Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' i criteri e le procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'autorizzazione agli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge 4 maggio 1983, n. 184, la tenuta dell'albo e ogni altra modalita' operativa relativa agli stessi.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
#Comma 1
Oggetto e definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Finalita' e sede della Commissione per le adozioni internazionali
Comma 2
La Commissione costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione e' l'autorita' centrale italiana per le finalita' dell'articolo 6 della Convenzione.
La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.
Comma 3
Capo II - Presidenza, composizione e compiti della Commissione per le adozioni internazionali
Art. 3
#Comma 1
Presidenza
Comma 2
La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle politiche per la famiglia.
Il presidente della Commissione, di seguito denominato «presidente», rappresenta la Commissione, ne coordina l'attivita' e vigila sul suo operato.
Il presidente trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 4
#Comma 1
Composizione
Comma 2
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni che il presidente gli delega; autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Puo' adottare, nei casi di urgenza che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, i provvedimenti di competenza della stessa; tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva.
L'indennita' gia' attribuita al presidente dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' attribuita al vicepresidente in relazione ai compiti a lui spettanti in base al presente regolamento. Agli altri componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 5
#Comma 1
Nomina e durata in carica dei componenti
Comma 2
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei rispettivi Ministri, per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) ed i); della Conferenza unificata per quanto riguarda il rappresentante di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), e delle associazioni familiari a carattere nazionale per quanto riguarda i rappresentanti di cui all'articolo 4, lettera m).
I rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) sono scelti fra i dirigenti, tratti dai rispettivi ruoli, che per ragione del loro ufficio o servizio hanno acquisito specifica esperienza nel settore dei minori; essi svolgono un ruolo di collegamento e di coordinamento con l'amministrazione di appartenenza, funzionale ad agevolare lo svolgimento dei compiti della Commissione e sono dotati a tale fine dei necessari poteri.
Il vicepresidente e i componenti durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. La durata in carica del vicepresidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina. L'incarico del vicepresidente cessa con la fine di ogni legislatura ove non confermato dal Governo entro sei mesi dalla data di conseguimento della fiducia. Il vicepresidente e i componenti scaduti restano in carica fino alla conferma o alla nomina del successore, nel rispetto delle norme vigenti.
In deroga al comma 3, l'incarico degli esperti di cui al comma 1, lettera n), dell'articolo 4 e' confermato annualmente.
Art. 6
#Comma 1
Compiti
Comma 2
La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorita' straniera l'opportunita' di procedere all'adozione e' sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione puo' procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31 della legge sull'adozione.
La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.
Per l'espletamento dei compiti d'istituto la Commissione svolge missioni all'estero e partecipa ad incontri internazionali con le autorita' centrali degli altri Stati, anche in vista della proposizione di accordi bilaterali.
Comma 3
Capo III - Organizzazione e funzionamento della Commissione
Art. 7
#Comma 1
Raccolta dei dati
Comma 2
La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresi', ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.
La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attivita', si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.
Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del presente regolamento. I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al completamento delle procedure di adozione e agli adempimenti successivi.
L'accesso agli atti e ai documenti e' regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di accesso a dati personali, nonche' le disposizioni che disciplinano specificamente la conoscibilita' di dati, informazioni e notizie in caso di adozioni.
La Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che ad essa pervengono ai sensi della legge sull'adozione e del presente regolamento, nel rispetto delle modalita' previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e in relazione alle finalita' di rilevante interesse pubblico da essa perseguite ai sensi degli articoli 64, 67, 68 e 73 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003; in particolare la Commissione puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi al minore, alla sua famiglia di origine, ai genitori adottivi. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni della legge sull'adozione, dei dati sensibili e giudiziari possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione anche in forma cartacea, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, nonche' comunicazione ad enti autorizzati, ambasciate italiane all'estero e rappresentanze diplomatiche estere in Italia, tribunali per i minorenni, organi di polizia giudiziaria e questure, amministrazioni centrali italiane e straniere, nonche' cittadini italiani e stranieri interessati alle procedure di adozione internazionale, limitatamente per questi ultimi ai dati indispensabili allo svolgimento delle singole procedure di adozione; la diffusione puo' essere effettuata in forma anonima e per finalita' statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
Ai fini del rilascio e della revoca dell'autorizzazione agli enti, la Commissione effettua il trattamento dei dati giudiziari relativi al rappresentante legale, agli organi direttivi e al personale degli stessi nell'ambito della verifica delle idonee qualita' morali e degli altri requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
Nelle procedure di adozione e in caso di conseguente conservazione di dati, possono essere trattati solo i dati personali indispensabili, che possono essere utilizzati esclusivamente per finalita' di adozione.
Per le operazioni di trattamento di dati, la Commissione puo' avvalersi di sistemi informativi e programmi informatici, configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
Nell'ambito delle misure di sicurezza da adottarsi in relazione al trattamento di dati sensibili e giudiziari, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la Commissione cura che ciascun accesso a dati personali contenuti negli archivi resti tracciato tramite registrazione.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312.
Art. 8
#Comma 1
Modalita' di funzionamento
Comma 2
La Commissione e' convocata dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori; puo' essere convocata su domanda motivata di un componente che richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.
Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza del presidente o del vice presidente, che ne dirige i lavori, e di almeno nove componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto e' sempre palese; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza del vicepresidente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica, designato dal responsabile della stessa.
La Commissione puo' disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.
Art. 9
#Comma 1
Segreteria tecnica e attivita' di supporto alla Commissione
Comma 2
Il presidente, il vicepresidente e la Commissione, per lo svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato: «segreteria tecnica»;
La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia.
Il servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione, nonche' agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attivita' di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali.
La Commissione, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalita' necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.
Art. 10
#Comma 1
Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero
Comma 2
L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero per lo svolgimento delle missioni di cui all'articolo 6, comma 4, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' autorizzato dal presidente.
Al vicepresidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennita' di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Comma 3
Capo IV - Attivita' degli enti
Art. 11
#Comma 1
Istanza di autorizzazione
Comma 2
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.
Art. 12
#Comma 1
Accertamento dei requisiti
Comma 2
Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 11, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Se ricorrono particolari necessita' istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarita'.
Art. 13
#Comma 1
Albo degli enti autorizzati
Comma 2
La Commissione dispone, altresi', la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione.
L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 14
#Comma 1
Modalita' operative dell'ente autorizzato
Comma 2
L'ente autorizzato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attivita' svolta, alle modalita' operative, ai costi dell'attivita' e alle spese per l'adozione.
Art. 15
#Comma 1
Verifiche sull'attivita' degli enti
Comma 2
La Commissione dispone verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di idoneita' degli enti autorizzati e sulla correttezza, trasparenza ed efficienza della loro azione con particolare riguardo alla proporzione tra gli incarichi accettati e quelli espletati. Le verifiche sono effettuate a campione in modo che tutti gli enti siano controllati nell'arco di un biennio o sulla base di segnalazioni che la Commissione ritenga rilevanti. A tal fine la Commissione puo' disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per controllare l'attivita' dell'ente autorizzato presso le sedi operative.
La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalita' di intervento omogenee, nonche' la definizione di uniformi parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione.
Art. 16
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Nei casi piu' gravi, la Commissione puo' sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarita'; trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.
Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attivita' svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del presente regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione.
I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.
In caso di revoca o sospensione dell'attivita', le procedure di adozione in carico all'ente sono proseguite a cura della Commissione, che puo' avvalersi di esperti e consulenti, stipulare apposite convenzioni e concludere accordi con altri enti, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio.
Art. 17
#Comma 1
Richieste di riesame
Comma 2
I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformita'.
La Commissione delibera entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, salva l'ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine e' di sessanta giorni complessivi.
Art. 18
#Comma 1
Rappresentanza e difesa
Comma 2
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Comma 3
Capo V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 19
#Comma 1
Esame dei requisiti e dell'attivita' degli enti autorizzati
Comma 2
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione verifica la rispondenza degli enti autorizzati ai requisiti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e ai criteri di operativita' di cui all'articolo 14 e adotta i provvedimenti conseguenti, anche favorendo la fusione o l'aggregazione degli enti medesimi.
Art. 20
#Comma 1
Minori stranieri accolti o presenti nello Stato
Comma 2
Sono fatte salve le competenze del comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 dicembre 1999, n. 535, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza.
La Commissione provvede a comunicare al comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza e' segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.
Art. 21
#Comma 1
Norma finanziaria
Comma 2
Agli oneri previsti dal presente regolamento si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, con imputazione a carico dell'unita' previsionale di base 16.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - politiche per la famiglia.
Art. 22
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.