.


Formez PA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adegua lo statuto ed il regolamento interno ai principi da esso stabiliti; fino a quella data rimangono in vigore le disposizioni vigenti.


Sono fatti salvi tutti gli atti in nome Formez precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti e le convenzioni in essere tra le pubbliche amministrazioni ed il «Formez», si considerano stipulati con Formez PA.